Continuano gli affidamenti illegittimi alla Segen (nel pieno disprezzo della normativa)

Di 12 Gennaio, 2025 0 0

Dopo l’articolo sulla serie di affidamenti in house illegittimi alla Segen da parte delle amministrazioni comunali socie, alcune dei quali restii alla consegna dei documenti come il Comune di Castellafiume, pur nella certezza dell’inesistenza dei contratti ante 2019, non ho potuto non notare la recentissima determina n.2 09.01.2025  che benché abbia per oggetto “impegno di spesa a favore della ditta Segen s.p.a. per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani” nasconde all’interno un affidamento diretto palesemente illegittimo del medesimo servizio. Questa segue la determina n.229 del 27.11.2024 relativa al mese di dicembre per un importo di 25.000,00 €, che ha gli stessi strafalcioni, e non escludo che possano esistere altre con uguale oggetto visto che oggi nessuno è al corrente della validità del precedente affidamento.

La determina inizia con “premesso che è necessario effettuare e garantire un servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani; considerato che occorre quindi identificare un’azienda che possa svolgere il servizio sopra descritto”.

Non è stata alcuna sorpresa quando il RUP ha “casualmente” scelto di nuovo la Segen S.p.A..

Ad un primo impatto sembra tutto lecito.

Identificato come “affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”, il Responsabile Geom. Mario Ferrazza, molto molto casualmente “ha interpellato per le vie brevi la Ditta SEGEN S.P.A. con sede in Civitella Roveto via Roma 1 – 67054 …” società molto molto causalmente scelta per il rinnovato servizio in quanto “ritenuto congruo in relazione al lavoro richiesto”.

Ma la determina evidenzia strafalcioni e una serie di refusi abbastanza imbarazzanti.

Ad esempio, il Geometra scrive preso e dato atto che il RUP dell’intervento, in considerazione di quanto previsto dal sopra citato articolo 50, comma 1, lettera a) del D. Lgs 36/2023 e s.m.i. ha ritenuto opportuno procedere all’affidamento diretto relativo a lavori di manutenzione straordinaria immobili comunali<150.000,00= ditta Segen S.p.a. con sede in Civitella Roveto (AQ)”. E ancora “Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: esecuzione di interventi manutentivi.

Quindi il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani diventa “per magia”, un lavoro di manutenzione straordinaria degli immobili comunali.

Ma gli strafalcioni continuano.

Premesso che manca la proposta tecnica e la relazione sulla congruità economica, e che sebbene si renda noto che l’affidamento è quantificato in 169.000 euro, non sembra esserci alcuna durata, il RUP, evidentemente confuso riporta “di dare atto che per l’affidamento di che trattasi è stato acquisito il codice CIG di cui all’oggetto e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00= euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell’ANAC 621/2022 e ssmmii” e di precisare che trattandosi di lavori di manutenzione non è richiesta l’acquisizione del CUPper poi concludere con “di dare atto che per l’affidamento di che trattasi è stato acquisito il codice CIG di cui all’oggetto e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell’ANAC 621/2022 e ss mm ii”.

Quindi oltre a non capire se si tratta di gestione del servizio di raccolta dei rifiuti o di manutenzione straordinaria degli immobili (ovviamente impossibile visto che la Segen non è iscritta per queste categorie), qui non si comprende se l’importo sia pari a 169.000,00 euro o inferiore a 40.000,00 euro, restando sconosciuta la durata dello stesso.

Ma gli strafalcioni e i refusi sono il minimo visto che tutta la procedura è viziata da diversi profili di illegittimità.

Premesso che non è possibile procedere ad una proroga di alcuna forma, in quanto se contrattuale, doveva essere prevista nel precedente contratto, se tecnica doveva essere attivata prima della scadenza, ma solo se si è proceduto all’avvio della procedura di gara.

Un primo profilo di illegittimità è la violazione dell’importo per procedere ad un affidamento diretto.

Il nuovo codice dei contratti pubblici ha confermato le soglie per l’affidamento diretto, senza attivare un confronto competitivo, portandole a 150.000 euro per i lavori e 140.000 euro per servizi e forniture.

Ebbene l’affidamento in questione, per un importo di 169.000 euro equivale ad un affidamento di 153.636,37 euro, essendo sottoposto a regime iva al 10%, di molto superiore al tetto di 140.000,00 euro.

Un ulteriore profilo di illegittimità è dovuto al fatto che il comune non è legittimato a procedere ad alcun affidamento avendo perso il ruolo di ETC (ente territorialmente competente), ruolo che è passato per imposizione di legge all’Autorità per la gestione integrata dei rifiuti urbani (AGIR), pienamente operativa dal 1° ottobre 2022.

Infatti l’Autorità per la gestione integrata dei rifiuti urbani (AGIR), istituita con L.R. 36/2013 e ss.mm.ii. esercita le funzioni inerenti la regolazione e l’organizzazione amministrativa del servizio rifiuti, ivi compreso l’esperimento delle procedure preordinate all’affidamento del contratto di gestione del medesimo servizio.

A norma di quanto previsto dall’art. 17, co. 13 e14 della L.R.36/2013 e ss.mm.ii., è fatto divieto ai Comuni di indire nuove procedure di gara per l’affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti nonché di aggiudicare in via provvisoria gare ad evidenza pubblica per l’affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti.

Ma i profili di illegittimità non finiscono qui.

Altrettanto evidente la violazione del principio di rotazione, anche considerando il precedente affidamento concesso con la determina 229 del 27.11.2024, se non altri affidamenti.

Nel Codice dei Contratti Pubblici, in particolare all’articolo 49 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, si sancisce, al comma 1, che gli affidamenti devono avvenire nel rispetto del principio di rotazione. La ratio della disposizione risiede nella necessità di evitare che l’affidatario uscente, avvantaggiato dal “bagaglio informativo” acquisito durante l’esecuzione del contratto, possa godere di una posizione di vantaggio rispetto agli altri operatori economici, alterando così il principio di concorrenza.

Nonostante il Codice introduce una mitigazione del principio di rotazione, prevedendo specifiche deroghe, queste non sono applicabili nel caso di specie.

Pertanto, il principio di rotazione, così come delineato nel Codice, si applica:

  1. in relazione all’affidamento immediatamente successivo nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi (art. 49, comma 2, del d.lgs. 36/2023).

Mentre, non si applica:

  1. nei casi la stazione appaltante abbia ripartito, con proprio provvedimento, gli affidamenti in fasce in base al valore economico, fatto salvo quanto previsto dai commi 4, 5 e 6 (art. 49, comma 3, del d.lgs. 36/2023);
  2. In casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, previa verifica dell’accurata esecuzione del procedente contratto, nonché della qualità della prestazione resa (art. 49, comma 4, del d.lgs. 36/2023);
  3. nei casi in cui l’indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata (art. 49, comma 5, del d.lgs. 36/2023);
  4. Nel caso di affidamento diretto di importo inferiore a 5.000 euro (art. 49, comma 6, del d.lgs. 36/2023).

Quindi è palese il divieto di affidamento all’operatore uscente, che tra l’altro per un lungo periodo ha svolto il servizio senza alcun contratto.

Ma per l’amor di Dio, quello che racconta frottole, secondo alcuni, sono io, ancora in causa per aver detto semplicemente la verità contro “il sistema Segen”, che oggi si palesa nuovamente nella sua reale fattezza e nella sua immensa influenza ormai evidente verso tutte le amministrazioni coinvolte.

E vorrei far presente a tutti che il RUP in questione, inizialmente disponibile a consegnare i documenti relativi al precedente affidamento alla Segen, ha successivamente negato qualsiasi accesso agli atti, fatto che inevitabilmente dimostra l’illegittimità del precedente affidamento, oggi incredibilmente rinnovato con altri e originali illeciti. Semplicemente vergognoso.

In conclusione questo caso solleva seri dubbi sull’integrità amministrativa e sulla volontà di applicare correttamente le norme di legge. Evidente la spavalderia nel voler nascondere la reale natura dell’affidamento, mascherandolo come un semplice impegno, l’insistenza nell’affermare la non esistenza di un mercato alternativo, la violazione dell’importo massimo per procedere ad un affidamento diretto, l’arroganza di prendere il posto dell’autorità d’ambito, e il disprezzo per il principio di rotazione di un servizio che, tra l’altro, non è mai stato congruo e per anni è stato svolto senza un contratto, mette ulteriormente in luce la gravità di tale procedura.

La realtà che emerge da queste azioni indica che il vero obiettivo sia stato quello di tutelare, costi quel che costi, la partecipata e tutto ciò che ci ruota intorno, piuttosto che assicurare un servizio equo e trasparente ai cittadini. Questo atteggiamento non solo mina la fiducia pubblica nelle istituzioni, ma rischia anche di creare un precedente per future violazioni delle norme di concorrenza e trasparenza.

Sarei curioso di capire la corrispondenza tra i due soggetti visto che nessuno poteva ignorare i gravi motivi di illegittimità.

Spero che si proceda all’annullamento dell’affidamento diretto, nonostante non si possa escludere che anche l’amministrazione e il segretario siano al corrente dell’illecito, procedendo ad individuare un nuovo operatore estraneo alla Segen al quale affidare il servizio per il tempo strettamente necessario all’indizione e al completamento di una gara ad evidenza pubblica. Queste misure sono urgenti e necessarie per ristabilire la legalità e la trasparenza nelle procedure di affidamento dei servizi pubblici, garantendo che le operazioni siano condotte secondo i principi di trasparenza, equità e concorrenza.

Principi che con la Segen, sembrano non valere mai.

Articolo scritto e pubblicato da Giuseppe Pea in data 12.01.2025

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