Dal 2 gennaio 2024 è scattata la digitalizzazione dell’intero ciclo degli appalti e dei contratti pubblici, come previsto dal nuovo Codice degli Appalti. La digitalizzazione si applica a tutti i contratti di appalto o concessione, di qualunque importo, nei settori ordinari e nei settori speciali. Al centro del nuovo sistema di appalti digitali c’è la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP), che interagisce da una parte con le piattaforme certificate utilizzate dalle stazioni appaltanti, e dall’altra con le banche dati statali che detengono le informazioni necessarie alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti per gestire le varie fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici.
È però importante sottolineare che il Comune di Balsorano si avvale di una piattaforma non certificata (ASMEL) la cui piena legittimazione è oggetto, da anni, di contestazioni da parte dell’ANAC, che ne ha negato la qualificazione come “centrale di committenza” in quanto privo della qualità di amministrazione aggiudicatrice, ribadita anche dalla comunque recente sentenza del Consiglio di Stato, la n. 8072 del 06.12.2021, con la quale viene disposto che l’Asmel – Società Consortile a r.l., non può essere qualificata “centrale di committenza” o “soggetto aggregatore”, in quanto non iscritta all’albo tenuto dall’Autorità ai sensi dell’art. 213, comma 16, del Codice dei contratti pubblici, insufficiente essendo, a tali fini, l’iscrizione all’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti.
Nella recente delibera n. 232 del 24 maggio 2023, sempre in riferimento all‘ASMEL, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ne ha inoltre rilevato la carenza del controllo analogo congiunto, derivante dalla totale inattività, finanche inesistenza, del comitato di controllo. “Tale grave carenza, associata al modus operandi che contraddistingue le società appartenenti al cosiddetto “sistema Asmel” – scrive Anac – “confermata sia nell’istruttoria che in diverse pronunce dell’Anac, nonché in diverse sentenze, evidenzia che si è di fronte ad un gruppo societario proteso a svolgere con connotazione prettamente commerciale e profittevole, ed al di fuori del perimetro pubblicistico, le attività strumentali degli Enti locali consorziati sotto l’egida formale degli affidamenti in house providing, e rende, nel caso di specie, la promessa di modifiche statutarie, peraltro non pienamente utili a superare i rilievi istruttori alla luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali, non sufficiente per procedere all’iscrizione dell’amministrazione istante, in uno agli enti locali consorziati“.
Insomma un bel casino creato dall’amministrazione comunale, ne avevo parlato nel novembre del 2020 qui https://www.balsorano.org/2020/11/asmel-o-non-asmel-e-anche-qui-lamministrazione-viene-nettamente-smentita, che evidentemente preferisce una piattaforma comunque privata, rispetto a quella gratuita pubblica, piattaforma prettamente commerciale e profittevole che prevede un aggio illegittimo dell’1% a carico dell’impresa aggiudicatrice giustificati dalla voce “rimborso dei costi sostenuti per la piattaforma” e un costo di adesione annuale fisso al quale si aggiunge uno ulteriore parametrato al numero degli abitanti, nonostante la normativa e varie sentenze pressoché univoche hanno dichiarato che le piattaforme elettroniche devono essere gratuite.
Pertanto, da domani le fasi di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione di appalti e concessioni verranno gestite dalle stazioni appaltanti mediante piattaforme di approvvigionamento digitale certificate, di cui ogni ente pubblico deve avvalersi.
Tali piattaforme devono essere utilizzate per
- la redazione o acquisizione degli atti relativi alle varie procedure di gara;
- la trasmissione dei dati e documenti alla Banca Dati Anac;
- l’accesso alla documentazione di gara;
- la presentazione del Documento di gara unico europeo;
- la presentazione delle offerte;
- l’apertura, gestione e conservazione del fascicolo di gara;
- il controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti in fase di esecuzione e la gestione delle garanzie.
Dal 2 gennaio si registra anche un’altra novità rilevante, che ha impatto non solo sulle amministrazioni ma anche sugli operatori economici che partecipano alle gare: grazie alla interoperabilità di tutte le componenti del sistema, sarà pienamente operativo il Fascicolo virtuale dell’operatore economico predisposto da Anac, strumento per l’accesso alle informazioni riguardanti un operatore economico per la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione agli appalti pubblici e l’assenza di cause di esclusione (casellario giudiziale, certificati antimafia, regolarità fiscale e contributiva, eccetera).
Un’ulteriore rilevante novità riguarda una specifica fase del ciclo di vita dei contratti pubblici, quella della pubblicazione. A garantire la pubblicità degli atti di gara sarà Anac, con la sua Banca Dati, mediante la trasmissione delle informazioni all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione Europea. La documentazione di gara sarà resa costantemente disponibile attraverso le piattaforme digitali e i siti istituzionali delle stazioni appaltanti, sezione “amministrazione trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e contratti” e rimarrà costantemente accessibile attraverso il collegamento con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.
Il provvedimento individuava gli atti, le informazioni e i dati del ciclo di vita dei contratti pubblici, oggetto di trasparenza e si applicano a tutte le stazioni appaltanti ed enti concedenti. L’Autorità fornisce ora specifici chiarimenti sulle modalità di assolvimento di tali obblighi di pubblicazione:
- l’obbligo, con le nuove modalità, decorre dal 01.01.2024;
- tutta la documentazione di gara è resa costantemente disponibile, fino al completamento della procedura di gara e all’esecuzione del contratto, sia attraverso le piattaforme digitali, sia attraverso i siti istituzionali delle stazioni appaltanti nella sezione “amministrazione trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e contratti” (art. 27, comma 3 e 85, comma 4). I collegamenti saranno in forma ipertestuale con rinvio alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP), mentre sul proprio sito nella medesima sezione vanno pubblicati i dati che non devono essere comunicati alla BDNCP che sono comunque soggetti alla pubblicazione obbligatoria come individuati nell’allegato 1 della delibera 264 del 20.06.2023;
- sono pubblicati, come contenuto minimo ai fini della pubblicazione, la struttura proponente, l’oggetto del bando, l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte, l’aggiudicatario, l’importo di aggiudicazione, i tempi di completamento dei lavori, servizi o forniture e l’importo delle somme liquidate (art. 28, comma 3);
- i dati, gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto trasparenza rimangono pubblicati in BDNCP e nella sezione “Amministrazione trasparente” della stazione appaltante e dell’ente concedente per un periodo di cinque anni e, comunque, nel rispetto delle previsioni dell’articolo 8, comma 3, del decreto trasparenza.
In caso di mancata pubblicazione dei dati, atti e informazioni nella BDNCP o in “Amministrazione trasparente” della staziona appaltante e dell’ente concedente si applica la disciplina sull’accesso civico semplice di cui all’articolo 5, comma 1, decreto trasparenza (accesso civico semplice).
Alla scadenza del termine di durata dell’obbligo di pubblicazione, la BDNCP, la stazione appaltante e l’ente concedente, per quanto di rispettiva competenza, sono tenuti a conservare e a rendere disponibili i dati, gli atti e le informazioni al fine di soddisfare – in conformità all’articolo 35 del codice – eventuali istanze di accesso civico generalizzato ai sensi all’articolo 5, comma 2, decreto trasparenza.
L’inadempimento degli obblighi di trasmissione alla BDNCP è sanzionato secondo quanto indicato nel provvedimento di cui all’articolo 23 del codice. Quando la mancata trasmissione dipenda dal soggetto responsabile dell’elaborazione dei dati e delle informazioni come individuato ai sensi del comma 1, si applicano gli articolo 43 e 46 del decreto trasparenza che prevede l’attivazione del procedimento disciplinare ed eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine dell’amministrazione, valutata ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.
Ovviamente saranno comunque numerose le richieste di accesso civico in quanto c’è sempre una certa repulsione a pubblicare i dati di una gara pubblica, in particolare quando si tratta di un affidamento diretto alla propria partecipata (come ho avuto modo di vedere), in una situazione dove comunque il soggetto responsabile sarà raramente punito in quanto spesso asseconderà i desiderata degli amministratori (quasi tutti si dimostrano restii a rendere pubblici alcune informazioni), o sarà una propria scelta per non rendere edotti i cittadini sulle attività che si svolgono all’interno di un ente pubblico.
Articolo scritto e pubblicato da Giuseppe Pea, 05.01.2024 alle ore 07:45.
Lascia un Commento
Devi essere connesso per inviare un commento.