Trasparenza

Di 8 Maggio, 2015 0 0
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Omino info 150 La partecipazione viaggia di pari passo con un altro concetto fondamentale: la “trasparenza”. La trasparenza intesa come “accessibilità totale” trova naturale attuazione, nell’era digitale, attraverso la pubblicazione sui siti web istituzionali delle amministrazioni pubbliche delle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione.

I curricula, le retribuzioni, i tassi di assenza e di presenza del personale, i risultati dell’attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti sono solo alcuni degli elementi essenziali per favorire la diffusione di forme di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. La trasparenza costituisce, infatti, un livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche.

Con il Decreto Legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009 con oggetto “attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, il Legislatore ha definito una serie di contenuti obbligatori che le pubbliche amministrazioni hanno l’onere di pubblicare in una apposita sezione sui propri siti web istituzionali al fine di assicurare elevati standard qualitativi ed economici del servizio concentrando l’attenzione sulle performance dei dipendenti.

Il 20 aprile 2013 entra in vigore il Decreto Legislativo n.33 del 14 marzo 2013 con oggetto “riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, dove all’articolo 1 dichiara “la trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche” e all’articolo 2 “la trasparenza concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo di risorse pubbliche. Essa e’ condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino”.

Il primo passo, così come indicato nell’articolo 10, è l’istituzione di un programma triennale per la trasparenza e l’integrità, da aggiornare annualmente, dove si definiscono le misure, i modi e le iniziative volte all’attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

Ad oggi non esiste (comunque non è stato pubblicato) alcun programma triennale per la trasparenza e conseguentemente scopriamo che su 51 link presenti sull’home page del sito istituzionale del comune appartenenti alla sezione “amministrazione trasparente”, solo 8 hanno contenuti (parliamo quindi di un misero 16%) i restanti 43 hanno solo i riferimenti alla normativa.

Tra i pochi presenti si contano quelli relativi ai curricula, alle partecipate (stranamente c’è solo la segen e non il cam), alla modulistica, ai contratti esterni (anche se non vengono aggiornati da 6 mesi), e ai contributi elargiti dall’amministrazione alle associazioni (ma fermi al 2013).

Non vengono pubblicati dati relativi:

  • ai componenti degli organi di indirizzo politico (art. 14 quali i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica e gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici);
  • ai titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza (art. 15 quali i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato);
  • alla dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro (artt. 16 e 17);
  • ai dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici (art. 18);
  • ai dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale (art. 20);
  • agli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (art. 26);
  • al bilancio, preventivo e consuntivo, e del piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi (art. 29);
  • ai beni immobili e la gestione del patrimonio (art. 30 in particolare le informazioni identificative degli immobili posseduti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti);
  • ai servizi erogati (art. 32 quali i costi contabilizzati per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo);
  • ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 37);
  • ai processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche (art. 38 quali le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate);
  • all’attività di pianificazione e governo del territorio (art. 39 quali piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti prima che siano portati all’approvazione).

Quando l’amministrazione comunale rispetterà integralmente la Legge del 2013 in vigore ormai da più di 2 anni?

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