L’assegno per i nuclei familiari con almeno tre figli è stato introdotto nel 1998 e modificato secondo l’ultima interpretazione nel 2015.
Viene erogato dall’Inps ma la domanda va fatta al Comune di residenza.
Il diritto si attiva in presenza di almeno tre figli minori (adottivi o naturali) che siano componenti del nucleo familiare e l’assegno viene riconosciuto anche ai genitori singolo, separati o divorziati.
È necessario risiedere nel comune dove è stata presentata la domanda, essere cittadino italiano o comunitario o possedere il permesso di soggiorno di lungo periodo.
La domanda va presentata entro il mese di gennaio dell’anno seguente (per il 2017 la domanda va presentata entro gennaio 2018).
Una volta accertati i requisiti la domanda viene inoltrata all’Inps che verserà quanto dovuto a cadenza semestrale a luglio e a gennaio.
L’importo è relativo all’Isee ordinario e alla Dsu (dichiarazione sostitutiva unica). Se l’Isee è inferiore ai 8555,99 € l’importo massimo dell’assegno è 141,30 € e viene pagato per 13 mensilità per un totale massimo di 1836,90 €. L’assegno decresce all’aumentare dell’Isee fino a raggiungere il minimo erogabile che è di 10 € annuali.
L’importo è comunque ricalcolato in base all’effettivo periodo in cui si ha diritto all’assegno (a partire dall’inserimento del terzo figlio o al compimento del 18 anno di età di uno dei figli qualora i minorenni restanti siano in numero inferiore a tre).
La domanda può essere gestita anche tramite Caf che si occuperanno di inoltrarla al Comune di residenza.
