La legge permette alla madre lavoratrice di chiedere al termine del periodo di congedo parentale ma entro e non oltre gli 11 mesi successivi (o in alternativa al congedo entro sei mesi) l’emissione di voucher utilizzabili per il pagamento dei servizi di baby sitter oppure da utilizzare per il pagamento dei servizi per l’infanzia anche verso i privati se accreditati. Se si tratta di più figli, i limiti mensili precedentemente indicati vanno comunque rispettati.
Tra i requisiti vi è quello che indica come beneficiari le madri lavoratrici aventi diritto al congedo parentale (sia dipendenti pubblici che privati) e possono richiederlo anche se lo hanno già usufruito mentre ne sono escluse le madri lavoratrici che hanno l’esenzione totale al pagamento dei servizi per l’infanzia o che fruiscono del contributo concesso dal Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità.
Il contributo è fissato ad un massimo di 600€ per un periodo non superiore ai 6 mesi e verrà erogato dopo l’accoglimento della domanda, accedendo al sito dell’Inps nella sezione “appropriazione bonus” e scegliere a quale bonus si vuole aver diritto tra voucher o pagamento dei servizi e per quanti mesi.
Per i voucher essendo contributi lavorativi è necessario indicare la data presunta di inizio e fine della prestazione lavorativa e il codice fiscale del prestatore/prestatrice.
Se si tratta del pagamento dei servizi per l’infanzia, il contributo viene elargito direttamente dall’Inps alla struttura scelta dalla madre (scelta comunque da un elenco messo a disposizione dall’Inps) dietro documentazioni attestante l’effettiva fruizione fino al raggiungimento dei 600€.
