I moduli unici per la Scia debuttano il 1° luglio

Di 29 Giugno, 2017 0 0
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Da sabato 1° luglio – di fatto da lunedì prossimo, 3 luglio – le imprese di costruzione, i progettisti e i cittadini potranno utilizzare i moduli unificati per inoltrare ai Comuni le istanze di Scia e gli altri titoli abilitativi alla realizzazione dei lavori in edilizia.

Sempre dal 1° luglio è applicabile anche la tabella che abbina ad ogni tipo di intervento edilizio il procedimento amministrativo (Scia, Cila, permesso di costruzione) che deve essere utilizzato. Scade infatti il 30 giugno il termine assegnato alle Regioni per adeguarsi al Dlgs 222/2016 (il cosiddetto decreto Scia 2).

Il Dlgs 222/2016 indica cosa può essere fatto con la Scia, cosa con il permesso di costruire e così via e ha dato tempo alle Regioni fino al 30 giugno per introdurre ulteriori livelli di semplificazione e modifiche all’incrocio intervento-titolo abilitativo, e le modifiche tardive non potranno che essere migliorative rispetto al decreto stesso.

Di fronte all’eventuale inadempienza delle Regioni, la palla passa ai Comuni, che devono gestire le procedure amministrative per gli interventi edilizi con le nuove disposizioni e i nuovi moduli unificati. Deve essere anche pubblicato l’elenco delle informazioni, dei dati e delle eventuali attestazioni necessarie per completare le pratiche, relativi a quegli aspetti che devono essere specificati a livello locale, come per esempio gli oneri e i diritti, che non sono definiti a livello nazionale.

Anche se non ancora pubblicati sul sito del Comune, dal 1° luglio prossimo, anche le istanze relative alla Scia, alla Cila o un altro procedimento edilizio potranno essere presentate utilizzando i modelli unificati licenziati dalla Conferenza unificata.

Il decreto Scia2 disciplina anche i procedimenti per l’avvio delle attività nel settore commerciale. L’obiettivo del decreto è di semplificare le procedure in edilizia, definendo per tutto il territorio nazionale una tabella base delle diverse tipologie di opere realizzabili con a fianco il titolo abilitativo o la comunicazione necessario per avviarlo.

La semplificazione si è tradotta, da un lato, in un restringimento del ventaglio di titoli, ridotti a tre: con la scomparsa della comunicazione di inizio lavori e della dichiarazione di inizio attività, restano solo Cila, Scia e permesso di costruire; dall’altro lato, alcuni lavori sono stati trasferiti da un titolo abilitativo più “strutturato” a uno più semplice.

Nel complesso, si riducono i confini degli interventi realizzabili solo a seguito di un’autorizzazione esplicita da parte del Comune e di quelli realizzabili al decorrere di un determinato tempo dalla presentazione in Comune della documentazione e si amplia il campo dei lavori i cui cantieri possono essere aperti dopo averne data comunicazione al Comune o addirittura anche senza.

Quest’ultimo è il caso degli interventi in regime di edilizia libera, che possono essere fatti da chi ha la disponibilità del bene, senza avvisare il Comune e senza ricorrere a un tecnico per seguire la pratica.

L’elenco degli interventi liberi si è ampliato con l’eliminazione della comunicazione di inizio lavori. Possono essere realizzati in edilizia libera i piccoli interventi di manutenzione ordinaria che comportano piccole riparazioni, il rinnovamento o la sostituzione delle finiture degli edifici, come, per esempio, gli intonaci e gli infissi. Se non vengono installati su edifici ubicati nei centri storici, e servono a fornire energia solo agli stessi edifici, è possibile coprire il tetto di pannelli solari e fotovoltaici senza comunicare alcunché; niente procedura amministrativa anche per eliminare le barriere architettoniche, a meno che non si tratta di mettere un ascensore all’esterno del fabbricato o di modificarne la sagoma.

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