La scoperta dell’acqua calda, ufficialmente incompatibile

Di 26 Ottobre, 2022 0 0
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Qualche giorno fa l’Anac ha dato il proprio parere sull’incompatibilità nel ruolo di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (acronimo RPCT) assegnato al Segretario Comunale Falcone in riferimento al Comune di Capistrello, ma inevitabilmente lo è anche per il Comune di Balsorano, anche se dal nostro comune c’è un assordante silenzio di tomba.

Ma quello che preoccupa è il tentativo di nascondere questa grave irregolarità, fatto che lascia presupporre che ce ne siano probabilmente, se non sicuramente, altre tenute debitamente nascoste.

La cronologia dei fatti non lascia nessun dubbio.

La sentenza di secondo grado è stata resa pubblica lo scorso 31 maggio.

Il 15 giugno scrivo un articolo (che trovate qui) sulla condanna che conferma quasi integralmente la prima sentenza, con una piccola parte prescritta e circa 5.000 euro vengono riconosciuti come legittimi. Ma il grosso rimane e ammonta a 68.886,16 euro per rimborsi illegittimi.

Tralascio la difesa tragicomica, per non dire altro, da parte di un suo collega (già Segretario nel comune di Balsorano) e del suo diretto responsabile (già Sindaco di Balsorano e dipendente della Prefettura), andati in soccorso di questo “povero uomo” caduto nella “sfortuna” di dover restituire i soldi sottratti alle casse comunali senza alcuna giustificazione.

Sarebbe la definizione di un altro tipo di reato, ma nella pubblica amministrazione lo identificano semplicemente come “danno da responsabilità erariale“, un calderone che ha un po’ di tutto.

Da lì fino al 1° agosto tutto tace.

Il 2 agosto la minoranza del Comune di Capistrello, venuta a conoscenza dell’ennesima sentenza di condanna a carico del Segretario, il quale sembra si sia limitato ad informare solo per vie brevi (tra ‘na chiacchierata e n’altra insomma) i soli Sindaci, chiede espressamente al Sindaco di sollevare il Segretario nel ruolo di RPCT.

Il 4 agosto pubblico un articolo (che trovate qui) sollevando, anche per il nostro comune, lo stesso identico problema di incompatibilità, anche se in realtà l’incompatibilità non è singola come a Capistrello, ma doppia in quanto il segretario non poteva essere nominato responsabile RPCT sia perché condannato dalla Corte dei Conti, sia perché nel nostro comune ricopre il ruolo di dirigente preposto ad area ad alto rischio ovvero dirigente del settore finanziario (l’altra area a quella tecnica) e quindi andrebbe motivata adeguatamente.

E credetemi, far gestire le casse del comune ad uno condannato con dolo o colpa grave per aver intascato illegittimamente dei soldi, è assurdo …. volevo scrivere altro ma rischio seriamente una denuncia per diffamazione, ma l’immoralità qui è al massimo.

Tuttavia, solo il giorno successivo (5 agosto) il Segretario comunica ufficialmente ai due Sindaci di essere stato oggetto di condanna da parte della Corte dei Conti, Seconda Sezione Centrale di Appello, chiedendo ad entrambi di essere immediatamente sollevato dall’incarico di RPCT.

Ora quell’immediatamente si traduce in oltre due mesi in attesa di una risposta che non poteva che essere di un’unica forma, ovvero che il Segretario è ed era formalmente incompatibile nel ruolo di RPCT.

Già è assurdo pensare che il Segretario, nonostante abbia capito la gravità della faccenda, abbia impiegato “solo” 51 giorni per portare alla luce, in maniera ufficiale, ai due Sindaci la sua seconda condanna con dolo da parte della Corte dei Conti.

Come è altrettanto assurdo che il Sindaco di Capistrello, traccheggerà altri 76 giorni per sollevarlo dall’incarico, chiedendo un parere all’Anac che tra l’altro era scontato ancora prima della stessa richiesta. Evidentemente ha dato molto fastidio e non voleva revocargli l’incarico cercando un arpiglio con l’Anac nonostante sia chiara ed evidente l’incompatibilità.

Come è incredibilmente assurdo che il nostro Sindaco taccia la cosa.

Ma la cosa più assurda in assoluto è che l’incompatibilità in realtà sarebbe ancora più retroattiva, ovvero fin dalla data della pubblicazione della prima condanna, datata 13 luglio 2020, cioè “solo” 753 giorni dalla richiesta da parte del Segretario di essere immediatamente sollevato dall’incarico. Ha ricoperto quindi illecitamente un ruolo per più di due anni, se la nomina è stata fatta al cambio di segretario.

Ma le domande sorgono spontanee.

Quando il Segretario è stato nominato RPCT e/o quando gli è stato rinnovato l’incarico anno dopo anno, nessuno dei due Sindaci ha avuto la briga di vedere se questo soggetto manteneva i requisiti per ricoprire questo ruolo?

In fondo anche la notizia della prima condanna era stata resa pubblica su moltissimi siti di informazione e lo stesso Segretario, in occasione di un consiglio comunale, aveva informato il Sindaco della condanna pur tranquillizzandola sull’esito favorevole del ricorso, poi perso. Sorgono dubbi se il Segretario abbia comunicato ufficialmente anche la prima condanna datata 13 luglio 2020, viste le gravose conseguenze che questa comunicazione comportata, non ovviamente che questa sentenza fosse sconosciuta ai diretti interessati.

Ohh, parliamo anche di Balsorano che è stata attenta a scoprire incompatibilità per escludere un consigliere comunale facendo ben tre consigli comunali dicendo che non potevano girarsi dall’altra parte di fronte ad una presunta incompatibilità.

Quando il segretario ha comunicato, come dice, il 3 giugno di essere incorso nella seconda condanna, anche se per vie brevi (sempre se vero), i due Sindaci se ne sono fregati altamente o sono sempre convinti che il Segretario è una vittima di questo malandato sistema che prevede ad esempio di non “gonfiare” i rimborsi?

Avranno capito il significato di “comportamento integerrimo” da mantenere nel tempo o che era vietato assegnare questo ruolo a coloro che siano incorsi a procedimenti giudiziali di condanna, tant’è che mi domando cosa avranno scritto i Sindaci nel decreti di nomina e se abbiano prodotto un falso in atto pubblico in quanto avrebbero dovuto scrivere che il Segretario era ed è in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 6 novembre 2012 n. 190, modificata con il D.Lgs n. 97 del 25 maggio 2016, pur non avendoli, anche alla luce della resistenza mostrata nella revoca?

Tra l’altro nella risposta scontata dell’Anac, che ha individuato nel dipendente con profilo non dirigenziale il potenziale candidato interno nel ruolo dell’RPCT, questa ha addirittura autorizzato l’ipotesi, comunque considerata residuale, di esternalizzare l’incarico ma soltanto laddove l’amministrazione sia sprovvista di personale interno adeguato.

Ma spulciando la stessa Legge (anche se non so se sia stata modificata successivamente in qualche parte) anche le condanne non passate in giudicato per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (art. dal 314 al 335 bis), presentano profili di incompatibilità e questi soggetti:

  • non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie”, ergo non poteva e non può essere responsabile del servizio finanziario;
  • non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché’ per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere”, ergo non può fare gare d’appalto;
  • ma soprattutto “non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi”, ovvero sarebbero tutti illegittimi i concorsi pubblici fatti nei vari comuni.

Ovviamente io non conosco alcuna condanna non passata in giudicato che ha visto coinvolto il Segretario, ma ricordo che ha l’obbligo di comunicarle nei vari comuni. Quindi qualcuno avrà questa risposta, forse per le vie brevi.

Chiudo riportando le parole curiose usate dal segretario per denunciare questo “vile attacco mediatico“, anche se uno non chiede altro, evidentemente ignobilmente, che il rispetto della legge … “come già comunicato per le vie brevi alle SS.LL in data 03 giugno 2022 mi è stata notificata la sentenza n. 252/2022 della Corte dei Conti Seconda Sezione Centrale di Appello … condannando lo scrivente per responsabilità erariale … è già pendente il ricorso a tale sentenza alla Corte di Cassazione … l’interrogazione dei Consiglieri Comunali, è stata preceduta da una imponente e intimidatoria campagna mediatica nei miei confronti.
Nei prossimi giorni provvederò a denunciare tale azione pretestuosa e miserevole all’Autorità Giudiziaria
”.

Riassumendo, riceve una condanna di secondo grado che lo obbliga immediatamente a fare alcune pesanti modifiche nei ruoli ricoperti, ma le comunica ai due Sindaci per le vie brevi ovvero a voce, come se fosse qualcosa di poca importanza e non elimina alcuna incompatibilità formatasi.

Ma contemporaneamente si sente addosso un imponente e intimidatoria compagna mediatica, ovvero che c’è stato un qualche tipo di ricatto da parte di chi chiede semplicemente il rispetto di quella legge che hanno coscientemente violato.

E ciliegina sulla torta, chiude dichiarando di provvedere di li a breve a denunciare queste pretese ritenute miserevoli alla Procura della Repubblica.

Ora che anche l’Anac si è pronunciata in senso per lui negativo, e non poteva emettere altro parere, denuncerà anche l’Anac?

Ma dai … in fondo una richiesta di restituzione di soldi indebitamente percepiti è un fatto naturale in tutti i comuni e ancora più naturale quando il soggetto in questione dovrebbe essere colui che dovrebbe conformare alla legge tutti gli atti e i fatti prodotti all’interno del Comune.

E la cosa assurda è riporre fiducia in qualcuno irreparabilmente inaffidabile (ma troppo utile in tante situazioni), che tende a nascondere i fatti scomodi indipendentemente dalla gravità degli stessi.

Qui trovate i riferimenti normativi sul ruolo e sulle funzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Articolo scritto e pubblicato da Giuseppe Pea in data 26.10.2022 alle ore 07:45. Esse

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