Uno smart working “originale” e una previsione sui prossimi finanziamenti

Di 11 Settembre, 2020 0 0
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Cosa è lo smart working (impropriamente chiamato “lavoro agile”)? La definizione di smart working è contenuta nella Legge 81/2017 che lo identifica come una modalità di lavoro che non prevede vincoli temporali e spaziali, ma lascia al lavoratore autonomia e flessibilità nella scelta degli spazi, degli orari e degli strumenti da utilizzare per le proprie mansioni.

A differenza del telelavoro, che è una forma contrattuale che prevede vincoli orari e sui luoghi di lavoro, lo smart working è un accordo tra lavoratore e datore di lavoro per svolgere parte del lavoro fuori dai locali comunali/aziendali all’interno di un limite di ore giornaliere e settimanali dando al contempo libertà di uso degli gli strumenti da utilizzare per le attività da remoto (pc, smartphone, tablet, etc), il tutto quindi organizzato per fasi, cicli e obiettivi.

Al di là del fatto che la normativa ne vincola l’adozione previo accordo regolamentare scritto tra il datore, in questo caso l’amministrazione ovvero il suo vertice il Sindaco e il lavoratore, ovvero il segretario, non tutte le attività possono essere adattate allo smart working. Infatti il D.P.C.M. 12 marzo 2020 stabilisce che i sindaci dovevano indicare quali erano le attività indifferibili che rendano necessaria la presenza fisica del personale negli uffici ad esempio i servizi cimiteriali, di anagrafe e stato civile, i servizi di manutenzione e lavori pubblici, la polizia municipale, i servizi di assistenza, nonché ovviamente, alla protezione civile. Anche il recente decreto Semplificazioni ha autorizzato lo smart working a condizione che l’erogazione dei servizi rivolti a cittadini e imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente. Questo vuol dire che se voi fate un’istanza, indipendentemente dallo smart working o meno, la risposta dovrà essere prodotta entro 30 giorni (oggi io aspetto da 464 giorni 🙂 ).

Ora conoscendo il segretario si potrebbe affermare che non c’è tanta differenza tra presenza reale o virtuale visti i risultati, ma considerando che è impegnato solo 2 giorni a settimana, tra l’altro senza vincoli di orario, e che ricopre anche e contemporaneamente il ruolo di responsabile del servizio di demografico-welfare e responsabile del servizio ragioneria-tesoreria, forse non sembra adatto allo smart working. Ma vuoi mettere la comodità di lavorare da casa senza andare in Comune !!!. Comunque l’autorizzazione, se mai c’è stata, dimostra che per il sindaco il servizio anagrafe e il servizio finanziario non sono servizi essenziali. Poi se i cittadini protestano per i disservizi c’è sempre la scusa che manca il personale. e che la responsabilità non è la sua.

Fatta questa premessa è interessante scoprire che le ultime 6 delibere di giunta sono state fatte in smart working fatte tra l’altro nella fase post lockdown. L’anomalia è che alcune di queste sono state comunque datate e firmate. Ma se il segretario era in smart working ovvero era fisicamente altrove, come avrà fatto a firmare i documenti e datarli lo stesso giorno? Evidentemente non si è compreso che in modalità smart working i documenti vanno firmati con la firma digitale e NON con una firma autografa non per altro per l’assenza fisica che rende inevitabilmente la firma “artefatta” a meno che sia possibile mettere una firma a mano a decine di km di distanza tramite una video-chiamata.

Comunque tra i documenti approvati c’è la quarta richiesta di finanziamento riferita alla “casa della salute”.

Infatti scade il prossimo 15 settembre 2020 il termine per la richiesta contributi per opere pubbliche e messa in sicurezza di edifici e territorio (art. 1, comma 139, legge di bilancio 2019) per l’annualità 2021 secondo le seguenti priorità:

  1. messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
  2. investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
  3. investimenti di messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell’ente.

Per effetto dell’articolo 46 del recente d.L. 104/2020, le risorse disponibili sono significativamente aumentate:

  1. 350 milioni è l’importo stanziato in origine dalla legge di bilancio 2019;
  2. si aggiungono poi, sempre con riferimento al 2021, ulteriori 900 milioni stanziati con il recente “decreto agosto” (art. 46, comma 1, lett. a), finalizzati allo scorrimento della graduatoria relativa alle richieste pervenute per il 2021 e ritenute ammissibili;
  3. lo stesso dispositivo di scorrimento della graduatoria delle richieste per il 2021 si applica ai contributi aggiuntivi per 1.750 mln. di euro relativi al 2022 stanziati dallo stesso art. 46 (che si aggiungono ai 450 mln. già stanziati).

Ciascun Comune può inviare richieste (anche articolate in più di un intervento) nel limite massimo di:

  1. 1.000.000 di euro per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;
  2. 2.500.000 euro per i comuni con popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti;
  3. 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti.

Qualora l’entità delle richieste pervenute superi l’ammontare delle risorse disponibili, l’attribuzione è effettuata a favore degli enti che presentano la minore incidenza del risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, risultanti dai rendiconti della gestione del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento, assicurando, comunque, ai comuni con risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, negativo, un ammontare non superiore alla metà delle risorse disponibili. In tal modo, si garantisce che anche gli enti che presentano un avanzo applicabile contenuto possano essere destinatari di risorse.

Ora è chiara una cosa. Se la graduatoria è unica, ovvero avrà validità 2021 e 2022 e assorbirà tutte le risorse messe a disposizione uno avrebbe puntato quell’opera o a quelle opere che dava/davano più possibilità di successo ovvero la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico (interventi che avrebbero risolto definitivamente i problemi che affliggono da sempre il nostro comune), e non la messa in sicurezza di un edificio che è l’ultima categoria in termini di priorità e l’ultimo per tipologia all’interno della stessa categoria (non edifici scolastici ma altri edifici). Quindi si è deciso che la prevenzione del dissesto idrogeologico che coinvolge una rilevante popolazione (Case Alfonsi, Collepiano, Ridotti, Balsorano Vecchio, Vallone S.Angelo etc) tramite interventi per i quali si sono appena ottenuti finanziamenti per la progettazione definitiva/esecutiva è meno importante di una ristrutturazione di un edificio dismesso per realizzare “la casa della salute”.

Poi però dovrebbero spiegare per quale motivo hanno respinto la proposta di emendamento presentata dal sottoscritto lo scorso 1° agosto che avrebbe permesso di “scalare” la graduatoria nonostante il sottoscritto avesse più volte sottolineato che la modifica oltre a dare una maggiore veridicità al bilancio avrebbe dato molte più possibilità di ottenere i prossimi finanziamenti o quantomeno di anticiparli. Per chi vuole vedere l’emendamento bocciato dalla maggioranza potete scaricarlo da qui.

Nella stessa seduta di approvazione del rendiconto 2019, seduta durante la quale il sindaco ha dichiarato che il rendiconto 2016 si era chiuso a -350 mila quando ufficialmente si è chiuso a +62 forse nascondendo qualcosa, chiedevo infatti l’adeguamento del FCDE corrispondente almeno al 100% del totale dei residui attivi di dubbia esigibilità così come calcolati dall’ufficio di ragioneria, ovvero pari a 660.443,25 €, riducendo di conseguenza l’avanzo disponibile proprio in occasione del limite imposto per gli enti in disavanzo che si vedranno attribuire non oltre il 50% dell’intero stanziamento agevolando quei enti che presentano un avanzo di amministrazione contenuto, come quello che sarebbe risultato dopo la modifica della respinta proposta. Infatti alla luce delle recenti variazioni apportate al finanziamento, questa modifica avrebbe dato buone possibilità di ottenere il finanziamento anche se riferito all’ultimo in termini di priorità (casa della salute) e l’assoluta certezza di prenderlo qualora si fossero scelti interventi di messa in sicurezza del territorio.

Riassumendo. Si partecipa ad un bando per un finanziamento scegliendo un intervento che è presente nell’ultima categoria in termini di priorità e contemporaneamente l’ultima tipologia all’interno della stessa categoria con un rapporto tra risultato di amministrazione ed entrate pari a circa il 10% respingendo la proposta che avrebbe portato questa percentuale appena sopra lo 0%, percentuale che avrebbe dato notevoli possibilità di ottenere il finanziamento vista la recente modifica che agevola chi è poco sopra proprio a questa soglia.

Tuttavia mi preme sottolineare che se si fossero inseriti contabilmente in bilancio anche i F.P.V. (fondi pluriennali vincolati) questa percentuale sarebbe stata negativa migliorando nuovamente la graduatoria.

Nonostante le ingenti risorse accantonate, le possibilità sono limitate anche considerando che nel 2018 ci furono domande per importi superiori ai 7 miliardi di euro ovvero più del doppio del totale delle risorse stanziate per il biennio 2021-2022.

Non resta che attendere, sperando di aver sbagliato la previsione ricordando che era l’unica occasione per avere finanziamenti per il dissesto idrogeologico in un epoca di grandi cambiamenti climatici visto che la graduatoria regionale riferita alle schede rendis ci da zero possibilità di avere un analogo finanziamento.

Questioni di priorità.

Articolo scritto e pubblicato da Giuseppe Pea in data 11.09.2020 alle ore 7:00

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