Sicuramente in pochi lo ricorderanno ma a dicembre del 2019 la giunta comunale con la delibera n. 101 del 19.12.2019 aderisce “all’associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli enti locali – ASMEL”.
Poi il 2 Maggio 2020 la giunta porta in consiglio la stessa adesione. Il relatore era l’Assessore Fantauzzi che dichiarava “nonostante esista già una centrale di committenza a livello locale, essa ha presentato nelle varie procedure, delle problematiche di rilievo pratico. Per tanto è da accogliere favorevolmente l’adesione di cui si discute in quanto permetterebbe di superare le suddette difficoltà in modo da poter procedere in modo più veloce” invitando il Consiglio a votare favorevolmente”. E ancora “in risposta ai consiglieri, fa notare che non è ancora intervenuta una sentenza sul ricorso promosso contro Asmel e che, comunque, il ricorso suddetto è da ritenersi precedente alla costituzione della società in forma consortile, nella quale le quote sono interamente di proprietà comunale”. Ma a questo punto la domanda sorge spontanea. se sai che ci sono ricorsi (tra l’altro di sentenze già in giudicato), anche se si era in attesa della sentenza “definitiva”, perché incorrere il rischio di aderire? Ovviamente a questa domanda non ci sarà mai una risposta.
Comunque ricordo bene quel giorno, come ricordo la mia relazione, poi allegata agli atti (supportata anche da quella del consigliere di minoranza Tuzi, anche se con obiettivi distinti visto che quest’ultimo difendeva ovviamente la Centrale di Committenza già vigente tra i comuni di San Vincenzo, Balsorano, Morino e Civita).
Nella descrizione del punto all’ordine del giorno credevo sinceramente di essere stato sufficientemente chiaro tanto da far desistere i consiglieri nel votare la proposta, o come chiedeva Tuzi almeno a rimandarla. Ma è stata l’ennesima dimostrazione che si vota quasi sempre, se non sempre, senza cognizione di causa ma sulla base di decisioni già prese prima del consiglio indipendentemente dalla discussione che spesso le invalida totalmente. Una testardaggine che dimostra il rispetto verso il consiglio comunale, diventato ormai una scocciatura più che una istituzione dove si dovrebbe giungere con una proposta, discuterla e poi di conseguenza prendere la decisione sulla base della discussione che spesso dimostra l’infondatezza delle tesi iniziali. E invece si finisce per parlare al vento.
Comunque l’esito della votazione è stato 7 favorevoli e 2 contrari, io e il consigliere Tuzi, il che non implica ovviamente accordi di altra natura ma la semplice convergenza di intenti cosa che era tra l’altro evidente visti i presupposti (ad esempio sulla questione Segen, ormai in dirittura d’arrivo, la scelta ha fatto gioire anche Tuzi che sicuramente non sarebbe riuscito a fare meglio). Emblematica è l’ultima frase della mia relazione prima della votazione “sarei quasi tentato di votare favorevolmente, giusto per vedere i numerosi ricorsi, ma ovviamente non sono autolesionista e preannuncio voto contrario”.
Già negli anni precedenti vari tribunati amministrativi avevano dichiarato che l’Asmel era un’associazione non riconosciuta come centrale di Committenza e quindi era impossibilitata ed espletare le gare per conto dei comuni soci (TAR Lazio ordinanza n. 2544 del 19.06.2015, TAR Campania sentenza n. 2312 del 22.02.2016 e ultima in termine di tempo il TAR Lombardia con la sentenza n. 240 del 03.02.2020 che aveva bloccato sul nascere una gara gestita dall’Asmel con un importo di 831 milioni di €). Ovviamente a queste sentenze l’Asmel produce ricorsi fino ad arrivare al Consiglio di Stato che chiede alla Corte di giustizia Europea di validare l’autonomia istituzionale dello Stato Italiano (sostanzialmente chiede se la normativa italiana sia o meno in conflitto con quella europea, esattamente come fatto per i ricorsi proposti da partecipate che gestiscono i rifiuti sulla scorta del fatto che la normativa italiana li deroga in secondo piano rispetto alla gara ad evidenza pubblica, con esiti del tutto simili).
La cosa più assurda è che in attesa del responso ufficiale, l’avvocato generale aveva proposto già ad inizio anno alla Corte Europea, prima del Consiglio Comunale, di rispondere al Consiglio di Stato Italiano che la Norma Europea non osta quella Nazionale che prevede espressamente che queste centrali di committenza siano limitate al territorio dei detti comuni unitariamente considerati, che era uno dei motivi attraverso il quale l’ANAC aveva dichiarato illegittimo il sistema messo in piedi da Asmel che pur avendo ottenuto l’iscrizione all’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti non era stata iscritta nell’elenco dei soggetti aggregatori.
La questione era stata ben argomentata dal sottoscritto tale da sollevare almeno dei dubbi sulla legittimità dell’atto portato in Consiglio.
E invece, devo dire con poca sorpresa, ho constatato che qualsiasi argomento avessi portato per supportare l’argomento non sarebbe stato sufficiente a scalfire alcuna posizione, ne a ridimensionare le affermazioni di personaggi con “comprovata competenza” come dichiarato dal Segretario il quale ha più volte asserito che il sottoscritto “non ha le competenze per contestare atti prodotti da questa amministrazione” (mi domando quali siano invece le competenze di chi oggi guida l’amministrazione).
Comunque come prassi, in maniera mansueta, quasi ammaliati da tutto ciò che producono gli uffici e i vertici amministrativi, decidono di andare dritto e votare comunque la proposta.
E arriviamo all’ultimo atto. Il Consiglio di Stato, ricevuta la risposta dalla Corte Europea, emette la sentenza n. 6787 del 03.11.2020. E quale poteva essere l’esito?
Ma ovvio, che il sistema ASMEL è illegittimo in quanto non è un soggetto aggregatore perché priva di alcuni requisiti descritti ai commi 3 e 4 dell’art. 38 del Codice dei Contratti Pubblici (un documento che ultimamente è interpretato in maniera personalistica) e quindi né la Asmel Consortile s.c. a r.l., né Asmel Associazione possono essere qualificate come centrali di committenza o soggetti aggregatori, non risultando iscritte all’anzidetto elenco ed essendo insufficiente, a tali fini, la loro iscrizione all’anagrafe unica delle stazioni appaltanti.
Per completezza di analisi, occorre altresì rilevare che l’Autorità, con deliberazione n. 32 del 30 aprile 2015, ha espressamente negato che Asmel Consortile sia in possesso dei requisiti soggettivi e organizzativi necessari per l’inserimento nell’elenco dei soggetti aggregatori di cui all’art. 9 del decreto-legge n. 66 del 2014, e, conseguentemente, ha escluso il presupposto di legittimazione per espletare attività di intermediazione negli acquisti pubblici.
In fondo l’ANAC era intervenuta per prevenire l’illegittimità dei contratti pubblici in riferimento alla possibilità certa di dover impugnare i bandi di gara, come avevo ravvisato nella frase di chiusura ovvero che tutte le gare svolte su questa piattaforma erano potenzialmente (oggi lo sono di sicuro) illegittime.
Ma c’è di più.
Subito dopo l’adesione del Comune alle aziende è stato “imposto” di aderire all’Asmel con i relativi costi che si aggiungevano all’aggio spettante sempre all’Asmel, calcolato sulla base dell’importo di gara e inizialmente previsto all’1,5%, successivamente portato all’1%, e giustificato come “rimborso dei costi sostenuti per la piattaforma” rimarcando che con la mancata adesione non potevano più partecipare alle gare indette dal Comune di Balsorano. Durante il Consiglio Comunale avevo chiesto lumi sull’aggio ma ovviamente non ne ricevevo riscontro.
Di questo fatto ne sono certo perché contattato da un’azienda locale che era contraria a tale iscrizione, azienda alla quale avevo suggerito di non aderire sia perché ufficialmente l’Asmel non era stata riconosciuta, sia perché era in pendenza di giudizio sia per le precedenti sentenze dei TAR, sia perché le piattaforme elettroniche devono essere gratuite.
Ora nella stessa sentenza il Consiglio di Stato dichiara che è “fatto divieto di porre a carico dei concorrenti, nonché dell’aggiudicatario, eventuali costi connessi alla gestione delle piatteforme in quanto contrarie all’art. 28, comma 1 del D.Lgs 19 aprile 2017 n. 56 che preclude alle stazioni appaltanti di riversare i costi derivanti dall’utilizzo delle piattaforme telematiche di negoziazione non solo nei confronti dei concorrenti ma anche dell’eventuale aggiudicatario”.
E anche qui l’Anac era stata chiara. L’aggio previsto non aveva alcuna espressa previsione normativa e poteva configurarsi come “indebito arricchimento” e che non poteva essere visto ovviamente come obbligo che mancante avrebbe generato il “rifiuto dell’aggiudicazione”.
Io non so se qualche altra azienda si è dovuta iscrivere ma mi domando, qualora sa sia iscritta tra l’altro in un periodo di crisi, avrebbe diritto al rimborso? e a questo punto come si comporterà il Comune con l’adesione che comunque è costata 500 €?
A voi lascio ogni giudizio in merito.
Per chi vuole vedere i documenti originali li trovate nei seguenti link
Delibera di Giunta n. 101 del 19.12.2019 http://www.comune.balsorano.aq.it/upload/Del.%20G.C.%20101.pdf 19.12.2019
Delibera di Consiglio n. 20 del 02.05.2020 http://www.comune.balsorano.aq.it/upload/D.C.C.%20n.8%20Asmel.pdf 02.05.2020
Sentenza del Consiglio di Stato n. 6787 del 03.11.2020, https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=cds&nrg=202002396&nomeFile=202006787_11.html&subDir=Provvedimenti
Articolo scritto e pubblicato da Giuseppe Pea in data 11.11.2020 alle ore 7:00
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