I lavoratori precari, discontinui o atipici (madre o padre naturale o adottivo) ha diritto per ogni figlio nato o affidato a un assegno di maternità, di importo annualmente soggetto a rivalutazione secondo le tabelle istat, a carico dello Stato. Per il 2017 ammonta a 2086,24 €.
I requisiti per accedere all’assegno:
- aver accumulato almeno tre mesi di contribuzione per la maternità nel periodo compreso tra i 18 e i 9 mesi precedenti al parto o all’ingresso del bambino;
- se disoccupata, e quindi se ha perso il diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali, il periodo tra la data della perdita del diritto e la data del parto (o ingresso del bambino) non deve essere superiore al periodo di fruizione delle prestazioni godute e comunque non superiore a 9 mesi;
- se durante il periodo di gravidanza si è interrotto il rapporto di lavoro (anche dopo le dimissioni) la madre deve aver accumulato almeno tre mesi di contribuzione per la maternità nel periodo compreso tra i 18 e i 9 mesi precedenti al parto o all’ingresso del bambino.
Il padre può reclamare questi diritti solo in caso di abbandono del figlio da parte della madre o di affido esclusivo.
La domanda va presentata all’Inps entro sei mesi dalla nascita e dall’entrata del bimbo nel nucleo familiare.
