Nuova Imu – Proroga pagamenti

Di 22 Giugno, 2020 0 0

L’acconto Imu può essere differito anche con delibera di giunta, purché la stessa sia poi ratificata dal consiglio comunale. Non può invece essere prorogato il termine di pagamento della quota statale sui fabbricati D, trattandosi di entrata sottratta alla disponibilità degli enti. I comuni inoltre non possono disapplicare sanzioni e interessi, in assenza di una disposizione statale di autorizzazione. La risoluzione n. 5 del Mef fornisce indicazioni in ordine alla imminente scadenza del 16 giugno.

Il documento di prassi rileva, in via del tutto generale, come la tematica dei termini di versamento dei tributi rientri senz’altro nei poteri regolamentari dei comuni, non appartenendo ad alcuna delle materie riservate al legislatore statale (articolo 52, decreto legislativo 446/1997).

Sotto il profilo della individuazione degli organi competenti, la risoluzione apre alla possibilità di adottare, almeno inizialmente, una deliberazione di giunta che può essere assunta con una tempistica molto più breve di quella consiliare. Si può così consentire ai cittadini di conoscere in anticipo, rispetto alla scadenza di legge, le determinazioni dell’ente locale. La delibera dovrà poi essere necessariamente ratificata dal consiglio comunale che dovrà pronunciarsi entro il 31 luglio, termine di approvazione dei bilanci di previsione.

Non è invece ammissibile la delega alla giunta comunale del potere di approvazione delle aliquote, seppure con deliberazione consiliare. Questo perché non è possibile delegare un potere ad un soggetto che istituzionalmente ne è privo.

Per ciò che concerne l’Imu, l’articolo 1, comma 762, legge n. 160/2019, stabilisce le scadenze di versamento in deroga ai poteri regolamentari. Di norma, quindi, le suddette scadenze non sono modificabili. Tuttavia, il successivo comma 777, lettera b), prevede la possibilità di differire i termini se vi sono “situazioni particolari” e tra queste può senz’altro rientrare l’emergenza epidemiologica in atto. Ne deriva che i comuni possono posticipare la scadenza del 16 giugno, ma non con riferimento alla quota statale sui fabbricati di categoria catastale D. Tale quota, pari allo 0,76%, non è infatti né manovrabile né disponibile ai poteri regolamentari dei comuni, essendo di pertinenza dell’Erario.

Secondo il Mef, inoltre, il comune non potrebbe lasciar ferma la scadenza del 16 giugno, deliberando l’inapplicabilità di sanzioni e interessi per pagamenti avvenuti, ad esempio, entro il 30 settembre. Ciò perché, trattandosi di materia coperta dalla riserva di legge, agli stessi non sarebbe possibile rinunciare integralmente. Sul punto, il Mef ricorda il potere di deliberare ulteriori fattispecie di ravvedimento e dunque ammette la facoltà di ridurre le sanzioni ma esclude che ciò possa spingersi sino all’azzeramento. La risoluzione trascura tuttavia che la norma richiamata (articolo 1, comma 775, legge n. 160/2019) autorizza espressamente gli enti locali a deliberare anche circostanze “esimenti” e non solo “attenuanti”. Ne consegue che la decisione di disapplicare totalmente le sanzioni, motivata per l’appunto da circostanze eccezionali, appare senz’altro legittima.

Tuttavia la tesi che non si possa differire la quota statale non trova alcun fondamento giuridico, in ragione del fatto che l’Imu è unica e si versa lo stesso giorno. Né la circostanza che una “quota” del gettito sia riservata allo Stato – da quantificarsi tramite l’applicazione dell’aliquota del 7,6 per mille sui fabbricati di categoria D – rende tale gettito come derivante da un tributo autonomo, sul quale sia precluso qualsiasi intervento regolamentare. Come detto, l’unica preclusione è nell’impossibilità di comprimere la quantificazione della riserva di gettito spettante allo Stato.

La circostanza che l’Imu è unica e che il versamento, della quota comunale e della quota riservata allo Stato, deve essere effettuato contestualmente, porta a ritenere che il Comune nel differire la quota comunale dovrebbe necessariamente differire anche la quota statale, anche per ragioni di semplificazione adempimentale, non potendosi pretendere dal titolare di fabbricati D due versamenti in date diverse. A ciò si aggiunga, che lo stesso ministero, nelle linee guida per la definizione dei regolamenti comunali relativi alla soppressa Imu, per la quale non era prevista la possibilità di differimento, ebbe a rimarcare che a differenza dell’Ici non era possibile differire il versamento, non essendo stato richiamato l’articolo 59 del Dlgs 446 del 1997, e anche in ragione del fatto che il versamento della quota riservata allo Stato «deve avvenire contestualmente al versamento della quota d’imposta spettante al comune». Accedendo alle stesse argomentazioni offerte dal ministero, e considerando che a differenza della soppressa Imu ora è prevista espressamente la facoltà di differimento, si conclude, nuovamente, per l’inevitabile differimento della quota statale in caso di intervento sulla quota comunale.

Nella risoluzione ministeriale nulla si argomenta in merito all’applicabilità del comma 775 sulle circostanze esimenti in materia di violazioni dell’Imu. In realtà, l’attribuzione al Comune di definire queste circostanze, rientra nella più generale potestà regolamentare in tema di sanzioni prevista dall’articolo 50 della legge n. 449 del 1997, il quale rinvia all’articolo 3, comma 133, della legge n. 662 del 1996, comma questo, che alla lettera l) permette l’introduzione di “esimenti, attenuanti e aggravanti strutturate in modo da incentivare gli adempimenti tardivi”, e la moratoria non è altro che un incentivo all’adempimento tardivo.

Esimente vuol dire non applicazione di sanzioni. D’altro canto, escludere la possibilità di disapplicazione delle sanzioni priverebbe lo strumento di qualsiasi utilità ed efficacia, posto che il contribuente tramite il ravvedimento operoso può già autonomamente, e legittimamente, effettuare versamenti volontari tardivi con applicazioni di sanzioni estremamente ridotte ed applicazione del tasso d’interesse legale, oggi fissato allo 0,05%. Quindi il comma 775 autorizza legittimamente la disapplicazione delle sanzioni e anche degli interessi.

Appaiono poi totalmente inconferenti le pronunce della Corte dei conti richiamate dalla risoluzione, in quanto queste riguardano ipotesi di transazioni, che ovviamente sono illegittime in quanto interessi e sanzioni sono indisponibili al pari dell’imposta. Ma il principio, come ricordano le Corte dei conti, trova parziale deroga nelle ipotesi espressamente contemplate dalla normativa, come l’accertamento con adesione o la conciliazione giudiziale, o, si deve aggiungere, il comma 775 della legge 160/2019.

Va infine rilevata la poca linearità delle esternalizzazioni ministeriali. Basti considerare che in tema di condoni comunali, che comportano l’azzeramento di sanzioni e interessi, il ministero ha costantemente ritenuto che questi possano essere deliberati dal Comune autonomamente in base alla potestà di cui all’articolo 52 del Dlgs 446/1997 (nota prot. 23873/2012).

La risoluzione evidenzia che «si ritiene percorribile la possibilità di procedere in tal senso mediante il ricorso alla delibera di giunta, sicuramente giustificato dalla situazione emergenziale in atto, con la precisazione però che tale provvedimento dovrà essere successivamente oggetto di espressa ratifica da parte del consiglio comunale. Tale impostazione del resto è ammessa pacificamente dalla giurisprudenza. Il Consiglio di stato, infatti, nelle sentenze n. 4435 e 4436 del 2018 ha considerato valida la delibera di giunta che approva le aliquote sui tributi purché ratificata, anche tardivamente, dal consiglio comunale»

Non si deve dimenticare che il dlgs 267/2000, e prima ancora la legge 142/1990, ha eliminato totalmente e per sempre l’adozione di deliberazioni di competenza consiliare da parte della giunta salvo ratifica.

Le pronunce di Palazzo Spada sono da considerare in ogni caso erronee perché in frontale contrasto con la legge che consente il meccanismo della ratifica solo ed esclusivamente per le deliberazioni di variazione del bilancio in via d’urgenza.

Il Mef, per altro, con la risoluzione equivoca tra ratifica e convalida. La ratifica vera e propria deve essere un atto di iniziativa dell’organo competente, volto a correggere il vizio di competenza derivante dall’adozione dell’atto da parte dell’organo incompetente.

Nel caso degli enti locali, però, il 267/2000 regola un particolare tipo di ratifica, quella appunto della variazione di bilancio: in questo caso, la giunta non è incompetente, ma temporaneamente competente, finché il consiglio non provveda entro i successivi 60 giorni con un atto che è sostanzialmente di controllo sull’opportunità della variazione stessa.

Data la distinzione rigorosa delle competenze tra consiglio e giunta imposta dalla normativa vigente da 30 anni, la ratifica sarebbe ammissibile solo laddove la giunta adottasse una deliberazione in realtà di competenza consiliare per mero errore. Applicare, invece, intenzionalmente lo schema di una delibera illegittima poi sanata, significa incidere in modo del tutto illegittimo sull’inviolabile ordine delle competenze disposto dalla legge.

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