Anche il patrocinio legale è un appalto di servizi e quindi basta incarichi agli avvocati “amici”

Di 4 Maggio, 2017 0 0

La corte dei Conti dell’Emilia Romagna, con le deliberazioni 73, 74 e 75 del 2017, ha stabilito che anche il singolo incarico di patrocinio legale deve essere inquadrato come appalto di servizi, soggetto ai principi di imparzialità, pubblicità e concorrenza, ed è vietato procedere all’affidamento diretto sulla base del carattere fiduciario della scelta. Già l’Anac aveva pubblicato un apposito regolamento sull’affidamento di tali servizi se pur non ancora applicato.

La decisione dei Giudici nasce dall’interpretazione dell’articolo 17 del D.lgs 50/16 che considera come contratto escluso la rappresentanza legale di un cliente, da parte di un avvocato, in un procedimento giudiziario dinanzi a organi giurisdizionali, nonché la consulenza legale fornita in preparazione di detto procedimento ovvero il singolo incarico di patrocinio legale deve essere inquadrato come appalto di servizi, soggetto all’applicazione del codice di contratti pubblici.

Finisce quindi la possibilità di scegliere l’avvocato esclusivamente sotto l’aspetto fiduciario che escludeva di fatto la concorrenza privilegiando sempre i “soliti legali” ai quali veniva comunque riconosciuta la parcella senza alcuna riduzione.

Alla stregua quindi degli appalti, l’ente può avvalersi di un elenco di operatori qualificati, da individuare con procedura trasparente e aperta, oggetto di adeguata pubblicità, dalla quale selezionare, su una base non discriminatoria, gli operatori che saranno invitati a presentare offerta. Il tutto deve avvenire sulla base di un principio di rotazione, applicato tenendo conto dell’importanza della causa e del compenso prevedibile. È altresì utile precisare che detti elenchi di operatori qualificati possono essere articolati in diversi settori di competenza e che non sarebbe comunque legittimo prevedere un numero massimo di iscritti.

Solo qualora vi siano motivate ragioni d’urgenza, dettagliatamente giustificate e non derivanti da un’inerzia dell’ente conferente, tali da non consentire l’espletamento di una procedura comparativa, le amministrazioni possono prevedere che si proceda all’affidamento diretto degli incarichi, sulla base di un criterio di rotazione (ove siano stati istituiti elenchi di operatori qualificati, l’affidatario dev’essere individuato tra gli avvocati iscritti in detti elenchi).

Già nel 2009 la Corte dei Conti della Toscana (Del. n. 301/2009/REG) per quanto riguarda gli incarichi di patrocinio o rappresentanza legale come precisato dalla Sezione Autonomie nella delibera n. 6/08 affermava “… rispetto alla rappresentanza e patrocinio giudiziale … appare possibile ricondurre la rappresentanza/patrocinio legale nell’ambito dell’appalto di servizi, dovendosi fare in generale riferimento alla tipologia dei servizi legali di cui all’allegato 2B del d. lgs. n. 163/2006, che costituisce, ai sensi dell’art. 20 del decreto, uno dei contratti d’appalto di servizi cosiddetti esclusi, assoggettato alle sole norme del codice dei contratti pubblici europea”.

L’adozione di criteri di buon andamento e corretta gestione delle risorse pubbliche impone poi l’inserimento nel Dup, o in altro atto di programmazione, degli incarichi di patrocinio, la cui regolamentazione deve essere in ogni caso prevista dall’ente, regolamentazione che verrà inserita nel nostro programma.

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