Ho ormai assodato che qualsiasi segnalazione alla Corte dei Conti, indipendentemente dalla gravità dei fatti, non sortirà alcun effetto, ma è utile a tutti coloro che potrebbero trovarsi in una simile situazione e/o indagati dalla stessa. In fondo la legge è uguale per tutti.
Sinceramente, abolirei il TUEL per i comuni soggetti a controllo, viste le continue violazioni che avvengono nel silenzio generale: utilizzo improprio dell’avanzo vincolato, riesumazione di impegni cancellati da tempo e ripescati per convenienza, sforamenti dei tetti del fondo accessorio, violazione dei regolamenti tra i quali quello sugli incentivi tecnici, interpretazioni fantasiose sui fondi accantonati, etc …
Questa consapevolezza sulla decadenza del Tuel, l’ho avuta anche quando ho visto la deliberazione del consiglio comunale n. 22 del 09-07-2025 ad oggetto “Atto Transattivo tra Comune di Castellafiume e Segen s.p.a.”, che riassumo
- SEGEN S.p.A. ha trasmesso il dettaglio delle fatture non pagate (dal 2003 al 2024) per un totale di €155.042,64;
- il Comune, dopo verifica dei debiti e crediti in essere, ha verificato che il debito effettivo ammonta in realtà a €56.376,64;
- SEGEN invero ha confermato la propria richiesta di €155.042,64, ma ha manifestato disponibilità a definire un accordo transattivo;
- dopo vari incontri, si è convenuto di riconoscere €90.000,00 a saldo e stralcio di ogni reciproca pendenza;
- la decisione è stata ritenuta conforme ai principi di economicità, efficacia e correttezza amministrativa.
È evidente anche ad un ceco, che quando uno degli enti soci ha a che fare con la Segen S.p.A. e con il suo Dominus, l’amministratore unico, che tra poco festeggerà i 30 anni consecutivi al vertice (anche se la norma prevedeva 3 incarichi triennali consecutivi), tutti si prostrano a quest’ultima, che detta legge in tutti i comuni dai quali ha ricevuto “in regalo” il servizio di gestione rifiuti estremamente remunerativo (vedi ad esempio PEFA del nostro comune con utili dell’11%).
Orbene, dalla lettura della delibera, non ho potuto non rilevare diverse, e gravissime, criticità.
La prima criticità è quella che sarà sorta a tutti, la prescrizione dei crediti.
I crediti vantati riguardano un periodo di 22 anni (dal 2003 al 2024).
In una situazione simile, la prima procedura che si sarebbe dovuto fare è capire quali di questi crediti siano andati in prescrizione, ovvero se ci siano atti interruttivi delle stesse. Ad oggi non sappiamo nulla in proposito. Infatti è bene ricordare che su queste prestazioni, essendo fatturate mensilmente, la prescrizione è di 5 anni. A quanto pare, visto il riconoscimento del 100% del credito vantato, seppur ridotto dalla transazione, posso presupporre (con tantissimi dubbi in proposito) che i crediti non siano mai stati soggetti a prescrizione.
Ora anche passando sopra alla prescrizione, sorge immediatamente una seconda criticità, l’assenza probabile del contratto di servizio.
Il grosso del debito viene dal 2003 (22 anni fa) e tra il 2013 e il 2018. Si sa di per certo che, per questo quinquennio, non sussistano contratti tra i due soggetti. Questo comporta che l’ente non poteva riconoscere questi crediti come “suoi”, mancandone il presupposto giuridico. La procedura di riconoscimento è volta a sanare carenze di tipo contabile e non la mancanza di un titolo valido. 1 2
Ora l’assenza di valido titolo negoziale, evidenza un’altra criticità, la terza. Il riconoscimento deve avvenire “nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l’ente”. 3
Questo significa che, una volta accertata l’assenza di prescrizione, dalla somma residua dovrebbe essere detratto l’utile di impresa (almeno il 5% da ogni fattura), come andrebbero eliminate tutte quelle voci che non hanno “arricchito l’ente”, come gli interessi moratori, o tutte quelle spese non direttamente collegate al servizio prestato o contrattualizzato (sempre qualora ne esista uno). Tra l’altro anche nell’ipotesi che dal 2003, fino ad una successiva data, sussistesse un contratto, la sua scadenza e prosecuzione anche per “facta concludendia”, comporta che qualsiasi modifica intervenuta successivamente alla decadenza di questo, non potrebbe essere riconosciuta ed andrebbe indebitata interamente al responsabile del servizio, che poi potrà chiamare in causa l’ente beneficiario del servizio, escludendo però la parte “non riconoscibile” (interessi, utili, spese scollegate etc).
Questo fa sorgere la quarta criticità. La potestà del debito. 4
Ciò significa che, in assenza di un impegno di spesa formalmente assunto, l’ente non sarebbe tenuto a rispondere del credito, non disponendo di un valido titolo giuridico per soddisfare la relativa pretesa. L’azienda doveva rivalersi sul responsabile, il quale, a sua volta, poteva trasferire la pretesa all’ente, nei limiti dell’utilità e della legittimità della stessa.
Quinta criticità. La tempestività del riconoscimento, che ne legittima l’uso della transazione. 5 6
Infatti, dando per scontato che esistano per ogni anno, regolari impegni di spesa, l’unica giustificazione che possa ammettere il ritardo della liquidazione delle fatture (limitato però all’emissione delle stesse anche se successive al periodo contrattuale, dando per scontato che sussista una forma di contratto valida), è qualora questo debito sia scaturito dalle cosiddette “passività pregresse, …. riconducibili a spese per le quali l’amministrazione, a differenza dell’ipotesi sub art. 194, lett. e), ha regolarmente costituito il rapporto obbligatorio e assunto un regolare impegno contabile che, però, si è rivelato insufficiente”. Ovvero se l’impegno fosse risultato insufficiente per sopraggiunti imprevisti. Ma questo è valido solo se il riconoscimento fosse stato tempestivo. 7 8
In sostanza, se si trattasse di una semplice incapienza – anche se in questo caso non sembra esserlo – la situazione non costituirebbe un debito fuori bilancio solo qualora il riconoscimento avvenisse nell’anno di competenza della fattura. Un riconoscimento tardivo, invece, comporterebbe l’attivazione della procedura relativa al debito fuori bilancio.
Ultima criticità. Il danno patrimoniale subito dall’ente.
Il pagamento di queste pretese ha fatto sorgere un evidente danno patrimoniale all’ente.
Infatti, tali pretese, qualora riferite a prestazioni effettivamente collegate al servizio, non prescritte e sostenute da un regolare contratto, evidenziano una errata applicazione dei PEF – già particolarmente elevati per via dei costi applicati – e, in questo caso, anche insufficienti. L’approvazione dovrebbe essere avvenuta nella buona fede dei consiglieri comunali, poiché le cifre, sebbene ripetute nel tempo, erano contenute e non tali da far sospettare un’errata quantificazione dei costi.
Tuttavia l’approvazione consiliare del PEF ha natura “decadenziale e perentoria” ovvero “i costi del servizio devono essere calcolati con il criterio della competenza”. 9
Tale perdita, è stata tenuta occulta dagli unici soggetti a conoscenza delle pretese, sempre fatto salvi gli elementi costituenti (costi collegati, non prescrizione e contratti validi), ovvero i responsabili dei servizi finanziari e tecnico, i quali hanno coscientemente escluso questi ulteriori costi dal PEF ivi comprese tutte le conseguenze sull’economicità di gestione, portando il danno ad essere attuale ed esattamente pari alla somma che oggi l’ente riconoscere alla Segen.
In poche parole, l’impossibilità di addebitare agli anni successivi questi costi tenuti debitamente nascosti per anni, ha cagionato un evidente danno patrimoniale all’ente, impossibilitato a recuperare quanto non coperto dalla tariffa negli anni precedenti (già tra l’altro estremamente elevata).
Tra l’altro, a parti invertite, se la tariffa fosse stata eccessivamente superiore ai costi reali – considerato l’obbligo normativo secondo cui gli introiti della Tari devono essere proporzionati ai costi effettivi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti – il danno patrimoniale ricadrebbe sugli utenti. In tal caso, questi avrebbero diritto a un rimborso da parte dell’ente, con un termine di prescrizione decennale, trattandosi di un indebito.
Articolo scritto e pubblicato da Giuseppe Pea in data 21/07/2025
Note a pie di pagina
1 “la deliberazione consiliare di riconoscimento non avrebbe natura costitutiva della obbligazione, ma assolverebbe alla finalità di ricondurre all’interno del sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria – che è, comunque, maturato al di fuori delle normali procedure di programmazione e di gestione delle spese …” (Sez. Autonomie, n. 27/2019/QMIG; cfr. anche Sezione di controllo per la Lombardia n. 290/2023/PAR; Sezione di controllo per la Regione siciliana n. 80/2015/PAR).
2 “Solo un intervento dell’organo consiliare – attraverso …. una deliberazione di riconoscimento del debito ai sensi dell’art. 194 TUEL – può attribuire valida copertura finanziaria e legittimazione sostanziale a spese altrimenti prive di base legale … ”. Cfr Corte dei Conti Sezione Lombardia n. 160/2025/PAR.
3 “Tale disposizione, di natura eccezionale e di stretta interpretazione, consente dunque il ristabilimento della legalità contabile attraverso un atto consiliare di riconoscimento, purché l’obbligazione sorta fuori bilancio presenti utilità per l’ente ed abbia arrecato un effettivo arricchimento allo stesso (ad esempio un incremento patrimoniale o un risparmio di spesa, corrispondente al depauperamento sofferto senza giusta causa dal contraente privato). In difetto dei suddetti presupposti sostanziali, il debito non può essere riconosciuto, né posto a carico dell’ente locale, rimanendo a carico esclusivo di chi abbia consentito la prestazione non autorizzata.” cfr Corte dei Conti Sezione Sardegna n. 33/2021/PAR.
4 “Sul punto giova rammentare che, ai sensi dell’art. 191, comma 4, TUEL, qualora vi sia stata acquisizione di beni o servizi in violazione dell’obbligo del previo impegno, il rapporto obbligatorio intercorre – per la parte di spesa eventualmente non riconoscibile – tra il fornitore e l’amministratore o funzionario che ha consentito la fornitura. Si tratta di una previsione intesa a tutelare la corretta gestione finanziaria dell’ente, facendo gravare sugli autori dell’irregolarità contabile le conseguenze patrimoniali delle obbligazioni assunte ultra vires (oltre i limiti autorizzatori del bilancio). Solo un formale provvedimento consiliare di riconoscimento, dunque, può ricondurre l’obbligazione nell’alveo della contabilità dell’ente, facendo venir meno la responsabilità personale del funzionario o amministratore nei confronti del terzo contraente, nei limiti della quota di debito riconosciuta come utile per l’ente.” Cfr Corte dei Conti Sezione Lombardia n. 160/2025/PAR.
5 “L’emersione di debiti assunti dall’ente e non registrati quandol’obbligazione (fatturazione) è sorta comporta la necessità di attivare la procedura amministrativa di riconoscimento del debito fuori bilancio, prima di impegnare le spese con imputazione all’esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili. Nel caso in cui il riconoscimento intervenga successivamente alla scadenza dell’obbligazione, la spesa è impegnata nell’esercizio in cui il debito fuori bilancio è riconosciuto” (punto 9.1 del principio contabile della competenza finanziaria, allegato 4.2. del d.lgs. 118/2011). Cfr delibera Corte dei Conti n.37/2020 Sezioni riunite
6 “È utile infine rammentare che il tempestivo ricorso alla procedura di riconoscimento dei debiti fuori bilancio non è rimesso alla mera discrezionalità dell’ente, ma costituisce un preciso obbligo giuridico. La consolidata giurisprudenza contabile evidenzia come il mancato o tardivo riconoscimento dei debiti fuori bilancio possa tradursi in una rappresentazione contabile non veritiera e in potenziali squilibri finanziari, vulnerando il principio del pareggio di bilancio” cfr. Corte dei conti, Sez. reg. contr. Abruzzo, n. 144/2018/VSGF, quella corte che una volta vigilava sulla regolarità degli enti e oggi sembra assente.
7 “In tale ipotesi, al momento della ricezione della fattura comportante la maggiore spesa, dovrà procedersi secondo la disciplina ordinaria di spesa delineata dall’art 191 del tuel, iscrivendo il relativo importo in bilancio. Infatti, solo al momento della emissione della fattura “rettificata” il debito acquisterà carattere della certezza e potrà procedersi alla sua liquidazione, nonché all’ordinazione e al pagamento. Sez. Lombardia n 82/2015, Sez. Sardegna n. 33/2021; Sez. Sicilia n 81/2022).
8 “Tale procedura appare praticabile nell’esercizio in cui il debito ha la sua manifestazione finanziaria anche se la competenza economica è relativa a esercizi precedenti, come per esempio nell’ipotesi di fatture relative a conguagli per anni precedenti … diversa è l’ipotesi in cui la manifestazione finanziaria e quella economica siano coincidenti e risalgono a un esercizio precedente senza che si sia proceduto alla liquidazione della fattura previo incremento dell’impegno e contabilizzazione nei residui. …. In tal caso, occorre procedere al riconoscimento di debito fuori bilancio vertendosi sostanzialmente in una situazione di mancanza di impegno di spesa”. Cfr Delibera CC Calabria, Catanzaro n. 76 del 4 06 2025.
9 “L’impossibilità di recuperare le somme non computate nei costi degli anni precedenti, corrisponde ad una perdita patrimoniale ai danni del Comune …” Cfr Corte dei Conti Basilicata 29/2025, in quanto la copertura di tali spese viene fatta con risorse dell’ente, in violazione dell’art. 1 c. 654 L. n. 147/2013 “In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio”.

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