Onestamente è difficile anche ripercorrere tutta la trafila che ha portato il Comune a liquidare la EMA Legnami per i lavori e le forniture richieste durante la storica nevicata del 2012. È difficile soprattutto farlo con poche parole.
Premetto che sono felice per la Ema Legnami. È giusto che le ditte vengano liquidate perché erano lavori fatti in piena emergenza e quindi in somma urgenza, che dovevano essere sanati in bilancio, con il relativo riconoscimento dei debiti fuori bilancio, in un tempo ragionevole, escluse ovviamente le spese accessorie (utili, interessi etc).
Tutto inizia con un decreto ingiuntivo notificato il 03.08.2016, al quale il Comune fa ricorso per resistere in giudizio, come stabilito dalla Delibera di Giunta Comunale n.59 del 26.08.2016 e si aggiunge agli altri decreti già opposti aventi la stessa natura (il n.90 del 28.11.2015, il n.57 e il n.58 del 2016), e integrava l’incaricato già affidato all’Avv. Pietropaoli.
Dalle carte del ricorso, si scopre che il Comune aveva chiesto alla Direzione Protezione Civile Abruzzese l’attivazione del Fondo di Solidarietà 2012/2022, che tuttavia non gli verrà riconosciuto in quanto i lavori svolti erano stati classificati come ordinaria attività in termini di mezzi, attrezzature, materiali e personale. Inutili saranno i tentativi di ricorrere ai residui dei fondi FAS 2000-2006 e 2007-2013.
Da qui la necessità di coprire le ingenti e incontrollate spese, stimate in circa 280 mila euro, stanziandone però in bilancio solo 50.000 euro pari al 18% del fatturato tramite la Delibera di Giunta Comunale n. 36 del 29.09.2012 (si scoprirà successivamente che in realtà non saranno stanziati soldi nel 2012).
Venuta meno ogni forma di finanziamento esterno, l’ente avrebbe dovuto riconoscere le spese realmente sostenute (e sfuggite di mano), previa detrazione del 20% rispetto ai prezzi di listino, considerando questi interventi come interventi di somma urgenza e fatti rientrati nella regolarità di contabile riconoscendoli come debiti fuori bilancio.
Invece si procederà ad una infinita serie di riscorsi affidati all’Avv. Pietropaoli, a fronte di un compenso base pari a 7.054,85 euro, oltre 1.410,97 euro per ogni altra opposizione aggiuntiva, pur in mancanza del relativo impegno di spesa originario che si limitava alla copertura delle sole spese (1.000 euro), prassi purtroppo consolidata negli anni (gli incarichi legali vanno integralmente impegnati nel momento dell’affidamento dell’incarico, in deroga al principio della competenza potenziata che prevede gli impegni seguire, negli anni, le spese).
L’attività dell’Avv. Pietropaoli avrà riscontri positivi in tutti i decreti di opposizione, in quanto riuscirà ad ottenere la provvisoria esecutività limitata al 18% dell’importo richiesto, ovvero la somma deliberata dal Comune.
Infatti con Delibera di Giunta Comunale n. 56 del 10.12.2017, a fronte dei 12.453,48 euro richiesti dalla ditta Ema Legnami, oltre interessi, le spese della procedura di liquidazione (650 euro) e altri esborsi, il Tribunale di Avezzano, con sentenza n. 1599/2016 (favorevole al Comune di Balsorano che otterrà anche il rimborso delle spese legali), darà esecutività solo alla quota ripartita dei 50 mila euro stanziata dall’ente e pari al 18% della spesa complessiva ovvero gli riconoscerà 2.238,39 euro.
La liquidazione di questi 2.238,39 avverrà con la Determina n. 9 del 15.02.2018 attingendo al capitolo dei debiti fuori bilancio, capitolo 2495/0 dell’esercizio 2017, dimostrando che nemmeno i 50 mila euro erano stati stanziati nel 2012 nonostante chiara disposizione data dalla Giunta Comunale.
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Al cambio di amministrazione, nel 2017, il nuovo Sindaco chiede una relazione all’Avv. Pietropaoli in riferimento ai vari decreti ingiuntivi (Villa Valentina, Ema Legnami, TAV e Tullio) collegati sempre agli eventi del 2012, chiedendo se fosse conveniente un accordo transattivo tra le controparti.
Non conosco o non ricordo il riscontro da parte dell’Avvocato, ma cosa aspettarsi da un avvocato che ha avuto sempre risultati favorevoli se non la conferma degli stessi anche nei processi successivi?
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E così arriviamo al 2019 quando l’Avv. Pietropaoli comunica al Comune che la ditta Ema Legnami aveva fatto ricorso alla sentenza n. 294/2019 del Tribunale di Avezzano, sentenza nuovamente a favore del Comune tanto da stabilire anche qui il rimborso delle spese legali sostenute dall’ente, sentenza che riconosceva alla ditta nuovamente il 18% del fatturato (2.238,39 euro), non essendovi per il resto alcuna delibera che abbia riconosciuto o autorizzato tale ulteriore pagamento. Avverso a tale sentenza, la ditta, presentava appello chiedendo nuovamente al Tribunale di “condannare il Comune di Balsorano al pagamento della residua somma di € 10.211,00 pari all’82% di € 12.453,48”.
Si procederà quindi ad un nuovo incarico affidato dalla Giunta Comunale con Delibera n. 90 del 16.11.2019, con la collaborazione ed assistenza giuridica dal nuovo segretario comunale Dott. Cesidio Falcone, legale a cui verrà riconosciuto un ulteriore compenso di 3.018,35 euro, oltre spese, calcolato in base al minimo tabellare.
La scorta dell’affidamento è “ritenuto che l’esito nel primo grado di giudizio, nel quale il Comune di Balsorano è stato difeso dall’Avv. Pietropaoli, può ritenersi favorevole all’ente”, ed è probabile che lo stesso risultato lo si ottenga con il nuovo ricorso.
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E così passa un nuovo anno e arriviamo all’assurdità, messa nero su bianco, da parte del Segretario Comunale.
Infatti il 17.11.2020 con Delibera di Giunta Comunale n. 84 ad oggetto “Accordo transattivo Comune di Balsorano – Ema Legnami S.r.l. – Atto di indirizzo all’Avv. Tania Pietropaoli”, l’amministrazione comunale accoglieva, sempre dietro assistenza giuridica amministrativa del Segretario Falcone, la richiesta di saldo/stralcio da parte della ditta Ema Legnami, la quale chiedeva, in cambio del ritiro del ricorso, un compenso omnicomprensivo di 5.000 euro, comprese l’abbuono delle spese legali alle quale era stata condannata.
La sentenza infatti era stata trattenuta in decisione dalla corte di Appello di L’Aquila al R.G. 779/19, assegnando dei termini ridotti per il deposito della stessa, non 80 giorni ma 40 essendo di facile soluzione evidentemente (forse inammissibile ma non lo sapremo mai).
Visti i precedenti si poteva facilmente ipotizzare un esito altrettanto positivo non per altro ma per il semplice fatto che la ditta chiamava in causa nuovamente il Comune, invece di coloro che avevano autorizzato i lavori o la fornitura, Comune che si era limitato a riconoscerne solo una parte ovvero nel limite del 18% (50.000 euro), debiti che, quindi, in assenza di riconoscimento formale, non potevano essere attribuiti all’ente ma imputabili alla negligenza o, comunque, alla responsabilità esclusiva della persona o delle persone che ha/hanno chiesto la prestazione alle ditte e verso di questa/e persona/e le ditte dovrebbero rivalersi (per poi chiamare nuovamente in causa il Comune).
Comunque indipendentemente dall’esito del ricorso, il Comune, passa stranamente da uno stato ottimista ad uno pessimista, e dichiara inspiegabilmente che sussiste una “elevata possibilità di accoglimento dell’appello proposto”, nonostante tutti gli esiti favorevoli all’ente, e nonostante il ricorso fosse viziato nell’errata individuato dei soggetti responsabili (non doveva chiamare in causa non il comune, ma coloro che hanno autorizzato la spesa). È così il Comune accetta l’accordo proposto dalla Ema Legnami per un importo di 5.000 € omnicomprensivo a saldo/stralcio compreso spese legali. Il Comune quindi riconosce alla Ema Legnami, in aggiunta al 18% già ottenuto, “la ulteriore somma di euro 5.000,00 (cinquemila), a saldo e stralcio, entro e non oltre il 31 gennaio 2021, termine perentorio ed essenziale”, rinunciando anche al rimborso delle spese legali che il Tribunale aveva riconosciuto a favore del Comune di Balsorano (vincitore del ricorso).
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Ma ecco la ciliegina sulla torta del Segretario Comunale.
Al punto 8 dell’accordo il Segretario scrive o comunque accetta “in caso di mancato pagamento entro il predetto termine, il Comune di Balsorano dovrà corrispondere una penale di € 1.000,00 (mille) in aggiunta alla predetta somma di € 5.000 salvo che la Ema Legnami, per sua libera scelta, non preferisca giovarsi della emananda sentenza”.
Ora dovrebbe spiegare il Segretario come farebbe a giovarsi la ditta di una emananda sentenza se, nell’accertare l’accordo, “le parti rinunciano agli effetti della emananda sentenza” come stabilito nel punto 3?
Cioè se il Comune accetta il pagamento dei 5.000 euro, così come è avvenuto, la ditta ritira il ricorso che quindi cesserà di esistere. Ma se il comune non salda entro il 31 gennaio, la ditta può scegliere se ricevere 1.000 euro extra, o accettare l’esito del ricorso qualora favorevole, ricorso che nel frattempo sarebbe estinto per rinuncia. Assurdo per non dire altro.
Ma la domanda che uno dovrebbe porsi è, perché il Comune si è autoassegnato o ha accettato una penale, qualora non paghi entro i termini da lui stesso indicati?
Masochismo puro.
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Ma le sorprese non finiscono.
Arriviamo ai tempi più recenti.
Il 15.06.2023 il Comune verbalizza una Delibera di Giunta Comunale, la n. 44, ad oggetto “affidamento incarico professionale Avv. Pietropaoli Tania per l’istanza di correzione della sentenza n. 19/2021 avanzata dalla Ema Legnami”.
Cioè se non si è capito bene, il Comune non paga più i 5.000 euro proposti dalla ditta entro il 31.01.2021, termine che essa stessa si era assegnata nonostante l’accordo controfirmato dai legali attribuendosi o accettando anche delle auto-penali, così come sembra che la sentenza, che verrà comunque emessa nel 2021 al R.G. n.19, sembrerebbe a favore del Comune, in quanto la Ema Legnami presenta istanza di correzione (ovvero un ricorso), probabilmente alla luce dell’accordo comunque fatto con il Comune e da questi non rispettato.
Ma qui le stranezze non finiscono. Infatti il Comune, nonostante il mancato rispetto dell’accordo transattivo, invece di trovare un accordo extragiudiziario (essendo essa stessa ora in torto nonostante la sentenza favorevole avendo violato unilateralmente la transazione), affida alla Pietropaoli il nuovo ricorso dal costo omnicomprensivo di 1.492,72 euro essendo la prosecuzione dell’originario incarico, incarico affidato dal Sindaco con propria Determinazione Sindacale n.7 del 01.08.2023.
E arriviamo all’ultimo atto, la Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 19.09.2023, deliberazione che il Sindaco convenientemente deserta e che vede anche l’assenza del Presidente del Consiglio, Dott.ssa Veronica Venditti, forse per incompatibilità, anche se questa sarebbe limitata al terzo grado di parentela, grado che non include i cugini (quarto grado). E forse non è un caso l’assenza.
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Riassumendo, un anno e mezzo dopo la Delibera di Giunta Comunale n. 84/2020, e 15 mesi dopo la scadenza che il Segretario/Comune si era autoimposto, la Ema Legnami, forte dell’accordo transattivo violato dal Comune, anche se probabilmente perdente nel giudizio di secondo grado, chiede il pagamento dei 5.000 euro a saldo stralcio, dei 1.000 euro di penale, degli interessi moratori e delle spese legali e si presenta con un decreto ingiuntivo emesso dal giudice di Pace di Avezzano (il numero 152/2023) notificato l’11.04.2023, decreto ingiuntivo che verrà dichiarato dal tecnico comunale “da liquidare“, con propria relazione datata 14.09.2023, riconoscendone la mancanza del relativo impegno di spesa nel 2020, pur non addebitandola al Segretario Comunale nella doppia veste di Responsabile del Servizio Finanziario.
Quindi pur a fronte di una sentenza probabilmente a favore dell’ente (ivi compreso evidentemente il nuovo rimborso spese legali), nonostante l’accordo transattivo di 5.000 euro a saldo e stralcio, il comune pagherà 1 anno e mezzo dopo alla Ema Legnami 9.804,92 euro complessivi, ai quali aggiungere i 1.410,97 euro, oltre spese, del giudizio del primo ricorso (compenso addebitato alla ditta ma successivamente abbuonato), già liquidate, i 3.018,15 euro, Delibera di Giunta Comunale n.90 del 16/11/2019, del compenso previsto per la difesa avverso il ricorso alla sentenza n. 294/2019, del ai quali aggiungere ulteriori 1.492,72 euro, oltre spese, determina di liquidazione n.12/sin del 24.10.2023, per la difesa avverso il ricorso alla sentenza 19/2021. Le spese legali ammonteranno quindi a 5.921,84 euro.
Ebbene, questa è la corretta definizione di “danno erariale”.
Peccato che così come deliberato sembra senza padre, nonostante sarebbe attribuibile al Segretario Comunale, che all’epoca era anche Responsabile del Servizio Finanziario, che non ha proceduto alla registrazione dell’impegno andando incontro alla penale che lui stesso si era attribuito, con la Giunta e il Consiglio Comunale che sanano la sua posizione, senza sollevare alcun danno erariale a suo carico.
Ovviamente le uniche persone che non avranno problemi saranno il Sindaco, non a caso assente sia nella deliberazione di giunta che di consiglio, e il Presidente del Consiglio che ovviamente si è astenuta, quella che più di tutti doveva riconoscere il danno erariale creato dal Segretario Comunale.
Comunque questi sono gli “ottimi” risultati ottenuti:
- richiesta originaria Ema Legnami (certificata dall’ufficio tecnico) 12.453,48 euro;
- importo da erogare 9.962,78 euro (importo decurtato del 20% per lavori in somma urgenza);
- importo erogato alla ditta 12.043,31 euro (2.238,39+9.804,92 compreso spese legali, Delibera di Consiglio Comunale n.26 del 19.09.2023);
- spese legali a carico del comune 5.921,84 euro (oltre spese accessorie);
costo complessivo a carico del Comune 17.965,15 euro a fronte dei 9.962,78 euro originariamente previsti, il tutto grazie alla negligenza di un segretario comunale e di un amministrazione che gli riserva sempre ed indipendentemente la massima fiducia.
Un plauso alla Ema Legnami per aver ottenuto ciò che era inaspettato viste le circostanze.
Al di là di tutto, complimenti per l’ottima strategia.
Articolo scritto e pubblicato da Giuseppe Pea il 25.10.2023 alle ore 07:45.
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