Il 1° agosto 2020 resterà una data emblematica per il Comune di Balsorano. Non solo perché, nella stessa seduta, si decise di affidare alla Segen un servizio molto remunerativo spacciato per “a costo zero”, ma anche perché si deliberò il rimborso delle spese legali all’ex amministratore Tullio Servio Rocco, relativo al procedimento penale n. 2133/2014 conclusosi con un’archiviazione.
Fin qui nulla di anomalo, se non fosse che la vicenda è la perfetta rappresentazione di ciò che non dovrebbe mai accadere in una pubblica amministrazione: decisioni prese non sulla base della legge, ma sulla base di rapporti personali, simpatia o convenienza politica.
Due pesi, due misure, un solo misero arbitro
Negli anni immediatamente precedenti, arrivarono al Comune ben quattro richieste di rimborso.
- le prime due (2018) furono valutate dal Segretario Cerasoli e rigettate con motivazioni precise: l’archiviazione del procedimento non escludeva dolo o colpa grave, così come non era escluso il conflitto di interessi essendo il Comune costituitosi parte civile, dunque mancavano i presupposti per il rimborso;
- le altre due (2019 e 2020) furono invece valutate dal nuovo segretario Falcone, che ribaltò completamente la posizione, arrivando ad affermare – nero su bianco – che il rimborso era “assolutamente legittimo oltre che opportuno e giusto”.
Ed è proprio su queste parole che casca l’asino.
Perché “opportuno e giusto” non è una formula giuridica, non è un criterio legale, non è un fondamento normativo. È semplicemente una giustificazione di comodo, buona per coprire una decisione presa a tavolino, senza i necessari requisiti.
Ma questo è lo stile di Falcone: fare ciò che vuole, senza tanti fronzoli e con il minimo di parole, giusto per non lasciare tracce che un giorno potrebbero ritorcerglisi contro.
Le obiezioni ignorate in Consiglio
Durante la discussione in Consiglio comunale, premettendo che non avevo nulla contro l’ex amministratore, al quale andava comunque tutta la mia solidarietà, ebbi modo di far notare che due pareri precedenti avevano chiarito la non legittimità del rimborso, che i presupposti giuridici non sussistevano, e che il criterio “opportuno e giusto” era del tutto estraneo alla legge. Qui trovate il mio intervento come allegato alla delibera di consiglio comunale.
La risposta del segretario? Che il suo predecessore aveva scritto “4 pagine di cazzate”, dimostrazione più che lampante di aver letto le motivazioni alla base della doppia decisione del suo predecessore che dimostravano l’inesistenza del diritto al rimborso, che era stata avvallata anche dal sindaco (s minuscola come sempre).
Ma si sa, Falcone è di poche parole. Per motivare un rimborso gli sono bastate letteralmente due semplici parole: “opportuno e giusto”.
Come sarebbe ad esempio opportuno e giusto che il segretario e il sindaco pagassero:
- i 4.737,96 € che l’ente ha dovuto versare dopo la sentenza del TAR all’Avv. Paolini, per una “svista” dopo che lo stesso non si era mai degnato di interloquire con il legale, rimasto solo ad affrontare un processo destinato alla soccombenza totale, per una seconda “svista” per aver volutamente ignorato le fatture del professionista, per una terza “svista” per aver ignorato il decreto ingiuntivo, fino ad attendere l’esito di una sentenza scontata di soccombenza totale senza aver avuto il coraggio di proporre almeno un accordo bonario;
- gli oltre 4.804,92 € che il Comune ha dovuto versare a Ema Legnami per la transazione che lui stesso aveva approvato, la sanzione che lui stesso si era auto inflitto e le spese che ha costretto l’ente a sostenere perché si era “dimenticato” di impegnare la spesa, obbligando la ditta a ricorrere nuovamente ad un decreto ingiuntivo, tutto con determinazioni adottate sotto la sua responsabilità;
- i 3.809,00 € di spese per il ricorso contro il decreto ingiuntivo di Banca Sistema che lo si è trascinato fino alla scontata sentenza senza proporre alcun accordo;
- e almeno i 31.066,46 € di interessi che il Comune dovrà versare sempre a Banca Sistema, 16.972,03 ante sentenza, e quel che è ancora più grave 14.094,43 post sentenza.
Senza contare le innumerevoli altre “sviste” che il “miglior segretario comunale che la piazza offre e che ci invidiano tutti” ha lasciato in eredità all’ente.
Resta una frase gravissima, quella sulle “cazzate”, che mostrava arroganza e superficialità di un soggetto che ha dimostrato e continua a dimostrare le proprie invidiabili capacità. Eppure, a distanza di tempo, le carte giudiziarie dimostrano che quelle cosiddette “cazzate” erano invece principi giuridici solidi, oggi riconosciuti anche da una sentenza del Tribunale di Avezzano benché trattava di un altro rimborso.
Mi dispiace umanamente per il dipendente che non ha avuto quel rimborso che lo stesso soggetto aveva riconosciuto per il nostro ex amministratore, benché oltre ad avere le stesse carenze sollevate in tribunale, si aggiungevano la non chiara esclusione del dolo o colpa grave e la non esclusione del conflitto in interessi visto che il Comune si era pure costituito parte civile.
La sentenza n. 76/2025 e la Cassazione 15279/2025: conferme definitive
Infatti il Tribunale di Avezzano, con la sentenza n. 76/2025, ha ribadito in modo cristallino che:
- il rimborso delle spese legali non è un diritto automatico.
- l’ente deve essere informato ex ante e valutare la sussistenza di un eventuale conflitto di interessi.
- il difensore deve essere scelto di comune gradimento tra ente e amministratore/dipendente (o amministratore).
- solo una richiesta formale e completa con allegata documentazione permette di attivare la procedura.
- anche in caso di assoluzione piena, il rimborso può essere negato se vi è un conflitto di interessi o se non è stata rispettata la procedura.
La recente sentenza della Corte di Cassazione n. 15279/2025 ha confermato in modo definitivo ciò che sostenevo nel 2020: il rimborso delle spese legali non è automatico, ma condizionato a presupposti precisi. In particolare, l’amministrazione deve essere informata ex ante, deve poter valutare l’assenza di conflitto di interessi e concordare la nomina di un difensore di comune gradimento. In mancanza di questi passaggi, non sorge alcun obbligo di rimborso. Persino un’assoluzione non sana a posteriori l’assenza delle condizioni iniziali.
In altre parole, la scelta di rimborsare l’ex amministratore Tullio Servio Rocco nel 2020, senza queste verifiche e senza la procedura corretta, non fu soltanto inopportuna ma giuridicamente illegittima, con conseguente danno erariale per l’ente.
In poche parole: quello che avevo sostenuto in Consiglio nel 2020, le motivazioni alla base della doppia negazione del suo predecessore, derise e liquidate come “cazzate”, era esattamente ciò che oggi un Tribunale conferma come diritto e dovere dell’amministrazione.
Favoritismi evidenti, disparità lampante
E qui emerge la vergognosa disparità di trattamento:
- a Tullio Servio Rocco, nel 2020, il rimborso fu concesso senza rispettare i passaggi essenziali: nessuna verifica di conflitto di interessi, nessun controllo sulla congruità delle spese, nessun atto di delibera motivato come la legge richiede. Bastò il parere del Segretario, basato solo su due termini “opportuno e giusto”;
- ad altro soggetto, invece, a distanza di pochi anni, lo stesso segretario, pur assolto, ha negato il rimborso, appellandosi proprio a quelle mancanze procedurali e giuridiche che aveva imprudentemente ignorato nel 2020.
Basta leggersi e mettere a confronto la mia relazione con la sentenza n. 76/2025 per capire che ci avevo visto giusto, tanto che sembra quasi che, per pura malevolenza, si sia perfino preso spunto proprio dalla mia relazione – e questo, se confermato, sarebbe ancora più grave.
Il silenzio o l’avallo del sindaco non sono meno gravi: non subire, ma condividere consapevolmente queste scelte significa assumerne a pieno titolo la corresponsabilità politica e amministrativa.
Chi ha diritto e chi no, insomma, lo decide sempre la stessa persona, non in base alla legge, ma in base a chi presenta la richiesta. Un arbitro che cambia le regole della partita a seconda della maglia che indossa il giocatore.
Un comportamento inaccettabile, un grave danno alla collettività
Questo comportamento non è solo indice di parzialità, ma è il segno di un comportamento inaccettabile in un segretario comunale, che utilizza la funzione pubblica non per garantire imparzialità e rispetto della legge, ma per assecondare interessi, amicizie e convenienze.
E non è certo solo responsabilità del segretario: il sindaco era perfettamente al corrente della situazione, ne ha avallato le scelte ed è quindi corresponsabile di queste decisioni, che hanno prodotto danni economici all’ente.
Ma tanto so sempre “pochi spicci” fino a quando non li paga qualcun’altro. E prima o poi arriverà anche quel momento.
Come dice un antico proverbio cinese… “Siediti lungo la riva del fiume e aspetta, prima o poi vedrai passare il cadavere del tuo nemico”.
Articolo scritto e pubblicato da Giuseppe Pea in data 04.09.2025

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