Le spese sanitarie detraibili sono costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere. La spesa sanitaria relativa all’acquisto di medicinali va certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l’indicazione del codice fiscale del destinatario.
Le spese sono detraibili anche per il 2016 nella misura del 19% per la parte che supera l’importo di 129,11 €.
Per le spese mediche detraibili, occorre conservare la seguente documentazione fiscale rilasciata dai percettori delle somme:
- la spesa sostenuta per i ticket potrà essere documentata dallo scontrino fiscale rilasciato dalla farmacia, corrispondente all’importo del ticket pagato sui medicinali indicati nella ricetta;
- lo stesso vale per le spese sanitarie relative a medicinali acquistabili senza prescrizione medica; in alternativa alla prescrizione medica, il contribuente può rendere – a richiesta degli uffici – un’autocertificazione attestante la necessità, per il contribuente o per i familiari a carico, dell’avvenuto acquisto dei medicinali nel corso dell’anno;
- la fattura per le spese relative a prestazioni specialistiche.
La detrazione Irpef del 19% spetta per le spese sostenute per:
- prestazioni chirurgiche;
- analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni;
- prestazioni specialistiche;
- acquisto o affitto di protesi sanitarie;
- prestazioni rese da un medico generico (comprese le prestazioni rese per visite e cure di medicina omeopatica);
- ricoveri collegati a una operazione chirurgica o degenze.
In caso di ricovero di un anziano in un istituto di assistenza e ricovero la detrazione non spetta per le spese relative alla retta di ricovero e di assistenza, ma solo per le spese mediche che devono essere indicate separatamente nella documentazione rilasciata dall’Istituto.
La detrazione vale anche per:
- acquisto di medicinali;
- spese relative all’acquisto o all’affitto di dispositivi medici, purché dallo scontrino o dalla fattura risulti il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico che deve essere contrassegnato dalla marcatura Ce;
- spese relative al trapianto di organi;
- importi dei ticket pagati se le spese sono state sostenute nell’ambito del Servizio sanitario nazionale.
È possibile fruire della detrazione d’imposta del 19% anche per le spese di assistenza specifica sostenute per:
- assistenza infermieristica e riabilitativa (fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia, eccetera);
- prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;
- prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
- prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale;
- prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.
Le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali sopraelencate sono detraibili anche senza una specifica prescrizione da parte di un medico, a condizione che dal documento attestante la spesa risulti la figura professionale e la prestazione resa dal professionista.
