L’articolo 105 del Decreto Legge 34/2020 (DL Rilancio) prevede, per l’anno 2020, un’integrazione del Fondo per le politiche della famiglia per un importo pari a 135 milioni di euro in tutt’Italia, affinché sia erogato ai Comuni per il potenziamento, anche in collaborazione con istituti privati, dei centri estivi diurni, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa, durante il periodo estivo, per le bambine e i bambini di età compresa tra 3 e 14 anni. Lo stanziamento è, altre-sì, finalizzato a contrastare la povertà educativa, al fine di recuperare il tempo perso in termini di offerta educativa e culturale.
Sostanzialmente a causa dalla chiusura delle scuole sancita alla fine di febbraio, bambini e ragazzi necessitano ora – pur nel rispetto di tutte le disposizioni in tema di distanziamento sociale in ottica di prevenzione della diffusione del coronavirus – di recuperare quella socialità interrotta dall’avanzata della pandemia..
Con lo scopo dichiarato di “sostenere le famiglie e realizzare ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid19”, sono state assegnate direttamente ai comuni risorse specifiche per “interventi di potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini e bambine di età compresa fra i 3 e i 14 anni, per i mesi da giugno a settembre 2020”. 135 milioni la cifra in ballo a cui si aggiungeranno – in un secondo momento – ulteriori 15 milioni “per finanziare progetti volti a contrastare la povertà educativa e ad implementare le opportunità culturali e educative dei minori” toccando dunque quota 150 milioni, parte del Fondo – recentemente implementato proprio a tale fine – per le politiche della famiglia per l’anno 2020.
Anci si è occupata di definire i criteri per la ripartizione della quota per i centri estivi, che rispecchiano quelli previsti per il fondo nazionale politiche sociali, tenendo conto della popolazione residente fra i 3 e i 14 anni e non rileva il fatto che il Comune non abbiano mai organizzato centri estivi.
L’erogazione delle risorse ai Comuni sarà assicurata nei 15 giorni successivi alla registrazione della Corte dei Conti mediante un’anticipazione di tesoreria. Tutta la procedura è stata snellita, su sollecitazione dei Sindaci, e l’attività sarà monitorata.
Le attività potranno dunque essere realizzate al più presto e gli interventi saranno attuati dai singoli Comuni anche in collaborazione con enti pubblici e con enti privati, con particolare riguardo a servizi educativi per l’infanzia e scuole dell’infanzia paritarie, a scuole paritarie di ogni ordine e grado, a enti del terzo settore, a imprese sociali e a enti ecclesiastici e di culto dotati di personalità giuridica.
A questo si aggiunge il bonus centri estivi per le famiglie
Il bonus centri estivi è l’agevolazione introdotta dal decreto Rilancio, norma relativa al bonus ha modificato il contributo inizialmente previsto dal Decreto Cura Italia (decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 convertito in legge n. 27 del 24 aprile 2020), che prevede la possibilità di estendere il bonus baby sitter e si può spendere in tutto o in parte per l’iscrizione:
- centri estivi;
- centri educativi per l’infanzia;
- servizi socio-educativi;
- centri con funzione educativa e ricreativa;
- servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.
Il bonus centri estivi funziona in modo analogo al bonus baby sitter. L’importo del bonus è stato innalzato a 1.200 euro (rispetto ai precedenti 600) o 2.000 euro a seconda della categoria dei lavoratori che richiedono l’agevolazione, a beneficio di lavoratori dipendenti del settore privato, iscritti alla Gestione separata Inps, lavoratori autonomi iscritti all’Inps o alle rispettive Casse di previdenza. L’importo previsto è richiedibile fino al 31 luglio 2020 per la differenza ancora non richiesta fino ad ora. In pratica chi ancora non ha fruito del bonus baby sitter può utilizzare la somma intera mentre se già fruito, si può richiedere solo la differenza fra le somme richieste e i nuovi limiti 1200/2000 euro. In caso di più figli minori di età non superiore a dodici anni, per i quali viene richiesto il bonus, il limite massimo di 1.200 o 2.000 euro si calcola considerando il contributo complessivamente erogato al nucleo familiare. Questo significa che il dipendente di azienda privata, il quale ha richiesto per il figlio 1 un bonus di 400 euro, potrà ottenere per il figlio 2 un contributo non superiore ad 800 euro nel rispetto del limite massimo di 1.200 euro. Il bonus centri estivi 2020 può essere richiesto esclusivamente da genitori con figli di età non superiore ai 12 anni. La richiesta può essere fatta anche in caso di adozione e di affidamento pre-adottivo. Il limite di età 12 anni non va tenuto in considerazione in caso di figli disabili di qualunque età purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale. Spetta: Il bonus spetta altre-sì ai lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle seguenti categorie: Per questi ultimi soggetti il bonus: Il contributo è utilizzabile per il periodo intercorrente dal 5 marzo al 31 luglio 2020, da parte dei genitori di figli di età non superiore a dodici anni alla data del 5 marzo (non è previsto alcun limite di età per i figli con handicap grave iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale). Possono accedere al contributo anche i genitori affidatari: Per presentare domanda per il bonus centri estivi è sufficiente collegarsi al portale INPS, sezione “Servizi online > Servizi per il cittadino > autenticazione con il PIN dispositivo (oppure SPID, CIE, CSN) > Prestazioni e servizi > Tutti i servizi. Per l’autenticazione si possono usare: In alternativa è possibile richiedere il contributo chiamando il Contact center dell’Istituto (necessarie comunque le credenziali) o avvalersi dei servizi (gratuiti fino alla cessazione dello stato di emergenza) degli Enti di patronato (in questo caso non è obbligatoria alcuna utenza attiva). Per richiedere il PIN è necessario collegarsi al sito INPS – servizio “Richiesta PIN” o in alternativa chiamare il Contact center. La prima parte del codice viene inviata entro 12 ore dalla richiesta a mezzo SMS. In caso contrario l’Istituto avvisa, sempre via SMS, che l’utente sarà ricontattato da un operatore telefonico per verificare i dati entro i successivi 2-3 giorni. In sede di invio della richiesta di bonus, l’interessato dovrà allegare la documentazione a riprova dell’iscrizione del figlio al centro estivo. A tal proposito il messaggio INPS cita, a titolo esemplificativo, fatture o ricevute di iscrizione. È altresì necessario specificare i periodi di frequenza del figlio (che non potranno oltrepassare il 31 luglio 2020), espressi in settimane e l’importo della spesa sostenuta o da sostenere. Sono infine richiesti i dati identificativi della struttura come: Ragione sociale; Partita IVA o codice fiscale; Tipo di struttura, scegliendo il codice identificativo tra quelli proposti dal portale. I riferimenti delle strutture sono: Il contributo per l’iscrizione ai centri estivi viene accreditato direttamente sul conto corrente del beneficiario. A tal proposito quest’ultimo dovrà fornire, in sede di richiesta del contributo, le coordinate bancarie su cui desidera ricevere le somme. L’intestatario del conto deve corrispondere con colui che ha inoltrato la domanda di bonus ed è identificato come beneficiario. In caso di bonifico domiciliato la somma non potrà eccedere i 1.000 euro. In caso contrario, è precluso l’accredito delle spettanze e si dovrà indicare un IBAN o ridurre l’importo richiesto e inoltrare una seconda domanda di bonus. Ricordiamo che le modalità di accredito del bonus centri estivi sono diverse rispetto al rimborso per servizi di baby sitting, erogato direttamente sul Libretto di famiglia attivato dal richiedente. Il bonus centri estivi spetta in alternativa al congedo parentale straordinario COVID-19 di trenta giorni e retribuito a carico dell’INPS in misura pari al 50% della retribuzione. Non possono inoltre accedere all’agevolazione i nuclei familiari in cui l’altro genitore è destinatario di Naspi, ammortizzatori sociali, disoccupato o non lavoratore al momento della presentazione della domanda di bonus. Infine, i periodi di frequenza ai centri estivi che godono del rimborso non possono coincidere con quelli per i quali si riceve il bonus asilo nido riconosciuto, ricordiamolo, per il pagamento delle rette di frequenza di asili nido pubblici e privati.A quanto ammonta il bonus
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Articolo pubblicato da Giuseppe Pea in data 24.06.2020 alle ore 07:45 – Versione 1