Sinceramente sono rimasto deluso dai miei ex colleghi di maggioranza, soprattutto perché continuano a dare quell’impressione di incapacità cognitiva, il che genera comunque un certo ottimismo per il mio ricorso al TAR, visto che continuano a votare quasiasi cosa il segretario gli passi davanti, senza mai farsi alcuna domanda, essendo il loro ruolo ridotto ad alzare la mano a comando.
E allora non ho potuto non leggere la delibera di giunta n. 47 dello scorso 10 luglio con la quale è stato per l’ennesima volta rinnovato l’incarico al Dott. Petrucci come membro unico dell’Organismo, a questo punto, poco “indipendente” di valutazione (il prossimo anno festeggeremo il decimo anniversario della prima nomina, ormai a tutti gli effetti un dipendente comunale in carica fino al 2028).
Per chi ha una buona memoria, parliamo del soggetto che è riuscito a farsi pagare due impegni 2016, ma nel 2024, seppur formalmente eliminati nel 2017 e nel 2018, ne avevo in parte parlato qui, con il responsabile che è riuscito a violare la regola alla base della procedura di spesa, sia per opportunismo sia per celare quello che, in realtà, non può neppure configurarsi come debito fuori bilancio: in assenza di impegno di spesa e di contratto valido, l’ente non ha alcun obbligo giuridico di pagamento. Il debito, se esistente, grava esclusivamente sul responsabile che ha agito in violazione delle regole di contabilità pubblica. Il tutto poco dopo aver concesso una valutazione di 99/100 allo stesso segretario comunale artefice di questa “furbata”, con il preoccupante placet del responsabile che non poteva non sapere che stava liquidando, con un impegno del 2024, una pseudo prestazione del 2016, tant’è che ha dovuto usare il capitolo delle liti 138/0 al posto di quello dedicato 116/0, dimostrazione esplicita di consapevolezza.
Ebbene, evidentemente non paghi di assecondare tale soggetto, con la Determina n. 34 del 31.05.2025, avente ad oggetto “Impegno e liquidazione Nucleo di Valutazione anno 2017”, l’Amministrazione comunale ha disposto il pagamento della somma di € 3.500,00 in favore del Dott. Emilio Petrucci, sulla base di una fattura (n. 112 del 26.04.2021) riferita a presunte attività svolte nel lontano 2017, in totale assenza di un contratto valido e di relativo impegno. Il provvedimento appare particolarmente grave anche per le affermazioni contenute nel testo, laddove si legge: “viste le prestazioni erogate dal Nucleo di Valutazione […]” e soprattutto “atteso che l’Ente non ha provveduto ad assumere tempestivamente i relativi impegni e bisogna pertanto provvedere in merito”, affermazione giuridicamente insostenibile: l’assenza di impegno rende la spesa insanabile, e non può essere successivamente sanata come debito fuori bilancio. L’unico obbligato rimane il responsabile che ha autorizzato o liquidato la spesa in violazione dell’art. 183 TUEL. Tali dichiarazioni risultano, inoltre, integrano potenzialmente gli estremi del reato di falso ideologico in atto pubblico, perseguibile d’ufficio, e indebita erogazione di vantaggi patrimoniali vista la violazione di norme specifiche (art. 183 e 194 Tuel), il vantaggio patrimonale e il dolo evidente viste le competenze del Segretario, nella misura in cui attestano come rese delle prestazioni che in realtà non risultano essere mai state effettuate, come dimostra la precedente cancellazione dell’impegno assunto nel 2016 (competenza 2017) e cancellato nel 2018. A ciò si aggiunge il fatto che la fattura non è neppure contestuale alla presunta prestazione: risulta emessa nel 2021, ossia a distanza di almeno tre anni da quando avrebbe dovuto essere eventualmente emessa (2018), e proprio in concomitanza con il successivo pensionamento del precedente responsabile finanziario e dell’allontanamento del precedente segretario comunale, entrambi sostituiti da figure più accondiscendenti. Ancora più grave è il tentativo di aggirare la disciplina del TUEL, con conseguente elusione della normativa sul controllo e sull’invio alla Corte dei Conti: qui non si tratta di mancato riconoscimento di un debito fuori bilancio, bensì di spesa non riconducibile neppure a debito fuori bilancio, per carenza assoluta di impegno e contratto. Parlare di “riconoscimento” sarebbe fuorviante: il Comune non poteva in alcun modo assumere a proprio carico la prestazione, che rimane debito personale del responsabile. Si sottolinea, peraltro, che il soggetto eventualmente inadempiente non è il Comune, bensì il Responsabile del procedimento, e pertanto l’Ente non avrebbe alcun obbligo giuridico di procedere al pagamento, rendendo la fattura priva di qualsiasi efficacia. L’operazione configura un evidente danno erariale e viola i principi fondamentali di legalità, trasparenza, correttezza contabile e buon andamento dell’amministrazione, aggravata dall’ulteriore anomalia dell’utilizzo del capitolo di bilancio errato (138 – destinato a spese legali e consulenze specialistiche occasionali), in luogo del più appropriato capitolo 2965, da utilizzare esclusivamente dopo il regolare riconoscimento del debito. Un atto, insomma, che rappresenta un preoccupante esempio di gestione distorta della cosa pubblica. Un obbrobrio.
Tornando alla recentissima nomina, effettuata richiamando espressamente gli artt. 14 e 14-bis del D.Lgs. 150/2009, si evidenzia un vizio ancora più grave: l’ente ha scelto di applicare le norme degli OIV, ignorando il proprio regolamento comunale del 2016 che disciplina il Nucleo di valutazione. Richiamando quelle disposizioni, la nomina si è autovincolata al rispetto delle regole degli OIV (mandato triennale, rinnovo massimo una sola volta, procedura comparativa), che però non sono state rispettate. Ne deriva non solo il contrasto con il regolamento, ma anche una nullità espressa ai sensi del comma 6 dell’art. 14-bis. Benché a Balsorano sia istituito formalmente un Nucleo di valutazione ai sensi del regolamento comunale del 2016, l’amministrazione ha scelto di richiamare l’art. 14-bis del D.Lgs. 150/2009, norma propria degli OIV. Con ciò si è volontariamente autovincolata a quelle regole, con tutte le conseguenze di nullità previste dal comma 6 dello stesso articolo.
Aspetto altrettanto anomalo è che a decretare il rinnovo sembra sia intervenuta la Giunta Comunale, organo totalmente incompetente in quanto la nomina sembra, per prassi consolidata, competenza sindacale.
Ora se si leggono i due articoli, in particolare il comma 3 dell’art. 14-bis si legge “La durata dell’incarico di componente dell’Organismo indipendente di valutazione è di tre anni, rinnovabile una sola volta presso la stessa amministrazione, previa procedura selettiva pubblica”, mentre il successivo comma 6 riporta “Le nomine e i rinnovi dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione sono nulli in caso di inosservanza delle modalità e dei requisiti stabiliti dall’articolo 14 e dal presente articolo”. Il punto decisivo è che l’amministrazione, richiamando espressamente questa norma nella nomina, si è vincolata ad applicarla integralmente. Pertanto i rinnovi ulteriori, privi di selezione, risultano nulli ex lege (art. 14-bis, comma 6), oltre che in contrasto con il regolamento comunale.
Basterebbe questo per mostrare la gravità della faccenda.
Ma partiamo dal principio.
Al Dott. Petrucci, già OIV nel Comune di San Vincenzo V.R. viene dato l’incarico una prima volta nel 2016 con decreto sindacale n. 6747 del 01.12.2016 con durata triennale (2016-2018). Tale incarico prevede l’obbligo di una dichiarazione da parte dello stesso soggetto relativa all’assenza di cause ostative.
Nell’aprile 2018 si delibera un nuovo incarico con decreto sindacale n. 2171 del 12.04.2018 nel quale si riporta “La decisione deriva dalla constatazione della mancata formale sottoscrizione di un contratto di disciplina dell’incarico promosso dalla precedente amministrazione. L’incarico prot. n. 6747 del 01.12.2016 avente ad oggetto “Nomina Nucleo di Valutazione”, dovrebbe comunque considerarsi decaduto al subentro della nuova amministrazione per il carattere eminentemente fiduciario”. Anche in questo caso all’incarico va allegata la dichiarazione di assenza di cause ostative.
Quindi considerando il primo incarico “nullo e privo di effetti” (ma evidentemente non da comprometterne la liquidazione seppur con “soli” 6 anni di ritardo, dopo evidentemente, il diniego ricevuto dal precedente responsabile), potremmo considerare questo a tutti gli effetti il primo incarico sostanzialmente valido.
Ora alla scadenza del nuovo incarico (aprile 2021) il sindaco, con proprio decreto n. 2/2021, a seguito dell’ovvia disponibilità del Petrucci, “eccezionalmente” disponibile, prolunga l’incarico per un periodo di ulteriori 12 mesi con scadenza a giugno 2022, il quale si presume avrà presentato nuova dichiarazione di assenza di cause ostative, tra l’altro in aperta violazione del regolamento che prevede una durata minima di 3 anni.
Vedremo che questa “eccezionalità” nell’accettare i rinnovi, sia più che altro una consuetudine.
Dalla lettura della norma, è del tutto evidente che il primo rinnovo sia illegittimo in quanto in aperta violazione dell’art. 14-bis comma 3 e nullo (quindi privo di effetti giuridici) in ossequio del successivo comma 6.
Non paghi di questa prima illegittimità, si procederà ad una seconda. In data 24.03.2022 il sindaco produce il decreto 2/2022 a seguito della scontata nuova disponibilità del Petrucci, pronto “eccezionalmente” ad un prolungamento della durata di ulteriori 3 anni con scadenza a giugno 2025. Anche questa nomina prevede la dichiarazione di assenza di cause ostative. Anche questo secondo rinnovo sarebbe quindi soggetto a illegittimità e nullità, o di nullità derivata essendo il precedente di durata inferiore rispetto a quella prevista dal regolamento.
Ma non c’è due senza tre e così arriviamo ai giorni nostri, quando al Dott. Petrucci gli viene conferito il terzo rinnovo, ma questa volta si coinvolge tutta la Giunta Comunale, organo tra l’altro incompetente, il quale richiamando spavaldamente i precedenti come se fossero legalmente validi, a seguito dell’ennesima e scontata disponibilità del Petrucci per l’ennesimo rinnovo triennale con scadenza 30.06.2028, chiede al Sindaco di procedere al rinnovo dell’incarico di OIV tramite decreto. Così facendo, l’amministrazione ha dato una parvenza di legalità a un atto illegittimo: ha richiamato norme statali più rigorose (artt. 14 e 14-bis) per rafforzarne la forma, ma non ne ha rispettato i contenuti sostanziali, aggravando il vizio della nomina.
Credo che in questo caso siamo di fronte ad un nuovo “unicum” nazionale, visto che mai ho avuto contezza di un organo monocratico con un incarico di 12 anni, tra l’altro consecutivi.
Ma vi è di più. I requisiti e il procedimento per la nomina a componente dell’OIV sono stati definiti dall’ANAC in sede di prima applicazione del d.lgs. 150/2000 e in considerazione dell’intervenuta emanazione della legge 6 novembre 2012, n. 190, è stata adottata dall’ANAC la deliberazione n. 12/2013, che al comma 9 riporta “L’esclusività del rapporto. Nessun componente può appartenere contemporaneamente a più Organismi indipendenti di valutazione o Nuclei di valutazione. Il principio di esclusività può essere derogato nelle ipotesi in cui si tratti di incarichi in enti di piccole dimensioni (< 15 mila abitanti) che trattano problematiche affini e che operano nella stessa area geografica, anche in relazione alla valutazione complessiva degli impegni desumibili dal curriculum …”
Inoltre il successivo Decreto Ministeriale 2 dicembre 2016, che istituisce e regola l’elenco nazionale dei componenti degli OIV, ha introdotto limiti oggettivi al numero di incarichi conferibili e rafforzando i principi di trasparenza, rotazione e selezione comparativa, limiti da applicare anche nel caso si fosse optato per un nucleo monocratico.
Tale D.M. prevede all’art. 7 Nomina e durata dell’organismo indipendente di valutazione, oltre a ribadire la necessità di una procedura comparativa come prevista al comma 1 “L’incarico non è prorogabile ed è rinnovabile una sola volta, previa procedura comparativa”, all’art 8 – Limiti relaivi all’appartenenza a più organismi indipendenti di valutazione, al comma 1 “Ciascun soggetto iscritto nell’Elenco nazionale e in possesso dei requisiti previsti puo’ appartenere a piu’ OIV per un massimo di 3 tre” per preservare l’effettiva indipendenza e imparzialità del valutatore.
Il successivo Decreto Ministeriale del 6 agosto 2020 ha confermando integralmente quanto previsto dagli artt. 14 e 14/bis del decreto Legislativo 27.10.2009 n. 150, modificando parzialmente il precedente in particolare l’art 8 – Limiti relaivi all’appartenenza a più organismi indipendenti di valutazione, dove al comma 1 ha stabilito che “Ciascun soggetto iscritto nell’Elenco nazionale e in possesso dei requisiti previsti puo’ appartenere a piu’ OIV per un massimo di 4 quattro” integrandolo con un ammonimento come descritto al successivo comma 3 “L’accertata violazione dei limiti stabiliti dal presente articolo comporta l’immediata cancellazione dall’Elenco”.
Riassumendo i fatti:
- incarico 2016 nullo in quanto privo di sottoscrizione. Impegni disconosciuti ed eliminati tra il 2017 e il 2018. Ciò non impedirà la liquidazione postuma nel 2024;
- “primo” contratto 2018-2021. Probabile profilo di illegittimità essendo già membro OIV nel Comune di San Vincenzo V.R., Scoppito, Civitaquana … in quanto in aperta violazione delle disposizioni del Decreto Ministeriale 2 dicembre 2016 (limite di “tre” OIV);
- rinnovo 2021 soggetto a nullità, come da comma 8 dell’art. 14-bis del D.Lgs 150/2009, in quanto in violazione alle disposizioni degli artt. 14/bis comma 2 e comma 3 del D. Lgs 27.10.2009 n. 150, in quanto nomina priva di procedura selettiva pubblica. Ulteriore profilo di illegittimità si riscontra a seguito della violazione del principio di esclusività del rapporto essendo membro OIV nel comune di Falconara Marittima (dal 26/05/2019 al 14/07/2022) e Unione dei Comuni delle Terre del Sole (18/02/2020 17/02/2023), comuni di quasi 50 mila abitanti, e altri e/o comunque i limiti imposti dal Decreto Ministeriale 2 dicembre 2016, limite di “tre” OIV. Infine altra causa di nullità sarebbe dovuta al fatto che il regolamento, bypassato, non prevede una durata di un anno;
- rinnovo 2022-2025 (decreto 2/2022 del 24.03.2022) soggetto a nullità, come da comma 8 dell’art. 14-bis del D.Lgs 150/2009, in violazione alle disposizioni degli artt. 14/bis comma 2 e comma 3 del D. Lgs 27.10.2009 n. 150, in quanto nomina priva di procedura selettiva pubblica. Ulteriore profilo di illegittimità si riscontra a seguito della violazione del principio di esclusività del rapporto essendo membro OIV nel comune di Falconara Marittima (dal 26/05/2019 al 14/07/2022) e Unione dei Comuni delle Terre del Sole (18/02/2020 17/02/2023), comuni superiori ai 15 mila abitanti, e/o comunque i limiti imposti dal Decreto Ministeriale 6 agosto 2020 limite di “quattro” OIV, tra i quali oltre anche Capistello, Cermigliano, Magione, Latiano … infine sarebbe, anche qualora sia ancora valido il regolamento, soggetto a nullità derivata essendo il precedente nullo per durata non regolamentare;
- rinnovo 2025-2028 (Giunta Comunale n. 47/2025) soggetto a nullità, come da comma 8 dell’art. 14-bis del D.Lgs 150/2009, in violazione alle disposizioni degli artt. 14/bis comma 2, comma 3 del decreto Legislativo 27.10.2009 n. 150, in quanto nomina priva di procedura selettiva pubblica. Ulteriore profilo di illegittimità essendo violato il principio di esclusività del rapporto essendo membro OIV nell’unione dei Comuni Le Terre del Sole, e nell’unione dei comuni del Trasimeno (quadriennio 2023-2026), comuni ben superiore ai 15.000 abitanti e/o comunque i limiti imposti dal Decreto Ministeriale 6 agosto 2020, limite di “quattro” OIV, tra i quali anche i comuni di Capistrello, Morino (fino al 2027), Scontrone, Luco dei Marsi (fine 2028), Elice (fine 2026), Rocca Priora (fine 2027), Corfinio (fine 2026), Magione (fine 2026), Scafa (2026), Colledara (fine 2027) … infine sarebbe, anche qualora sia ancora valido il regolamento, soggetto a nullità derivata essendo il precedente nullo per durata non regolamentare.
Tutti questi rinnovi risultano tra l’altro viziati per violazione dell’art. 3 L. 241/1990 in quanto privi di motivazione riferiti a rinnovi con scadenze note da tempo, e non vi era urgenza imprevista (la situazione era stabile e programmabile) (vedasi anche Sentenza TAR Lazio 21753-2024).
Cosa potrebbe comportare questa sequenza, assurda, di illegittimità/nullità?
La nullità prevista dall’art. 14-bis, comma 6, riguarda in via generale gli OIV. Ma nel caso di Balsorano, poiché l’ente ha volontariamente richiamato quella norma nella propria nomina, tale nullità si applica direttamente. L’amministrazione ha infatti creato un cortocircuito: ha ignorato il regolamento comunale e al contempo non ha rispettato le norme dell’OIV che aveva scelto di applicare. Ne deriva una nullità doppia e insanabile: per violazione del regolamento e per violazione delle norme richiamate. Si tratterebbe di una nullità assoluta, il che significa che le nomine effettuate in violazione delle modalità e dei requisiti previsti dalla legge sono considerate come mai avvenute. Gli atti prodotti da un OIV illegittimamente nominato risulterebbero privi di efficacia e possono essere invalidati. Tra l’altro la nullità è rilevabile in qualsiasi momento, anche d’ufficio, e può avere conseguenze rilevanti per l’amministrazione, compresa la possibile responsabilità per danni erariali. In questo caso non si tratta solo di un’irregolarità amministrativa o contabile: è un atto nullo ex lege e quindi privo di effetti, perché l’amministrazione ha scelto di richiamare espressamente l’art. 14-bis e poi lo ha violato. Le responsabilità non possono ricadere genericamente sul Comune, ma direttamente sui soggetti che hanno adottato o avallato le nomine, ossia gli amministratori e i responsabili di servizio coinvolti, con possibili conseguenze disciplinari, dirigenziali e contabili.
Le attività svolte da un OIV non validamente costituito – come le valutazioni della performance individuale e organizzativa, le relazioni sulla trasparenza o le attestazioni per l’indennità di risultato – sono prive di efficacia giuridica. Ne consegue che anche gli atti amministrativi che da esse derivano, quali l’attribuzione di premi di risultato, le progressioni economiche o gli incentivi, possono essere annullati, in quanto fondati su valutazioni adottate da un organo privo di legittimazione.
Gli organi che hanno proceduto alla nomina illegittima possono incorrere in responsabilità dirigenziale, disciplinare o anche contabile (Corte dei Conti) per eventuali danni erariali.
È possibile la responsabilità disciplinare dell’OIV stesso, se ha accettato la nomina pur sapendo di non averne i requisiti, anche in considerazione dell’obbligatoria dichiarazione firmata dal candidato in merito ad altri incarichi eventualmente ricoperti in altri enti, che deve essere trasmessa all’amministrazione e alla Commissione competente (oggi Dipartimento della Funzione Pubblica), al fine di dimostrare il pieno rispetto della normativa.
Infine mi preme citare in questa ricostruzione, la Sentenza TAR Lazio, Sezione IIbis, n. 21753/2024, ricorso 10935/2024, intentata dallo stesso soggetto (per la quale ne è uscito totalmente soccombente nelle motivazioni) la quale ha stabilito nettamente che “è necessario che le nomine dei componenti dell’organo de quo siano il più possibile sorrette da requisiti di legalità”, e che il provvedimento in esame risultava viziato anche per la violazione dell’art. 3 L. 241/1990, essendo la motivazione, con riferimento all’attività amministrativa svolta dal Comune (che è di tipo discrezionale mista), elemento indefettibile “dopo l’entrata in vigore della L. n. 241/1990, ogni spazio per la categoria dei provvedimenti amministrativi c.d. a motivo libero. Anche allorché, quindi, si debbano adottare atti di nomina di tipo fiduciario, l’Amministrazione deve indicare le qualità professionali sulla base delle quali ha ritenuto il soggetto più adatto rispetto agli obiettivi programmati, dimostrando di aver compiuto un’attenta e seria valutazione del possesso dei requisiti prescritti in capo al soggetto prescelto, sì che risulti la ragionevolezza della scelta. E tali principi non possono che valere, a maggior ragione, anche per l’esclusione, a monte, dalla valutazione comparativa subita dal ricorrente” (TAR Napoli, n. 2347/2020).
Tali principi valgono, a maggior ragione, per l’omessa valutazione comparativa. Nel caso di specie, il mancato svolgimento della procedura selettiva pubblica, obbligatoria anche ai fini di un eventuale rinnovo, ha impedito ogni confronto tra il soggetto nominato e altri potenziali candidati, determinando un conferimento diretto dell’incarico privo di qualsiasi parametro oggettivo di valutazione.
Ovviamente, come accade puntualmente, non succederà nulla. Chi avrebbe il dovere di intervenire, resterà inerte. Il nostro Comune continuerà a rappresentare un caso isolato sotto molteplici profili, ivi compresi le erogazioni del fondo incentivante che al sottoscritto sembrano eccessivi: un contesto a parte, in cui sembra lecito tutto, persino occultare documenti essenziali per la difesa, arrivando a spendere migliaia di euro in un ricorso che si sarebbe potuto evitare semplicemente fornendo una risposta — esattamente come ha fatto, con buon senso, l’altro Comune viciniore ugualmente coinvolto nella richiesta riferita ai costi del centro di raccolta ormai famoso.
Ma questo in un altro contesto con un altro Segretario con la S maiuscola, diammetralmente opposto al nostro.
Articolo scritto e pubblicato da Giuseppe Pea, in data 16.07.2025, modificato in data 15.09.2025

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