La tutela assoluta della partecipata dalle uova d’oro (la Segen)

Di 26 Gennaio, 2025 0 0

Dopo il precedente articolo che ha dimostrato come non esistano limiti legali per assecondare i desiderata della Segen, con la complicità di alcuni responsabili comunali, probabilmente assecondati dagli Amministratori e dal Segretario Comunale, ho avuto modo di leggere la recente sentenza del Tribunale di Velletri, Sez. II, del 15 gennaio 2024, n. 2092, gentilmente fornitami dallo Studio Legale AOR Avvocati che trovate qui perché trattava un caso analogo a quello riscontrato nel 2018 dal Comune di Balsorano nei confronti della Segen.

Riporto quello che è sostanzialmente lo stesso principio alla base dell’accordo transattivo con la Segen, che il sottoscritto ha sempre rinnegato in quanto troppo basso in termini di rimborso, in particolare la sentenza riporta “Come noto, va ricordato che è principio immanente all’ordinamento delle pubbliche amministrazioni quello posto dall’art. 16 R.D. 2440/1923 dell’obbligo della forma scritta ad substantiam dei contratti (nonché quello della relativa attestazione della copertura finanziaria ex art. 23 D.L. 66/1989 ed oggi dall’art. 191 D.Lgs. 267/2000): a tal fine , per costante orientamento della giurisprudenza, non è sufficiente la delibera dell’organo collegiale che abbia autorizzato il funzionario alla stipula del contratto laddove tale delibera non si sia tradotta in atto contrattuale sottoscritto dal rappresentante esterno dell’ente stesso e dal professionista. La delibera dell’organo collegiale non rappresenta una proposta contrattuale ma è un mero atto interno all’amministrazione avente quale destinatario l’organo interno alla PA deputato alla manifestazione della volontà all’esterno ed ha mero carattere autorizzatorio (cfr. , Cass. Civ., Sez. II, n. 11465/2020, Sez. Cass., sez. 3, sentenza n. 4635 del 02/03/2006; Cass., sez. 2, sentenza n. 15488 del 06/12/2001) . In particolare, come osservato dalla giurisprudenza, “Il contratto d’opera professionale con la pubblica amministrazione deve rivestire forma scritta “ad substantiam” e l’osservanza di tale forma richiede la redazione di un atto recante la sottoscrizione del professionista e dell’organo della P.A. legittimato ad esprimerne la volontà all’esterno, nonché l’indicazione dell’oggetto della prestazione e dell’entità del compenso; ne consegue che non rispetta detti requisiti formali l’adozione da parte dell’organo collegiale dell’ente di un’autorizzazione al conferimento dell’incarico, trattandosi di mero atto interno” (Cass. Civ., Sez.III, ord. 8574/2023), non potendo poi tale forma essere surrogata con fatti concludenti, manifestazioni tacite di volontà o comportamenti attuativi (cfr. ex multis, Cass. Civ., Sez. Lav., ord. n. 15645/2018, Cass. Civ., Sez. I, n. 24679/2013).”

Semplificando il tutto, il Giudice ha inteso dire che per costante orientamento della giurisprudenza si impone per l’affidamento dei lavori o dei servizi il contratto in forma scritta e la relativa copertura finanziaria. La sola delibera del consiglio comunale non è sufficiente se poi non si concretizza in un atto contrattuale firmato sia dal rappresentante esterno dell’ente sia dal professionista coinvolto. Infatti questa resta un atto interno dell’amministrazione, destinato all’organo interno della pubblica amministrazione deputato a esprimere la volontà all’esterno.

Inoltre i comportamenti impliciti, le manifestazioni tacite di volontà e le azioni pratiche non sono sufficienti a soddisfare i requisiti legali di forma scritta. Cioè il fatto che abbiano proseguito il servizio pensando che sia stato implicitamente accolto, o comunque c’è stato un silenzio generale, questo non inficia sul fatto che è necessaria la forma scritta per dare validità giuridica agli accordi e agli atti amministrativi.

In questo contesto, anche qualora sussistano delle determine di affidamento del servizio in esame alla Segen, disposte a seguito della delibera comunale 22/2008 o 15/2009 o ancora la 20/2010, queste hanno solo rilevanza interna ai fini della validità della formazione della “volontà”.

La cosa altrettanto curiosa è che il comune non aveva alcun obbligo di pagamento delle fatture emesse in assenza di valido titolo negoziale, ed era onere della Segen Spa la proposizione di quanto previsto dall’art. 2041 c.c., una via per liquidare la società visto il combinato disposto dell’assenza del contratto e della valenza dei relativi impegni di spesa. Questo vuol dire che nel caso in cui manchi il relativo impegno di spesa, l’azienda non può pretendere all’amministrazione il pagamento di alcunché ma dovrà rivolgersi al responsabile che ha autorizzato la prestazione. Nel nostro caso la Segen vi aveva comunque rinunciato, anche se in secondo tempo.

Infatti è bene ricordare che “il depauperato che agisce ex art. 2041 c.c. nei confronti della P.A. ha solo l’onere di provare il fatto oggettivo dell’arricchimento” (Cass. Civ., Sez. III, n. 14735/2024)” invero quando il depauperato agisce contro una Pubblica Amministrazione per ottenere l’indennizzo di cui all’art. 2041 ha solo l’onere di provare l’arricchimento oggettivo ricevuto dalla P.A. Questo significa che non deve dimostrare l’utilità della prestazione per la P.A. (cioè, se la P.A. ha tratto vantaggio da essa), ma solo che c’è stato un arricchimento a suo favore.

Ma sul punto deve ritenersi che l’indennità prevista dall’art. 2041 c.c. va inquadrata nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dalla parte nell’erogazione della prestazione (quindi nei relativi costi vivi) e non in misura coincidente con il mancato guadagno che la stessa avrebbe potuto trarre dall’instaurazione di una valida relazione contrattuale (cfr. Cass. Civ., Sez. III, n. 13967/2019).”

Nel caso in cui non è immediatamente valutabile il lucro dell’azienda, la normativa permette di riportare il tutto al 5% del fatturato (in alcuni casi anche il 10%), ovvero il cd. “utile di impresa” e questo principio può essere derogato solo qualora siano considerati i costi immediatamente sostenuti dall’azienda per fornire la prestazione.

Questa distinzione assicura che l’indennità per indebito arricchimento sia equa e limitata ai costi effettivi sostenuti. Ma non si tratta di un risarcimento per profitti non realizzati, ma solo di un compenso per evitare che la parte arricchita ottenga un vantaggio ingiustificato senza pagare i costi effettivi erogati dalla parte depauperata.

L’unica maniera per derogare al 5% è il principio che prevede lo stralci di tutte le spese non riconoscibili, oltre all’utile d’impresa, rientrano tutti i costi sostenuti dalla società, come a titolo di esempio:

  • spese per materiali extra, attrezzature aggiuntive, o personale extra non specificato nell’originale determinazione;
  • spese “indirette” come tra le quali gli stipendi del personale amministrativo (incluse le retribuzioni per il personale impiegato in attività amministrative come contabilità, gestione delle risorse umane, e supporto generale);
  • spese di ufficio e materiale di cancelleria (ad esempio le spese per il funzionamento dell’ufficio come carta, penne, computer, telefoni, stampanti, ecc.);
  • le spese per gli affitti e la manutenzione degli uffici;
  • le spese per le utenze necessarie al funzionamento degli uffici e delle strutture operative;
  • i costi per i servizi di pulizia degli uffici e per la sicurezza degli edifici e delle strutture;
  • le spese per telefoni, fax, internet, email, e altre forme di comunicazione necessarie per l’attività amministrativa;
  • le spese per le polizze assicurative per proteggere l’azienda contro rischi vari, come incendi, furti, responsabilità civile, ecc;
  • le spese per corsi di formazione e aggiornamento del personale amministrativo;
  • le spese per consulenze legali, contabili, e altre consulenze professionali necessarie per il regolare funzionamento dell’azienda;
  • le spese per promuovere l’azienda e i suoi servizi, comprese pubblicità, campagne di marketing, materiali promozionali;
  • le spese per la spedizione di documenti, merci e altre comunicazioni;
  • etc …

Quindi o si fanno tutte queste detrazioni o si stabilisce la detrazione tout accord del 5% e non possono sussistere varianti.

Ecco perché non sarei mai andato sotto il 5%, perché se si considerassero le spese non riconoscibili, l’entità da stornare alle fatture Segen sarebbero state notevolmente superiori (basti pensare che quasi il 20% degli stipendi è per il personale amministrativo 11/54).

Tuttavia questo “importo preventivato” al quale va sottratto l’utile d’impresa resta valido ovviamente in relazione al servizio previsto nelle deliberazioni del Consiglio Comunale, con l’evidente divieto da parte dell’azienda di modificarne i contenuti.

Questo vuol dire che nel caso in cui i servizi nel corso del tempo sia stati ridotti, l’indennità seguirà analoga riduzione (costi vivi) ulteriormente ridotta dell’utile d’impresa. Ma nel caso in cui l’azienda vada oltre quello stabilito nel Consiglio Comunale, ogni ulteriore somma non può essere riconosciuta anche se questi servizi siano stati effettivamente forniti, mancando una base contrattuale o un’ulteriore approvazione legittima.

Quindi se dal 2008 al 2018 i servizi sono aumentati, questi non potevano essere inclusi nell’arricchimento senza causa in quanto mai autorizzati dal Consiglio Comunale.

E questo discorso non è limitato al solo comune di Balsorano ma a tutti i comuni soci. Di qui la volontà netta di nascondere l’illecito amministrativo che oggi si è rivelato nella maniera più incredibile visto quanto fatto dal Comune di Castellafiume con un affidamento totalmente illegittimo.

Articolo scritto da Giuseppe Pea in data 26.01.2025

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