TARI: presunzioni illogiche e riduzioni legittime

Di 27 Giugno, 2025 0 0
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Premessa. Prima dell’introduzione della TARSU, poi TARI, c’era la TARES e il Comune prevedeva molte riduzioni tra immobili ad uso stagionale, singolo occupante etc, per i quali era prevista una riduzione di 1/3, o per quelli privi di allacci e suppellettili che pagavano la sola quota fissa. Le tariffe infatti rispecchiavano queste numerose agevolazioni.

I nuovi regolamenti non prevedono più sconti, ma questo è illegittimo.

Ho voluto scrivere questo ennesimo post perché sollecitato da una richiesta di un cittadino residente di Balsorano in relazione alla doppia imposizione a cui sembra sia soggetto da anni.

Ho riassunto quindi le casistiche:

  1. residente con più unità residenziali nel territorio comunale, le altre non locate. In questo contesto, all’immobile principale viene attribuita sia la tariffa variabile (numero di occupanti), sia la tariffa fissa (dimensione dell’immobile). Sull’altra (o altre) si applica solo la tariffa fissa (0,xx per m2). È illegittimo associare all’altro immobile la presunzione di occupati in relazione alla dimensione (ad esempio >82 m2 corrisponde a 3 occupati), perché l’ente conosce il reale numero del nucleo familiare (si ha diritto al rimborso degli ultimi 5 anni, ai sensi dell’art. 1, comma 164, della legge 296/2006);
  2. il cambio del numero dei residenti fa cambiare automaticamente la fascia della tariffa, infatti non vige l’obbligo di dichiarazione “Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione”. Ad esempio nel caso in cui una famiglia di 4 occupanti, 2 dei loro figli trasferiscono la residenza per necessità lavorativa o di studio in altri comuni, il nostro Comune dovrebbe in automatico adeguare la tariffa, ma sembra, nonostante i lauti compensi alla ditta esterna ormai radicata da decenni nel nostro comune, abbia la tendenza a non diminuire i soggetti (si ha diritto al rimborso degli ultimi 5 anni);
  3. Un altro problema è la presunzione arbitraria del numero di occupanti per gli immobili non residenziali (Art. 17 Occupanti le utenze domestiche, comma 3 “Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all’estero, per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti e per gli alloggi tenuti a disposizione degli utenti, si assume come numero degli occupanti quello determinato per classi di superfici nella delibera con la quale vengono determinate le tariffe.” L’illegittimità del regolamento sussiste in quanto non prevede la possibilità dell’utente di dichiarare il corretto numero del proprio nucleo familiare, passando quindi da una presunzione, ad uno stato di fatto, come riconosciuto dalla normativa e dalla giurisprudenza, e non prevede alcuna forma di riduzione, prevista in quanto la non residenza comporta inevitabilmente una quantità di rifiuti minore. Si può chiedere una riduzione (30%) e per i residenti in Italia, può esserci il diritto al rimborso perché l’ente poteva conoscere il reale numero del componenti tramite l’anagrafe nazionale.

Applicare una presunzione fissa, senza verificare la reale produzione di rifiuti, viola i principi di equità e proporzionalità previsti dalla legge. Anche se questa semplificazione è usata da molti Comuni per facilitare il calcolo della tariffa, è sempre più contestata, e dovrebbero essere utilizzati criteri più aderenti alla realtà, tant’è che dovrebbe esserci la possibilità dell’utente di indicare il numero dei componenti della famiglia.

Tra l’altro è la stessa legge a prevedere la possibilità di ridurre la TARI per le abitazioni non occupate o stagionali. L’art. 17 della Legge 147/2013 riconosce il diritto a uno sconto, proprio perché l’immobile non viene usato in modo continuativo e quindi produce meno rifiuti. Questa riduzione, standardizzata al 30% della tariffa, è prevista dalla normativa e riconosciuta dalla giurisprudenza. Non si tratta quindi di una concessione discrezionale, ma di un principio di giustizia fiscale.

Così come è chiaro anche ad un bambino che un’abitazione utilizzata saltuariamente, come una seconda casa o una casa vacanza, produce molti meno rifiuti di una residenza abitata in modo continuativo ed è assurdo che a parità di condizioni della casa residenziale, si rischia di pagare molto di più (il caso ad esempio di un intestatario singolo con un immobile > 82 m2 sul quale pagherebbe una tariffa doppia, 266,42 euro a fronte dei 131,04 euro se fosse residente). Questa situazione era ben rappresentata nel vecchio regolamento TARSU ante 2012, che prevedeva una scontistica di 1/3, che cresceva di molto per le case prive di allacci. Ma con l’introduzione, prima della Tares e poi della Tari, queste agevolazioni sono sparite. 

Riassumendo

  • se siete residenti in Comune e avete più unità immobiliari domestiche, solo su quella nella quale avete la residenza si applica la quota fissa e la quota variabile. Sulle altre si applica solo la quota fissa in relazione alla dimensione dell’immobile, 0,xx per mq per intenderci, a meno che non è occupata da altri soggetti. Le variazioni sono automatiche;
  • se non siete residenti in Comune, potete chiedere che il calcolo si faccia in relazione al numero reale di occupanti (ovvero il proprio nucleo familiare) e contemporaneamente:
    • potete eliminare le utenze collegate e eliminare i suppellettili e chiedere l’addebito della sola quota fissa, come previsto dal precedente regolamento, in relazione alla dimensione dell’immobile (0,xx per mq per intenderci).
    • ovvero chiedere quantomeno una riduzione della tariffa complessiva del 30%, universalmente riconosciuta anche dai vari tribunali (attualmente solo ai locali commerciali o artigianali ad uso stagionale o ad uso non continuativo). Attenzione! può sussistere la possibilità di un rimborso.

Infatti secondo diverse Commissione Tributarie il calcolo della Tari sulle seconde case deve essere effettuato in base alla quantità di rifiuti prodotti. Le sentenze stabiliscono che il comune non può calcolare la tassa per i non residenti allo stesso modo previsto per i residenti. Alla base delle pronunce vi è il principio stabilito dalla direttiva UE n. 2008/98/CE, secondo cui “chi inquina paga”: in tal senso è immediata la conclusione che chi ha una seconda casa utilizzata soltanto per le vacanze non produce la stessa quantità di rifiuti di un residente che vive la propria abitazione quotidianamente. Ai contribuenti che avevano presentato ricorso contro l’importo troppo elevato della Tari e contro gli avvisi di pagamento inviati, le Commissioni hanno più volte disposto l’applicazione di uno sconto del 30%

Secondo questo principio, quindi, la Tari sulla casa di un non residente utilizzata soltanto durante le vacanze dovrà essere ridotta tenuto conto della quantità di rifiuti prodotta dal cittadino per i mesi di permanenza nell’immobile, ovvero una riduzione universalmente riconosciuta del 30%. L’illegittimità del regolamento è nell’assenza di una qualsiasi forma di riduzione.

Cosa importante. Si può fare richieste di riduzione, anche se il Comune non ha ancora regolamentato lo sconto per i non residenti.

Ma tirando le somme, non sono errori casuali

Tuttavia questi “errori” nel calcolo della tassa sembrano avere però una ragione di fondo: mantenere artificialmente bassa la TARI, suddividendo l’importo totale per il maggior numero di soggetti. E questo dimostra le grandi difficoltà nell’incassare la tariffa, anche dovute ai costi sempre più alti, con evidenti conseguenze sul bilancio comunale con un FCDE che supera i 500 mila euro (quasi tutto derivato dalla TARI), fondo che dovrebbe essere finanziato interamente dalle entrate tariffare (che in alcuni casi non coprono nemmeno i soli costi Segen).

Ad esempio il piano TARI 2025 prevede un’entrata pari a 515.063 euro, in costante crescita negli ultimi anni, quasi interamente destinato a Segen: infatti ben 505.406 euro, il 98% del totale va girato a quest’ultima. Il Comune trattiene appena 10.000 euro, sufficienti a coprire solo le spese di stampa e spedizione delle bollette, ma non quelle dell’ufficio tributi, della società AFG né altri oneri comunali, ivi compreso il FCDE che dovrebbe coprire “i morosi”.

Il grafico “copertura costi Segen” indica i costi complessivi del servizio con decorrenza 2013, a cavallo dell’introduzione della TARSU che prevedeva l’integrale copertura dei costi dei servizi con la tariffa (poi ripresa nei modelli TARI), anno che si porta dietro i nuovi investimenti richiesti dalla nuova normativa, in parte sopportati anche dai contributi regionali. In quell’anno i costi Segen erano saliti a 410 mila euro dai 345 mila euro del 2012. Tuttavia le entrate coprivano le spese lasciando un margine del 14% (l’86% a Segen, il 14% al Comune).

Negli anni 2014, 2015 e 2016 i costi “rientrano nella normalità”, fino a toccare un minimo storico di 345 mila euro nel 2016. La quota riservata alla Segen resta circa dell’85%, con il 15% per il pagamento delle spese comunali.

Tuttavia nel 2017 e nel 2018 si assiste ad un’esplosione dei costi che arrivano a toccare i 412 mila euro con la tariffa che lascia poco margine al Comune. Infatti la tassazione che finisce nelle tasche della Segen sale dall’82% al 93%. Sinceramente a cosa sia dovuto questo aumento, nessuno è stato in grado di dirlo. So di certo che si era dovuto ricorrere, nel 2018, al cambio di amministrazione, all’aumento della tariffa per coprire questi costi, con evidente malcontento, ma si evitava l’incapienza della tariffa, riuscendo a coprire i costi comunali.

Inizia qui un periodo con costi costanti di cui circa il 92% destinato esclusivamente al pagamento delle fatture Segen.

Tuttavia negli ultimi due anni la tariffa è esplosa letteralmente arrivando a superare per la prima volta i 500 mila euro nell’assurda situazione che le entrate TARI non riescono nemmeno a coprire i costi Segen. Per riportare la tariffa al 93% si dovrebbero alzare ulteriormente le tariffe dell’8% sperando che i costi Segen non continuino a salire. Ed è questa la tendenza per i prossimi 2 anni visti i limiti di crescita previsti dalla Legge, limiti che il comune ha raggiunto già nel 2024 e nel 2025.

Il successivi grafici mostrano in evidenza i costi tramutati in tariffa (in particolare si intravede il record nel 2025, anno che registra costi superiori a quelli necessari per l’avvio del servizio porta a porta), e l’andamento della tariffa con ipotesi 3 occupanti e 100 mq che dimostra una crescita costante ed ininterrotta dal 2013.


Le conseguenze delle scelte miopi

È ormai evidente a tutti che la scelta di affidarsi alla Segen e non al mercato ha portato a un’esplosione dei costi, anche a causa degli adeguamenti ISTAT che la società ha sempre ottenuto al massimo, come previsto dal contratto, anche se quelli di settore sono notevolmente inferiori. La necessità quindi di soddisfare le richieste sempre più alte della Segen, si scontra con i limiti di incremento della tariffa.

Infatti per rispettare i limiti imposti dal metodo ARERA (MTR-2), il Comune ha praticamente azzerato la propria quota, in aperta violazione di quanto statuito dalla Legge. Questi costi dovrebbero essere spalmati nei prossimi anni attraverso i conguagli, ma l’amministrazione non lo sta facendo. Così facendo, si crea un precedente pericoloso: il cittadino finisce per pagare due volte, sia con la TARI che con le tasse comunali, mentre la Segen incassa tutto, compresi gli adeguamenti ISTAT, e il Comune rinuncia alle risorse che gli spettano. Questo squilibrio rende la TARI insostenibile nel tempo e destinata ad aumentare progressivamente.

Non è un caso che la Segen dichiari utili annuali per circa 77 mila euro, di cui oltre 55.000 euro di utili netti mentre il comune invece è costretto anno dopo anno a stanziare ingenti risorse per coprire questi costi tramite appunto il FCDE.

Insomma la Segen ha ottenuto la moglie ubriaca e la botte piena, tutto ai danni dei cittadini e delle attività di Balsorano e del Comune di Balsorano, ergo dei soli cittadini e delle attività di Balsorano.

Articolo scritto e pubblicato da Giuseppe Pea in data 27.06.2025

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