Le agevolazione per gli immobili situati in Comuni distinti

Di 9 Giugno, 2016 0 0
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Case 150 Come ormai risaputo quest’anno le abitazioni principali sono esonerate dalla Tasi, ivi compreso gli inquilini ad eccezione delle case catalogate A/1, A/8 e A/9. La normativa, nel caso di un nucleo familiare distribuito in due immobili situati nello stesso Comune prevede l’esonero di una delle due abitazioni alla stregua di quello previsto per l’Imu di cui la Tasi ne prende i principi cardini.

Ma cosa succede se il nucleo familiare è distribuito in due immobili situati in Comuni distinti?

Secondo l’interpretazione ministeriale (circolare n. 3/2012 e Faq 20 gennaio 2014) provvede il raddoppio dell’agevolazione e quindi l’esonero scatta per entrambi gli immobili, anche se in contrasto la disciplina della norma. Pertanto, non dovrebbe sussistere il diritto all’esonero per nessuna delle due abitazioni, anche perché la norma non può essere interpretata estensivamente né è possibile applicare la misura agevolata per uno dei due immobili (prevista solo nel caso di ubicazione degli immobili nello stesso comune).

La questione è tuttora controversa e divide gli interpreti.

Da una parte si colloca l’orientamento più rigoroso (Cassazione n. 14389/2010) che attribuisce rilevanza decisiva alla convivenza familiare, coerente con la definizione di abitazione principale che prevede come condizione indispensabile per accedere al trattamento agevolato, che oggi si traduce in esonero totale da Imu e Tasi.

Dall’altra l’interpretazione meno formalistica, che configura l’abitazione principale anche se il nucleo familiare risiede in immobili ubicati in Comuni diversi, circostanza giustificabile per esempio da esigenze lavorative (circolare 3/DF/2012).

I Comuni dovrebbero quindi verificare che lo sdoppiamento della residenza sia causato da una frattura del rapporto coniugale o da altre ragioni (in particolare per esigenze di lavoro), tutte opportunamente documentate e riscontrate. Escludendo così che lo sdoppiamento sia dettato da una mera convenienza, come per la seconda casa al mare o in un luogo turistico configurando tra l’altro un abuso di diritto che obbliga il Comune a notificare al contribuente una richiesta di chiarimenti da fornire entro il termine di sessanta giorni (articolo 10-bis legge 212/2000), l’unico caso in cui scatta l’obbligo del contraddittorio preventivo con il contribuente.

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