Nulli i contratti d’opera professionali senza impegno di spesa

Di 15 Dicembre, 2015 0 0
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Cestino 150 Premesso che abbiamo ricevuto da poco la risposta da parte del Segretario Comunale in relazione all’accesso civico relativo ai contratti di consulenza legale affidati esternamente dall’amministrazione comunale ma visto che non è stata una risposta esaustiva ne abbiamo integrata un’altra che potete trovare in visione qui.

Comunque torniamo all’argomento principale. Ci sono diversi casi in cui i contratti d’opera professionali possano essere nulli. I contratti d’opera professionali sono contratti individuali nei quali l’incaricato si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente riconducibile alla locatio operis, rispetto al quale assume rilevanza la personalità della prestazione resa dall’esecutore.

Secondo una recente sentenza della Corte di Cassazione in assenza di impegno preventivo di spesa sono nulli i contratti di prestazione d’opera professionale anche se le risorse provengano da una diversa amministrazione.
Tutto nasce da una richiesta di pagamento avanzata da un professionista incaricato da un Comune per la progettazione, direzione e contabilità della realizzazione di opera stradale che era in parte finanziata dalla regione, alla cui effettiva erogazione erano però condizionata la realizzazione della stessa opera pubblica.
Progettato e pagato un primo stralcio dell’opera, il secondo, però, pur approvato dalla giunta, non veniva eseguito avendo il consiglio stornato le risorse per la realizzazione di altri interventi.
Una prima sentenza aveva comunque condannato l’amministrazione al pagamento degli emolumenti con lodo. Successivamente la sentenza veniva ribaltata dalla Corte dei conti in sede di appello, ritenendo indeterminato l’atto di conferimento dell’incarico in mancanza di un progetto di massima e delle spese necessarie, ivi incluse quelle per l’espropriazione delle aree interessate.

Il professionista si rivolgeva quindi in ultima istanza alla Corte di Cassazione la quale rigetta il ricorso proposto dal professionista avverso la sentenza della Corte d’Appello, confermando la nullità della delibera di affidamento perché priva di qualsivoglia indicazione degli oneri di spesa, carenza che viola il divieto imposto ai Comuni dall’articolo 191 del D.Lgs n. 267/2000 di effettuare spese in assenza di impegno contabile registrato sul competente capitolo di bilancio di previsione.

Nell’occasione la corte precisa che tale prescrizione è valida sia se la spesa è interamente finanziata dal comune sia se è finanziata da un altro ente pubblico in presenza di una clausola di copertura finanziaria in base alla quale si subordina il pagamento del compenso professionale alla concessione di un finanziamento pubblico.

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