L’operazione di rinegoziazione è disciplinata dalla circolare CDP n. 1300 del 23 aprile 2020. L’adesione all’operazione consente di rinegoziare i mutui e contestualmente di sospendere il pagamento (quasi integrale) della quota capitale delle rate in scadenza nel 2020.
Possono essere oggetto di rinegoziazione
- tutti i prestiti ordinari, a tasso fisso o variabile, e flessibili, con oneri di ammortamento interamente a carico dell’Ente beneficiario;
- in ammortamento al 1° gennaio 2020;
- con debito residuo a tale data pari o superiore ad euro 10.000,00;
- e con scadenza successiva al 31 dicembre 2020;
Per la prima volta, molto opportunamente, sono ammesse all’operazione anche le Unioni di Comuni.
Inoltre:
- la rata di giugno, il cui pagamento è posticipato al 31 luglio 2020, sarà corrisposta solo per la quota interessi calcolati in base al piano di ammortamento vigente;
- la rata di dicembre dovrà invece essere corrisposta, con riferimento alla quota interessi, secondo il piano di ammortamento post rinegoziazione e, per la quota capitale, nella misura ridotta dello 0,25% del debito residuo 2020;
- tutti i mutui saranno riconvertiti ad un tasso di interesse fisso determinato in funzione della scadenza post rinegoziazione secondo il principio dell’equivalenza finanziaria (questa metodologia consiste nell’individuare quel tasso di interesse post rinegoziazione tale per cui il valore attuale delle rate derivanti dal nuovo piano di ammortamento sia uguale al valore attuale delle rate previste dal piano di ammortamento ante rinegoziazione, vigente al momento della valutazione);
- tutti i mutui rinegoziati con scadenza anteriore al 2043, verranno automaticamente prolungati al 2043. Le posizioni in scadenza successiva al 2043 rimarranno invece invariate.
I pagamenti riprenderanno a giugno 2021, comprensivi della quota capitale ordinaria post rinegoziazione.
Infine, si deve ricordare che, salvo una specifica riguardante l’utilizzo delle economie da “mutui Mef”, le economie da sospensione/rinegoziazione dei mutui di ogni tipo sono libere da vincoli di destinazione per effetto dell’articolo 7, comma 2, del dl. n. 78 del 2015.
La procedura di adesione
La procedura di adesione si articola nelle seguenti fasi:
- prenotazione: 6-27 maggio 2020. È il periodo nel quale sarà consentito scegliere mediante l’applicativo web reso disponibile sul sito CDP le posizioni da rinegoziare;
- domanda di adesione: entro il 3 giugno 2020. È il termine ultimo entro il quale deve essere trasmessa a CDP, sempre tramite applicativo web, la documentazione richiesta, firmata digitalmente, tra cui la proposta contrattuale irrevocabile di rinegoziazione dei prestiti, l’elenco dei prestiti, la determina a contrarre nella quale devono essere indicati gli estremi della delibera (ved. par. 1) che approva l’operazione;
- perfezionamento: entro il 19 giugno 2020. Termine entro il quale CDP provvede ad accettare le proposte contrattuali irrevocabili di rinegoziazione. La trasmissione all’ente della proposta contrattuale e il relativo elenco prestiti, controfirmati digitalmente da CDP, sancisce il perfezionamento del contratto;
- delegazioni di pagamento: entro il 30 luglio 2020. Termine entro il quale le delegazioni di pagamento relative a ciascun prestito rinegoziato, complete delle relate di notifica al tesoriere, e debitamente firmate da soggetto munito di idonei poteri e dal messo notificatore dovranno essere trasmesse in originale cartaceo alla CDP, a mezzo corriere, tramite servizio postale o mediante consegna a mano. Si ritiene opportuno ricordare che farà fede la data di ricezione da parte di CDP.
Va ricordato, in proposito, che si tratta di un’operazione del tutto diversa, nelle finalità e nei contenuti, rispetto alle rinegoziazioni degli anni passati, che mira, in sostanza, a fornire nel più breve tempo liquidità e risorse aggiuntive di competenza per l’esercizio in corso nella fase di emergenza COVID-19.
Sarebbero forse state preferibili scelte differenti, ad esempio una semplice moratoria sulle quote capitale con allungamento di un anno dell’ammortamento, sul modello dei “mutui Mef” e dell’Accordo ABI, che avrebbe peraltro giovato anche in chiave di riduzione degli adempimenti amministrativi e gestionali in questa fase oltremodo complicata.
CDP ha infatti autonomamente deciso l’operazione attraverso l’allungamento obbligato del periodo di ammortamento al 2043 (nei casi di durata inferiore), senza dare – come avvenuto in precedenti occasioni – possibilità di scelta su un ventaglio di durate diverse. In precedenti rinegoziazioni gli enti hanno infatti potuto scegliere anche fino a 5 possibili soluzioni alternative, da un minimo di 10 anni fino a scadenze molto più lunghe. A questo si aggiunge il passaggio, anch’esso obbligatorio, da un eventuale tasso variabile ad un tasso fisso, generalmente più elevato. Queste rigidità finiscono per produrre asimmetrie, sia tra le varie posizioni debitorie sia tra gli enti, con il rischio di rinunce da parte di non pochi Comuni, che a loro volta comportano il venir meno del beneficio di immediato allentamento di vincoli correnti.
Ciò premesso, appare comunque necessario svolgere alcune considerazioni che auspichiamo possano aiutare gli enti ad inquadrare correttamente l’operazione. La soluzione adottata da CDP non reca, in sé, uno “svantaggio finanziario”, ma un costo complessivo di interessi maggiore, considerando tutte le nuove annualità dovute all’allungamento del periodo di ammortamento.
Pertanto, anche nelle condizioni meno preferibili stabilite da Cassa, va comunque considerato che:
- il vantaggio della rinegoziazione proposta consiste nell’immediato alleggerimento di oneri da rimborso del debito, in connessione con l’emergenza in atto. Non si tratta quindi di una rinegoziazione ordinaria, ma di un’operazione strumentale ad ottenere un vantaggio straordinario per l’anno 2020. Peraltro, i risparmi di linea capitale potranno essere utilizzati senza alcun vincolo di destinazione secondo quanto disposto dall’art. 7, co.2, del dl n.78/2015, come modificato dall’art. 57, co. 1-quater, del dl 124/2019;
- il confronto tra l’ammontare totale degli interessi ante e post rinegoziazione può portare a conclusioni fuorvianti rispetto alla convenienza dell’operazione. A fronte di una diminuzione del carico complessivo annuale, che pure ingloba la restituzione della quota capitale 2020 sospesa, si riscontra, dall’anno successivo a quello di attuale conclusione dell’ammortamento del mutuo fino al 2043, un incremento delle quote annuali (che in regime precedente non sarebbero dovute) e un lieve irrigidimento dei margini di indebitamento futuri;
- nel complesso, l’operazione avviene ad “equivalenza finanziaria” e il livello dei tassi è condizionato ai tassi originari del mutuo, come accaduto in altre occasioni. Quindi, salvo casi di mutui già molto favorevoli perché recenti (per i quali il passaggio da un tasso variabile ad uno fisso può rappresentare un costo maggiore a fronte di una maggiore certezza degli esborsi futuri), il tasso applicato riflette l’effetto di allungamento dei tempi di cui al punto precedente.
Cosa è importante sapere
- È possibile aderire in esercizio provvisorio? È necessaria la delibera di Consiglio?
È sufficiente la delibera di Giunta. L’articolo 113 del decreto n. 34/2020, (decreto “Rilancio”) recepisce la proposta formulata da ANCI che consente di aderire alla rinegoziazione anche in esercizio provvisorio e anche mediante delibera di Giunta in luogo di quella consiliare. In ogni caso è necessario che l’ente provveda alla relativa iscrizione nel bilancio di previsione. La variazione di bilancio può non essere contestuale alla delibera di approvazione dell’operazione di rinegoziazione.
La Giunta (o il Consiglio) possono approvare l’operazione di rinegoziazione anche in data successiva al 27 maggio 2020, termine entro il quale la rinegoziazione deve essere solo prenotata, ma non oltre il 3 giugno 2020, termine ultimo entro il quale è necessario trasmettere a CDP la domanda di adesione e la connessa documentazione firmata digitalmente. Si fa presente che CDP richiede esclusivamente gli estremi della delibera di approvazione, e non la delibera medesima.
- I risparmi di linea capitale della rinegoziazione dei mutui CDP possono essere utilizzati anche per compensare minori entrate?
Sì. Gli enti locali possono utilizzare fino al 2023, senza alcun vincolo di destinazione, i risparmi di linea capitale derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui ai sensi del vigente articolo 7, comma 2, del dl n. 78/2015, da ultimo modificato dall’articolo 57, comma 1-quater, del dl 124/2019. Possono essere parimenti utilizzati a copertura di agevolazioni tributarie disposte dall’ente, fatte salve le specifiche modalità relative ai singoli tributi (sulle agevolazioni TARI, cfr. nota di approfondimento IFEL del 24 aprile 2020).
In assenza di ulteriore proroga, a decorrere dal 2024 sarà obbligatorio destinare tali somme alla spesa in conto capitale. I risparmi in conto interessi sono invece sempre utilizzabili senza alcun vincolo di destinazione.
- Possono beneficiare della sospensione della quota capitale della rate in scadenza nel 2020 gli enti con non aderiscono alla rinegoziazione?
No, solo le posizioni oggetto di rinegoziazione possono vedere sospesa la quota capitale delle rate in scadenza nel 2020.
- È previsto il pagamento di una penale?
No, non è previsto il pagamento di alcuna penale.
- È necessario rendicontare le modalità di utilizzo dei risparmi?
No, anche se destinate ad interventi COVID-19, in quanto liberamente utilizzabili senza alcun vincolo di destinazione.
- È necessario il parere del Collegio dei revisori?
Nel caso di adesione mediante delibera di Giunta non è necessario il parere dell’Organo di revisione. Questo è invece richiesto in fase di variazione del bilancio.
- La durata del mutuo può superare i 30 anni dalla data di inizio del piano di ammortamento originario?
Si ritiene di sì. Secondo quanto disposto dall’articolo 62, comma 2 del dl n. 112/2008 e dal comma 537 della legge 190/2014 i 30 anni di durata massima possono decorrere dal perfezionamento delle operazioni di rinegoziazione, anche per i prestiti già oggetto di precedenti rinegoziazioni.
- Se non si aderisce alla rinegoziazione CDP vale ugualmente la disposizione del dl “Cura Italia” (art. 112) che sospende le quote capitale dei Mutui Mef?
Si tratta di due operazioni distinte ed autonome. L’art. 112 del dl 18/2020 sospende in via automatica, in assenza di espressa rinuncia da parte dell’ente, le quote capitale delle rate dei soli mutui di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze, a prescindere dall’adesione alla rinegoziazione dei mutui CDP.
