È poi dovuta l’Imu sui fabbricati rurali strumentali. Fino allo scorso anno questi fabbricati erano esenti da Imu a norma del comma 708 della legge 147/2013.
La legge 160/2019 ha invece ripristinato il pagamento dell’Imu; il comma 750 prevede, infatti, l’assoggettamento a Imu nella misura dello 0,1%, con la possibilità da parte del comune di ridurre tale aliquota fino all’azzeramento, ma non di aumentarla.
Il cambiamento, tuttavia, è più formale che sostanziale: infatti, fino allo scorso anno, i fabbricati rurali strumentali, pur essendo esenti da Imu, erano soggetti a Tasi nella misura dello 0,1%, per cento. Pertanto, l’imposta da pagare a partire dal 2020 non dovrebbe discostarsi da quanto versato negli anni precedenti.
In ordine al versamento dell’acconto Imu sui terreni agricoli non c’è alcuna novità e si procede versando il 50% dell’imposta dovuta relativamente ai primi sei mesi del 2020. I terreni agricoli non erano soggetti a Tasi.
Per i fabbricati rurali strumentali l’acconto 2020 può non essere versato (dipartimento delle Finanze circolare 1/DF/2020). Tuttavia i contribuenti possono versare l’Imu applicando al valore imponibile la percentuale dello 0,1%, per cento.
Invece per le abitazioni rurali la procedura è comune agli altri immobili e cioè sommando la Imu e tasi dovute per l’anno 2020 diviso due.
