Danno erariale e Mala Gestione: un nuovo caso a Balsorano

Di 21 Febbraio, 2025 0 0
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Il Comune di Balsorano si trova nuovamente al centro di una vicenda giudiziaria che evidenzia una gestione amministrativa discutibile, con gravi ripercussioni economiche per le casse pubbliche. La recente sentenza del TAR Abruzzo relativa al decreto ingiuntivo n. 666/2023 del Giudice di Pace di Avezzano, ha messo in luce un comportamento di inerzia e omissione da parte dell’ente comunale, con conseguente aggravio del debito originario e un aumento dei costi a carico dei cittadini.

Il decreto ingiuntivo iniziale del 2023 prevedeva il pagamento di 4.000 euro, l’incarico originale, oltre le spese accessorie (473,00 per competenze professionali, euro 76,00 per spese e contributo unificato, presumo di 650 euro), con un danno erariale all’epoca di 1.199 euro.

Tuttavia, l’inerzia dell’amministrazione ha comportato un’escalation dei costi, con una liquidazione finale nel gennaio scorso pari a 8.737,96 euro, più del doppio del credito orginale, in quanto include doppie spese legali (per il decreto ingiuntivo e per il ricorso al TAR), interessi moratori fino al soddisfo e costi accessori derivanti dalla mancata opposizione al decreto e dal successivo ricorso al TAR dove il Comune non si è costituito.

È evidente che il Comune, anziché adempiere tempestivamente a un obbligo chiaro e definito, ha preferito ignorare il problema fino al punto in cui l’unica soluzione rimasta fosse una condanna giudiziaria con spese maggiorate. Ancora più grave è il fatto che si sarebbe dovuta evitare l’insorgenza stessa del decreto ingiuntivo, visto che vi era regolare copertura in bilancio dell’importo originario onnicomprensivo di 4.000 euro, il quale sicuramente è stato preceduto da avvisi bonari e diffide ignorate. Inoltre, dopo l’emissione del decreto ingiuntivo, l’amministrazione avrebbe potuto transigere in modo conveniente per limitare i danni, ma non ha mostrato alcuna capacità gestionale in tal senso. Questo atteggiamento configura un vero e proprio danno erariale, che dovrebbe essere portato all’attenzione della Corte dei Conti.

Ulteriore elemento di criticità è la gestione amministrativa del debito fuori bilancio. La determinazione di Giunta Comunale n. 8 del 21 gennaio 2025, avente ad oggetto la “liquidazione del decreto ingiuntivo n. 666/2023 – atto di indirizzo”, omette qualsiasi riferimento al necessario passaggio in Consiglio Comunale, obbligatorio per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 194 del TUEL. La normativa è chiara: qualunque debito derivante da una sentenza esecutiva deve essere formalmente riconosciuto dal Consiglio e comunicato alla Corte dei Conti per le dovute verifiche.

È altresì evidente che non si tratta di una transazione, la quale, come precisato dalla Corte dei conti Puglia nella delibera n. 112 del 2021, non può essere utilizzata per mascherare un debito fuori bilancio, la cui competenza spetta al Consiglio comunale. Inoltre, la presenza di una transazione non esime l’Ente dall’obbligo di un formale riconoscimento del debito da parte dell’organo competente, che il Testo Unico degli Enti Locali individua nel Consiglio comunale (Corte dei conti, Sez. Umbria, n. 85/2017; Corte dei conti, Sez. Puglia, n. 57/2017, n. 2/2019 e n. 112/2021/PRSP) e che il ricorso alla transazione, in sostituzione del riconoscimento del debito fuori bilancio, potrebbe assumere carattere elusivo e rappresentare un comodo espediente per evitare la pronuncia sulla fattispecie da parte dell’organo consiliare e la trasmissione degli atti alla Procura contabile (Corte dei conti, Sez. Puglia, n. 112/2021). Inoltre, la Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, parere n. 40 del 10/03/2022, ha statuito che in caso di riconoscimento del debito derivante da sentenze esecutive, ai sensi dell’articolo 194, comma 1, lettera a), del Tuel n. 267/2000, “Il pagamento di un debito fuori bilancio riveniente da una sentenza esecutiva deve, sempre, essere preceduto dall’approvazione da parte del Consiglio dell’ente della relativa deliberazione di riconoscimento”.

La giurisprudenza della Corte dei Conti è chiara sul punto: “il mancato riconoscimento formale di un debito fuori bilancio da parte del Consiglio Comunale può configurare una violazione contabile grave. La Sezione Puglia della Corte, con la delibera n. 112/2021, ha ribadito che il ricorso a transazioni o altre forme di pagamento diretto non esime l’ente dall’obbligo di passare per l’organo consiliare. Qualsiasi tentativo di eludere tale procedura può essere considerato un espediente illecito per evitare i controlli della magistratura contabile.

Non solo questo passaggio è stato omesso, ma la delibera appare volutamente vaga, priva di dettagli sulla vicenda e sulle motivazioni che hanno portato alla formazione del debito. Tale condotta è in netto contrasto con i principi di trasparenza e legalità nella gestione delle risorse pubbliche e potrebbe configurare un tentativo di eludere le responsabilità connesse alla cattiva amministrazione. Si tratta di un fatto estremamente grave, poiché l’elusione del Consiglio Comunale non solo viola le norme contabili, ma rappresenta anche un tentativo di sottrarre alla pubblica discussione decisioni che incidono direttamente sulle casse del Comune e quindi sui cittadini.

La storia di questo ennesimo debito fuori bilancio da parte dei super competenti, parte dal lontano 2016, anno durante il quale il Comune di Balsorano riceve un decreto ingiuntivo emesso dalla Banca Sistema per crediti ceduti da Enel e non riscossi. L’importo iniziale, di 50.109,52 euro, risultava quasi totalmente legato a forniture elettriche per linee già cedute in gestione a Engie. La necessità di opporsi, invece di transigere, era dovuta alle dichiarazioni errate da parte del precedente responsabile finanziario, che chiamava in causa direttamente la Engie inadempiente. Dopo l’affidamento dell’incarico legale si scoprirà invero che la Engie aveva liquidato il 50% già nel dicembre del 2016 e decurtato il restante 50% nel 2017 tramite la riduzione del canone di gestione che il comune doveva versare alla stessa società. E pensare che avevamo perso giorni e giorni, io la dipendente comunale, per capire i POD, trovare le fatture e vedere quali fossero state liquidate (nessuna). Insomma una causa senza fondamento, visto che era chiaro che la società non era stata liquidata nonostante i pagamenti e le compensazioni da parte dell’Engie, dall’esito scontato, che mi aveva portato a chiedere più volte di transigere, anche nel corso dei consigli comunali successivi che mi vedevano all’opposizione, per evitare ulteriori spese all’ente. Ad oggi non conosco il destino dell’udienza ma sono sicuro che ha avuto un esito negativo per l’ente che ha probabilmente dovuto liquidare importi ben maggiorati considerando gli interessi moratori dal 2016 e le spese legali. Non ci andrei lontano a dichiarare che gli interessi dovrebbero ammontare ad oltre 35 mila euro se ci fermassimo al 31.12.2022 (oltre le probabili spese legali della controparte sicuramente vittoriosa), ma non lo sapremo mai perché non è stato mai reso pubblico nulla.

Ma quello che mi preme di sottolineare è che nonostante l’incarico era stato affidato nel 2019 con regolare impegno di spesa per un importo omnicomprensivo di 4.000 euro (lo ricordo perché avevamo i soldi contati letteralmente e soprattutto perché si erano tramutati in residui), l’ente si sentirà libero di non liquidare il legale, neanche dopo il decreto ingiuntivo del 26 ottobre 2023, quando rimaneva inerme, tant’è che l’avvocato ha dovuto ricorrere al TAR.

L’inerzia colposa e dolosa dell’amministrazione, ha comportato un’escalation dei costi, con una liquidazione finale pari a 8.737,96 euro (4.737,96 euro in più del dovuto).

È evidente che il Comune, anziché adempiere tempestivamente a un obbligo chiaro e definito, ha preferito ignorare il problema fino al punto in cui l’unica soluzione rimasta fosse una condanna giudiziaria con spese maggiorate.

Questo atteggiamento configura un vero e proprio danno erariale, che dovrebbe essere portato all’attenzione della Corte dei Conti.

Nel caso di Balsorano, la mancata deliberazione consiliare e l’assenza di una comunicazione alla Corte dei Conti sono elementi che potrebbero determinare una responsabilità per danno erariale da parte degli amministratori coinvolti.

Inoltre, è molto probabile che questo episodio rappresenti solo la punta dell’iceberg di una gestione pessima delle risorse pubbliche. È bene ricordare che i fondi comunali dovrebbero essere destinati a finanziare servizi essenziali per la cittadinanza, non a coprire errori e omissioni amministrative che finiscono per gravare sulle tasche dei contribuenti. Già nell’ottobre 2023 avevo indicato un altrettanto evidente danno erariale, e sono sicuro che ce ne sono altri tenuti nascosti.

È sufficiente guardare la cifra per comprendere l’ammontare del danno erariale, o almeno di quel poco che viene reso pubblico, dato che probabilmente ve ne sono molti altri. A fronte di un debito originario di 9.000 euro, l’inerzia dell’ente ha comportato un esborso complessivo di 24.464,72 euro, di cui ben 15.464,72 euro rappresentano un vistoso “danno erariale”, pari al 63% della somma spesa. Senza dimenticare i oltre 35 mila euro relativi al decreto ingiuntivo di Banca Sistema. Parliamo di un potenziale danno erariale di oltre 50 mila euro che i cittadini di Balsorano o hanno già pagato in silenzio o dovranno comunque pagare.

La Corte dei Conti dovrà necessariamente approfondire la vicenda per valutare eventuali profili di responsabilità erariale. Nel frattempo, i cittadini di Balsorano si trovano a dover pagare il prezzo di continui errori amministrativi che si sarebbero potuti evitare con una gestione più accorta e rispettosa della legge. Gli amministratori locali devono rispondere del proprio operato e garantire che il denaro pubblico venga gestito con la dovuta diligenza, evitando sprechi e potenziali illeciti contabili.

Articolo scritto e pubblicato da Giuseppe Pea in data 21.02.2025

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