Premessa: quando l’acume amministrativo manca
Nel 2017 il Comune è una nave senza timone. I conti non tornano, le procedure arrancano, l’indebitamento è colto solo a pezzi (anche se mai nessuno si è sognato di cancellare impegni regolari). Le responsabilità non stanno da una parte sola: gli uffici non presidiano, la politica non governa. E vale ricordarlo: una laurea non è garanzia di acume amministrativo, basta vedere cosa si riesce ad approvare per accontentare l’OIV leggendosi l’articolo recentemente pubblicato.
Il quadro in cui si accende la spia “Banca Sistema” è questo. Ed è lo stesso clima che ho già raccontato in Disguidi, silenzi e magie amministrative – il racconto di una gestione che confonde i problemi con i “disguidi” e poi prova a minimizzarli quando il conto arriva in aula.
Dall’ENEL al factor: il credito c’è, e viaggia da solo
Il 01/09/2015 ENGIE subentra nella pubblica illuminazione (quasi tutte le linee, forffetarie escluse). Pochi mesi dopo, il 22/12/2015, ENEL Energia S.p.A. cede a Banca Sistema S.p.A. un pacchetto di crediti verso il Comune: € 50.109,52. La forma è quella “forte”: scrittura privata autenticata (notaio Cerini, Roma, rep. 224.447) e, per renderla efficace verso l’ente, notifica all’ufficio pagatore, come chiede l’art. 69 del R.D. 2440/1923. Questo è il punto giuridico numero uno: in Italia il credito si può cedere senza il consenso del debitore (art. 1260 c.c.); al debitore la cessione “fa effetto” quando è accettata o notificata (art. 1264 c.c.).
Chi sostiene il contrario – che cioè serva l’“ok” formale del Comune – scambia i piani: l’assenso della P.A. è un tema degli appalti pubblici in corso d’esecuzione, non della somministrazione di energia a un Comune cliente. Qui torna la regola generale del codice civile: basta la notifica. Lo ha chiarito bene anche il Tribunale di Rieti (sent. 198/2023) in un caso gemello: forniture elettriche a un Comune → cessione opponibile senza assenso dell’ente. Nello specifico:
- il creditore prova titolo ed esigibilità; le eccezioni estintive/modificative (pagamenti, compensazioni ecc.) gravano sul debitore (il motivo del difesa in giudizio);
- basta la notifica, non serve l’assenso del Comune;
- per i crediti da somministrazione di energia vale la disciplina codicistica (artt. 1260–1264 c.c.): è sufficiente provare la notifica della cessione al debitore pubblico. L’art. 106 d.lgs 50/2016 (rifiuto entro 45 giorni) qui non si applica;
- con la fine esecuzione torna la regola generale sulla libera cedibilità (Cass. 981/2002);
- ma non è un appalto pubblico. Ogni fattura esaurisce i suoi effetti con l’immissione/consumo; quindi i crediti scaduti sono pienamente cedibili e opponibili con la sola notifica;
- sono riconosciuti gli interessi moratori ex art. 1224 c.c. e d.lgs 231/2002 (dalle scadenze delle singole fatture fino al saldo), e interessi anatocistici nei limiti degli artt. 1283 e 1284 c.c. (almeno dal decreto ingiuntivo).
2019: il decreto ingiuntivo e la difesa “sbagliata”
Saltiamo al 9 aprile 2019. Dopo diverse proposte tutte rispedite al mittente, al protocollo comunale (n. 2047) arriva il decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma promosso da Banca Sistema S.p.A. sui crediti ceduti da ENEL. Scatta la ricostruzione dei fatti.
La tesi difensiva (del responsabile) che matura nelle settimane a cavallo tra notifica e incarico è questa: “una parte del credito è di ENGIE”, subentrata dal settembre 2015, “una parte è stata già liquidata”. Ricostruendo le fatture nei fine settimana, emerge che su € 50.109,52 ben € 25.969,06 riguardano linee poi confluite in ENGIE; il resto sono contatori rimasti al Comune. Si rincorre il decreto ingiuntivo, privi di un segretario comunale a tempo pieno, sostituito dal più che competente, si fa per dire, Segretario Falcone. L’ente affida il ricorso all’Avv. Paolini per € 4.000 complessivi.
Poco dopo, sentita la ENGIE, si scopre che la stessa non abbia pendenze sostenendo di aver compensato nel 2016 parte del dovuto stornandolo dal canone annuo di € 198.000. Anche la verifica contabile finale dirà una cosa semplice e dirimente: nessuna fattura era stata effettivamente pagata. Tutta la linea difensiva proposta dal responsabile, cade inesorabilmente. Ci si aggrappa alla validità della cessione del credito e alla competenza territoriale, ma si capisce che è un azzardo e soprattutto il “debito” non si sarebbe cancellato.
L’ho compreso appieno solo dopo l’incarico per l’opposizione e, da allora, ho insistito sempre per una mediazione e un accordo stra-giudiziale anche in occasione dei Consigli Comunali.
2019–2022: tante occasioni per transare (sprecata)
Infatti chiedo insistentemente in consiglio comunale (e lo metto nero su bianco) di rivedere la linea e di chiudere con Banca Sistema. Era il momento giusto: i numeri erano chiari, la cessione non era opponibile, e la “ENGIE” ne era completamente estranea. Anche perché, a prescindere dal subentro, la cessazione del rapporto con ENEL non incide sulla cedibilità dei crediti pregressi già sorti o maturati in periodi precedenti. La giurisprudenza recente lo dice esplicitamente: nelle forniture di energia non si applica il regime speciale degli appalti e non serve l’assenso della P.A. – vale il codice civile. Ultima in ordine cronologico la sentenza Trib. Rieti, n. 198/2023 – fornitura di energia a Comune: non serve l’assenso della P.A., basta la notifica; non è materia da “codice appalti”.
2023: la sentenza che tutti si aspettavano (ma nessuno ha voluto evitare)
Il 7 aprile 2023 il Tribunale di Roma chiude il ricorso R.G. 33628/2019 (opposizione al D.I.) emettendo la Sentenza 5681/2023 da tempo ormai definitiva. L’esito era scritto: tutte le linee difensive dell’opponente (incompetenza territoriale, difetto di legittimazione attiva, mancanza di prova del credito) sono state respinte, e l’opposizione è stata dichiarata totalmente infondata.
Una volta che arriva una sentenza di condanna definitiva o esecutiva, il Comune non ha discrezionalità: deve immediatamente procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio e alla sua iscrizione in bilancio.
Il Tribunale ha confermato il credito di € 50.109,52 oltre interessi moratori e ha condannato il Comune anche alle spese di lite della controparte: € 3.809,00 che vengono riconosciuti con la Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 23.07.2023, ma con una gravità disarmante, si sorvola sull’obbligo di procedere all’ulteriore riconoscimento del debito complessivo (all’epoca era di 68.671,32 € di cui 18.561,80 di interessi moratori calcolati alla medesima data del Consiglio Comunale).
Questo si somma alle spese ulteriori e al danno arrecato per non aver liquidato l’Avvocato, costretto a rivolgersi prima al Giudice di Pace e poi dinanzi al TAR dell’Aquila, che ha tentato una difesa praticamente senza speranze.
Ma in Comune tutto tace. Si cerca di nascondere il debito fuori bilancio relativo alla parcella “dimenticata” del legale. Si prova ad andare in Giunta con anni di ritardo, evitando il Consiglio (e quindi la Corte dei Conti). Purtroppo l’operazione era improponibile e si va in Consiglio, invertendo l’ordine normativo (prima in Consiglio e poi per l’eventuale transazione a rate in Giunta). Ma in Consiglio, anziché fare chiarezza, si preferisce la formula del “disguido” e si minimizza dicendo che il “danno” è solo di “circa quattromila euro in più”, mentre a microfoni accesi si fa perfino capire che qualche responsabilità sarebbe dell’avvocato perché “ha perso la causa”. Ma qui la tecnica conta: non c’era una linea difensiva sostenibile – e c’era tutto il tempo per transare quando il danno era ancora contenibile. Il resoconto e le parole in aula stanno nel pezzo già pubblicato. Silenzio sul debito e all’ulteriore danno erariale cagionato alle casse del comune benché conosciuto.
Quanto è costato davvero?
Mettiamo in fila i numeri, con una stima prudente sugli interessi:
- Capitale ceduto (22/12/2015): € 50.109,52.
- Interessi moratori maturati fino alla sentenza (07/04/2023): € 16.972,03
- Totale capitale + interessi al 07/04/2023: € 67.081,55
- Spese legali della controparte liquidate in sentenza: € 3.809,00
- Spese legali proprie: € 4.000 iniziali; importo finale dopo ricorso al TAR per inadempienza da parte del Comune € 8.737,96.
- Interessi moratori ulteriori (07/04/2023 – 31/08/2025): € 14.094,43
- Totale al 31/08/2025: € 81.175,98 (solo capitale + interessi; escluse ulteriori spese e accessori).
Sommando solo queste voci, il conto a carico del Comune si colloca intorno a € 93.722,94. Di questi il danno stimato è pari 39.613,42 € (16.972,03 di interessi oltre ai 3.809 delle spese legali alla data della sentenza, 14.094,43 di ulteriori interessi + 4.737,96 per il tardivo pagamento del legale questi rappresentano un danno erariale assolutamente ingiustificabile) che crescono di ulteriori 420 euro ogni mese di tardivo riconoscimento. Eppure arriverà il giorno che andranno in Consiglio Comunale ma ovviamente loro diranno che è stata una ennesima svista e che non riescono ad attribuire alcuna responsabilità. Insomma, che pagassero i cittadini con risorse comunali senza tanti giri di parole.
Ad oggi, 908 giorni dopo l’emananda sentenza, non è stato reso pubblico nulla. La sentenza definitiva è del 7 aprile 2023 e sono riuscito con poche difficoltà a trovarla e ha confermato il credito di € 50.109,52, condannando il Comune anche agli interessi moratori e alle spese di controparte. Eppure la vicenda viene ancora nascosta: tutto sembra coincidere con la successiva richiesta di liquidazione del legale incaricato – un professionista chiamato a sostenere una posizione indifendibile e poi abbandonato e, paradossalmente, additato quasi come responsabile per l’esito. Ma qui la realtà è chiara: non c’erano margini difensivi e il tempo utile per una transazione era stato colpevolmente sprecato. Intanto il tempo è davvero galantuomo, perché ogni giorno che passa gli interessi continuano a correre, e con essi cresce il danno erariale.
Restano quindi domande inevitabili:
- È stato proposto appello? Se sì, su quali motivi e con quali prospettive concrete?
- Se non è stato proposto: perché la sentenza viene tenuta nascosta?
- È stato riconosciuto formalmente il debito fuori bilancio come impone la legge?
- Banca Sistema è stata pagata? (in questo caso si tratterebbe di un grave illecito soggetto a nullità e sanzionabile visto che è stato bypassato il Consiglio Comunale) o sta ancora aspettando, accumulando giorno dopo giorno interessi moratori?
Finché non ci saranno risposte ufficiali, resterà l’impressione di una gestione senza trasparenza e con costi crescenti scaricati sui cittadini
Conclusioni
Non si può restare in attesa. Il tempo che passa non è neutro: ogni giorno che scorre significa nuovi interessi che si sommano al capitale (oltre 400 euro al mese). È qui che sta il principale guadagno della banca: non nel capitale originario – già certo e incontestabile – ma nel flusso inarrestabile degli interessi moratori.
Il silenzio del Comune non fa altro che alimentare questo meccanismo perverso: si finge che il problema non esista, ma intanto il contatore corre, e la cifra cresce mese dopo mese. È un debito che si trasforma in un bagno di sangue per le casse pubbliche, che se esiste una giustizia contabile/legale, è giusto che qualcuno paghi e non come sempre debbano pagare cittadini incolpevoli.
Non ci si può limitare a dire che “la colpa è dell’avvocato”, al quale è stato riservato un silenzio assoluto, o che “è stato solo un disguido”: qui c’è stata inerzia assoluta, e l’inerzia è già una scelta. Qualcuno deve fermare questa spirale e assumersi la responsabilità di aver lasciato che il debito lievitasse senza alcun presidio politico, segnalare formalmente il danno alla Corte dei Conti, pregando quest’ultima di intervenire immediatamente e non attendere che il Comune proceda – con altri anni di ritardo – al riconoscimento tardivo del debito fuori bilancio. Non è ammissibile aver lasciato passare quasi due anni e mezzo dalla sentenza senza fare assolutamente nulla. L’intervento deve essere immediato, perché il danno è già concreto e cresce ogni giorno.
Se non si agisce ora, il rischio è che il Comune continui a pagare non per i servizi ricevuti, ma per la propria incapacità di governare i conti. E a farne le spese, come sempre, sono i cittadini.
E questi sono quelli competenti. Io sinceramente mi sarei dimesso il giorno dopo aver dimostrato l’incapacità totale di governare i conti pubblici.
Restare al proprio posto dopo un disastro del genere non è segno di competenza, ma di arroganza e di disprezzo verso i cittadini che, ancora una volta, pagano sulla propria pelle errori e inerzie altrui.
Articolo scritto e pubblicato da Giuseppe Pea in data 01.09.2025

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