Assolti dopo 12 anni: il fallimento dell’accusa non cancella gli errori del sistema

Di 2 Marzo, 2026 0 0

Leggo dell’assoluzione, dopo 12 anni, di tutti gli imputati nel processo sugli appalti del Comune di Balsorano. Una vicenda che, all’epoca, portò a misure pesanti, a un forte clamore pubblico e a un impianto accusatorio che oggi si chiude con una formula netta: assolti perché il fatto non sussiste.

La prima cosa da dire è semplice: non considero un male questa assoluzione. Anzi, quando una vicenda tanto grave si conclude con un chiarimento definitivo, è giusto prenderne atto. E, per come si era evoluta nel tempo, non sorprende che si sia arrivati a questo esito.

Ma il punto vero non è l’assoluzione in sé. Il punto è ciò che questa storia lascia dietro di sé: dodici anni di processo, accuse pesantissime, richieste fino a sette anni e mezzo di reclusione, un’esposizione pubblica enorme e, alla fine, il crollo dell’intero impianto accusatorio.

Questo, però, non significa che tutto ciò che stava a monte fosse automaticamente corretto. Ed è qui che bisogna essere chiari: l’assoluzione penale non trasforma una procedura amministrativa illegittima in una procedura regolare. Significa soltanto che, per come era stata costruita l’accusa, non si è arrivati alla prova di un reato tale da giustificare una condanna.

Per me resta fermo un principio: una procedura viziata resta viziata. Se davvero, come ricostruito, alcune spese tecniche sarebbero state tenute sotto la soglia dei 40.000 euro, riducendo incarichi da oltre 50.000 euro a 39.000 euro, il problema amministrativo rimane tutto. Non necessariamente quello penale, anche perché il reato che più facilmente si sarebbe potuto ipotizzare in un caso simile — l’abuso d’ufficio — è stato eliminato da qualche anno. Ma resta il fatto che non si può far finta che sia normale “aggiustare” l’importo di un affidamento per farlo rientrare artificialmente in una soglia che consente procedure più snelle.

Proprio per questo colpisce anche la qualificazione dei reati contestati. Nell’articolo si parla di abuso d’ufficio, turbata libertà degli incanti, peculato, corruzione e falsità ideologica.

Ma la contestazione di turbata libertà degli incanti appare, ancora oggi, un’accusa inconferente. In termini semplici, quel reato richiama l’alterazione di una gara pubblica, cioè di una procedura competitiva. Se invece il cuore della vicenda era l’uso dell’affidamento diretto e il mantenimento artificiale degli importi sotto soglia, allora il problema sembrava stare prima di tutto nella correttezza della procedura amministrativa, non nella “gara turbata” in senso classico.

Anche gli altri profili apparivano deboli. La corruzione presuppone uno scambio di denaro, favori o altre utilità per compiere atti contrari ai propri doveri. E, sinceramente, non sembravano emergere presupposti chiari in questa direzione.

Per non parlare del peculato, che si realizza quando vengono distratte o impiegate indebitamente risorse pubbliche, ad esempio pagando servizi non resi oppure gonfiando artificiosamente i costi. Si pensi, ad esempio, al pagamento per la gestione di un centro di raccolta chiuso, oppure a un affidamento diretto giustificato con la presunta economicità del soggetto prescelto perché non orientato al profitto, salvo poi vedere quello stesso soggetto incassare utili fino a 77 mila euro l’anno.

Questo non vuol dire che, in presenza di irregolarità, non potessero esistere altri profili di responsabilità. Al contrario: quando si parla di affidamenti, costi pubblici, prestazioni da pagare, spese tecniche e uso del denaro dell’ente, il terreno è delicato e richiedeva una qualificazione giuridica precisa, coerente e fondata. Non imputazioni ad effetto, ma imputazioni giuste.

E chi conosce fino in fondo la storia del Comune sa che la situazione era totalmente sfuggita di mano: l’ufficio tecnico, di fatto usurpato, era la causa di centinaia di affidamenti senza impegni; la ragioneria, che aveva dimostrato di non aver compreso la portata della nuova contabilità.

Ma ciò che insegna tutta questa vicenda è la dimostrazione di uno dei problemi più seri della magistratura inquirente: spesso i PM sono molto bravi a quantificare un danno in astratto, molto meno quando si tratta di attribuirlo correttamente a qualcuno. E non sempre questa attribuzione è davvero impossibile. Tra l’individuare una criticità amministrativa e dimostrare con precisione chi ne sia responsabile c’è una differenza enorme. Ad esempio, se il vero responsabile — o i veri responsabili — non viene nemmeno indagato, l’esito nei confronti di chi magari è subentrato dopo diventa quasi scontato. Se questo passaggio viene affrontato male, il risultato è devastante: si costruiscono accuse fragili su fatti magari discutibili, ma imputati nel modo sbagliato o ai soggetti sbagliati.

È questo che lascia perplessi: da una parte il PM costruisce l’impianto accusatorio, seleziona i reati, orienta il racconto giudiziario; dall’altra il giudice, anni dopo, rimette tutto in ordine e riporta i fatti dentro i confini reali del diritto. Ma intanto il danno dell’accusa si è già prodotto: sul piano umano, reputazionale, politico e istituzionale.

E qui si apre un tema ancora più grave. Se si indebolisce il controllo sull’esercizio dell’azione penale, o si introducono meccanismi che rendono la giustizia più esposta a logiche di selezione e indirizzo, il rischio cresce enormemente. Per questo il rischio di un sì al referendum, se dovesse rafforzare un sistema meno equilibrato e più permeabile a valutazioni selettive, è per me preoccupante. Quando si comincia a decidere quali reati meritano attenzione e quali no, il passo successivo è una giustizia selettiva. E una giustizia selettiva è il contrario del principio costituzionale secondo cui i reati devono essere perseguiti, non scelti in base alla convenienza o agli equilibri del momento.

C’è poi un altro elemento tipicamente italiano: la prescrizione come strategia di fatto dei colpevoli. In un caso del genere, con tempi così lunghi, era evidente che difficilmente si sarebbe arrivati a una sentenza in tempi ragionevoli. Dodici anni sono indubbiamente tanti, troppi. E anche in questo caso la responsabilità non può che ricadere, almeno in larga parte, su chi ha impostato e gestito l’azione inquirente. Per questo dubito che vi sia una concreta possibilità di appello, anche considerando che il solo reato che, a mio avviso, avrebbe potuto essere astrattamente ipotizzato in modo più coerente è stato da tempo eliminato. Personalmente, in tutta questa vicenda, non ho mai visto danni reali: ho visto piuttosto molte procedure sbagliate che, una volta eliminato l’abuso d’ufficio, avevano ben poco di penalmente rilevante.

Resta infine il dato più amaro: in Italia, anche quando un impianto accusatorio crolla quasi del tutto, questo raramente incide davvero sulla carriera di chi lo ha costruito. E invece dovrebbe. Un pubblico ministero che imposta procedimenti deboli, formula contestazioni sproporzionate o giuridicamente fragili, e poi vede l’intero castello cadere dopo dodici anni, non può essere valutato come se nulla fosse.

In qualsiasi altro settore, i risultati contano. Conta la qualità del lavoro, conta la tenuta delle scelte, conta il rapporto tra ciò che si sostiene e ciò che poi si dimostra. Solo qui sembra che questo principio si attenui fino quasi a sparire.

Ed è questo, più ancora della singola assoluzione, il punto che dovrebbe far riflettere: non solo se vi sia stato o meno un reato, ma come funziona un sistema in cui accuse pesantissime possono durare dodici anni, produrre effetti enormi e poi dissolversi, senza che nessuno, dall’altra parte, ne risponda davvero.

Articolo scritto e pubblicato da Giuseppe Pea in data 02.03.2026.

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