A lavare la testa all’asino si perde tempo acqua e sapone (bis)

Di 18 Giugno, 2020 2 0
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I proverbi hanno sempre la loro ragion d’essere.

Ho voluto aspettare prima di pubblicare questo articolo proprio per vedere se avessero proceduto ad attivare l’unica operazione in grado di svincolare una quantità rilevante di soldi.

Ma qui ho avuto l’ennesima conferma del fatto che abbiamo a che fare con pura e semplice “incompetenza” (intesa come condotta professionale Cass. 13 ottobre – 17 novembre 2017, n. 52578) perché è inconcepibile che nonostante lo Stato metta a disposizione forse l’unico strumento compatibile con il nostro bilancio (che non ha avanzi) in grado di liberare risorse utilizzabili anche per ridurre la pressione fiscale in maniera consistente, in particolare quelle colpite dalle conseguenze economiche del COVID-19, si preferisca non fare nulla.

Ma quel che è più grave, e qui torna il titolo, è che erano stati comunque informati. Oggi non possono dire che non sapevano ma possono dire che non lo hanno fatto o ancor più grave che non lo hanno capito.

Infatti a marzo ho cercato di essere propositivo, mandando una comunicazione nella quale facevo presente che lo Stato permette di utilizzare le quote capitali dei mutui MEF (successivamente passati a CDP e tra l’altro a costi zero visto che semplicemente si allungava di un anno la durata dei mutui con interessi a carico dello Stato) per affrontare le prime spese collegate all’emergenza (ad esclusione delle sanificazioni dei locali già finanziate). Sarebbe stata sufficiente una semplice variazione al bilancio anche se non approvato (d’urgenza e direttamente in giunta) per poter utilizzare 10.006,42€. Ma non fanno niente. Preferiscono utilizzare soldi destinabili ad altro riducendo quindi le capacità di spesa dell’ente.

A metà aprile mando una nuova comunicazione nella quale faccio presente che ci sono rate in scadenza (tosap, cosap, pubblicità, pubbliche affissioni, rateizzazioni delle imposte …) non posticipate dai decreti statali ma che potrebbero farlo in giunta. Ma non fanno niente.

A fine aprile mando una nuova comunicazione proponendo quella che sarebbe stata una manovra di bilancio (molto lavorata e dettagliata) che avrebbe permesso di liberare risorse per  213 mila euro, che si sarebbero sommate o realizzate compiutamente con i pochi soldi messi a disposizione per gli enti locali (3,5 miliardi di €) che per la prima tranche corrispondono ad appena a 26.967,44€, per affrontare le conseguenze dell’emergenza COVID-19 generati tra maggiori entrate o minori impegni (soprattutto dalla quota capitale mutui) in cambio di coperture per minori entrate o maggiori impegni. Tutti interventi che potevano essere fatti senza bilancio approvato e direttamente in giunta.

Che fanno? Bocciano la proposta ma, quel che è peggio, neanche la prendono in considerazione evidentemente fidandosi di chi ha titoli accademici per decidere cosa bisogna fare (che tra l’altro ha recentemente chiarito che l’interesse pubblico corrisponde al suo interesse privato) o semplicemente perché non te ne frega nulla.

Predicano in Consiglio Comunale collaborazione ma contestualmente bocciano la proposta (che tra l’altro non era mia ma era più che valida) di istituire una commissione tra maggioranza, minoranza e neutri (comunque non ne avrei fatto parte). Dire incoerenti è poco. La verità è che si vuol fare di testa propria senza sentire nessuno (come altri in quel Comune), fidandosi di un personaggio che pensa che per ricoprire quei ruoli basta mettere le firme al posto giusto (forse ci ho preso 😯 ). È questi sono i risultati.

La fetta più grande di questi minori impegni è (direi era) relativa alla sospensione dei mutui dai quali si possono (o meglio si potevano) ricavare subito 89.200 euro (oggi numeri alla mano direi 72.962+10.006+6.636=89.604 ma senza prospetto è difficile quantificare il risparmio).

Infatti ora è certo, viste le delibere di giunta appena approvate, che non è stata fatta l’apposita delibera che liberava queste risorse e che doveva essere prodotta il 27 maggio 2020 e comunque entro e non oltre il 3 giugno 2020.

Mi domando perché? Chi ha deciso di non posticipare le rate dei mutui e usare quei “risparmi” per affrontare le spese collegate all’emergenza o abbassare le tasse ai cittadini?. Qualcuno dovrà pur dare un motivo valido.

Nell’ultimo consiglio comunale si era sostanzialmente capito come sarebbe finita, ma mai avrei immaginato che non avrebbero fatto nulla. Basta trascrivere i loro commenti alle mie proposte “non sono attuabiliin quanto non considerano la realtà concreta dell’ente” … e rincarano la dose “non sono state prese in considerazione anche perché presentate in una forma non idonea”.

Ora mi domando, quale sarebbe questa “realtà” del Comune che non permette allo stesso di rinviare alcuni pagamenti tra l’altro senza costi?

Sembra quasi come se il Comune potesse farne a meno, forse perché era stato approvato il bilancio lodato perché quasi perfetto.

Quindi secondo il sindaco (s minuscola) non si possono sospendere i mutui, come non si possono sospendere i servizi trasporti e mensa, come non si possono usare i risparmi sugli stipendi dei dipendenti non elargiti (anche a seguito di concorsi inspiegabilmente annullati e riproposti), non si possono usare i risparmi sui consumi dei vari edifici, non si prevede alcuna riduzione dei rifiuti (nonostante il crollo dei consumi).

Bizzarro poi nascondersi dietro ad un regolamento dopo che per oltre un anno si sono violati regolamenti, statuti e TUEL. Quindi prendo atto che quando serve, ma solo quando serve, esistono anche regolamenti. Troppo comodo.

Questa decisione inevitabilmente ricade sulle prossime scelte. Si è deciso di non posticipare la rata dei mutui (fatta tra l’altro in equivalenza finanziaria) perché evidentemente si è deciso di non abbassare in maniera energica le tasse ai cittadini.

Ma in fondo si era capito quale era la strategia del sindaco (s minuscola). Durante l’ultimo consiglio dichiarava fieramente di aver aperto un apposito conto corrente sul quale invitava i cittadini a versare donazioni per essere solidali con le attività.

Quindi invece di lavorare affinché si possano abbassare, almeno per il 2020, le tasse locali, si decide evidentemente di lasciarle sostanzialmente invariate chiedendo aiuto nientedimeno che ai suoi cittadini, dimostrando evidentemente la propria incapacità di amministrare.

Ma vi domanderete, cosa hanno fatto gli altri comuni?

Io ufficialmente conoscono solo almeno 4 comuni che hanno proceduto alla sospensione delle rate, ovvero San Vincenzo V.R. (è una stima), Civita D’Antino, Civitella Roveto e Avezzano.

Vi domanderete, ci avranno perso nella rinegoziazione?

Ovviamente no, e questi sono i risultati della rinegoziazione.

Ma cosa sarebbe successo se anche il Comune di Balsorano avesse aderito alla rinegoziazione?

Semplice. La quota capitale prevista per il 2020 è di 89.433,46 € e la quota interessi 87.112,42 €. A questi dobbiamo togliere quelli del MEF già postergati e quindi la quota capitale scende a 79.427,05 €. A questi dobbiamo togliere lo 0,25% della quota capitale residua ovvero circa 6.466 € lasciando quindi al comune 72.961,57€ disponibili (82.967,99 se aggiungiamo quelli MEF) da usare liberamente ma sempre in riferimento al COVID-19 (ovvero anche riduzione delle tasse locali).

Ma non finisce qui. La rinegoziazione porta con sé anche tassi di interesse più bassi talché si sarebbe ottenuta anche una riduzione del tasso di interesse attualmente applicato (il più basso è al 4,454%).

Prendendo sempre a riferimento le altre 4 rinegoziazioni, il risparmio sarebbe stato di circa 6.635,58 ogni anno.

Pensavo veramente che non potevano scendere ancora più in basso dopo la pessima transazione con Balsorano Energia, per me l’apice dell’incompetenza (sempre considerata nella condotta professionale).

In fondo cosa aspettarsi di diverso dall’attuale sindaco che condivide con il precedente spasmodiche ambizioni personali da “rivendere” in ambito lavorativo e politico andando ben oltre il limite territoriale del piccolo comunello tanto da mettere sistematicamente al primo posto gli interessi altrui rispetto a quelli dei propri cittadini. Il primo assoggettato agli “invisibili” che dettavano legge dietro le quinte, la seconda, l’attuale, che si attornia di incompetenti (intesa come condotta professionale) in primis il vertice amministrativo (ma come si dice dopo il “top”, inevitabilmente viene il “flop”) ed in secundis i vecchi dirigenti difesi a spada tratta qualsiasi fatto sia loro contestato.

Si rallegreranno con l’autovelox, perché per il sottoscritto, così come è stato posto, è semplicemente una trappola in malafede.

Sarebbe troppo chiedere le dimissioni, ma credo che il bello debba ancora arrivare.

Per adesso la Corte dei Conti è arrivata a Civitella Roveto, comune dove ha imposto, pensate un po’, il ricalcolo del FCDE, quel meccanismo che sia l’ex sindaco Tordone che quello attuale sottovalutano e che è stato uno dei presupposti che ha portato il sottoscritto a non voler essere complice di una truffa solo per poter dire che è tutto apposto (dopo aver sbandierato in campagna elettorale il disastro dei precedenti amministratori che invece di cercare di risolvere si cerca di nascondere sperando nell’improbabile se non impossibile) salvando il “fondo schiena” a chi neanche lo ha meritato.

Di seguito tutta la normativa sulla rinegoziazione dei mutui. Si prega di notare come, anche se fosse stata antieconomica (non ovviamente per il nostro ma soprattutto chi aveva mutui a breve scadenza o recenti) era da molti assolutamente consigliata.

Mutui MEF

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L’articolo 112 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (decreto “Cura Italia) ha disposto il rinvio del pagamento della quota capitale dei mutui trasferiti al ministero dell’economia e delle finanze ai sensi del dl 269/2003, i cd “mutui Mef”, la cui gestione operativa è affidata alla Cassa depositi e prestiti.

La norma consente ora di rinviare il pagamento della sola quota capitale delle rate dei mutui 2020 non ancora scadute alla data di entrata in vigore del decreto, all’anno immediatamente successivo alla fine del periodo di ammortamento previsto dalle condizioni contrattuali di ciascun mutuo, che rimangono pertanto invariate, nonché senza applicazione di interessi aggiuntivi (che lo Stato si è accollato direttamente).

In assenza di una espressa rinuncia da parte dell’ente il dispositivo di sospensione e rinvio opera in via automatica.

L’utilizzo dei risparmi è vincolato al finanziamento di “interventi utili a far fronte all’emergenza” epidemiologica da virus COVID-19. Si tratta di una previsione molto ampia che può comprendere sia il finanziamento di maggiori spese, sia agevolazione o contenimento delle minori entrate, purché – in ambedue i casi – connesse all’emergenza.

Appare inoltre ben chiara la possibilità di impiego delle economie anche per interventi di parte corrente.

Mutui ICS

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L’operazione di sospensione attivata dall’ICS va segnalata in modo specifico, pur essendo da ricomprendere nell’ambito di operatività del citato Accordo ANCI-UPI-ABI, per l’interesse che genera da parte di numerosi Comuni, specie quelli di minore dimensione demografica.

In base alla proroga comunicata dall’ICS, gli enti hanno tempo fino al 28 maggio per compilare l’apposito modulo di richiesta, e fino al 31 maggio 2020 per l’invio della documentazione.

Resta ferma la scadenza del 26 maggio (non prorogata) per l’invio dei documenti da parte degli enti che hanno già presentato la domanda.

Coerentemente con quanto previsto nell’Accordo ANCI-UPI-ABI, l’operazione prevede la sospensione delle quote capitale delle rate in scadenza nel 2020, l’estensione di un anno del periodo di ammortamento ed il pagamento della quota interessi a tasso invariato e alle scadenze contrattualmente previste.

Mutui CDP

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L’operazione di rinegoziazione è disciplinata dalla circolare CDP n. 1300 del 23 aprile 2020. L’adesione all’operazione consente di rinegoziare i mutui e contestualmente di sospendere il pagamento (quasi integrale) della quota capitale delle rate in scadenza nel 2020.

Possono essere oggetto di rinegoziazione

  • tutti i prestiti ordinari, a tasso fisso o variabile, e flessibili, con oneri di ammortamento interamente a carico dell’Ente beneficiario;
  • in ammortamento al 1° gennaio 2020;
  • con debito residuo a tale data pari o superiore ad euro 10.000,00;
  • e con scadenza successiva al 31 dicembre 2020;

Per la prima volta, molto opportunamente, sono ammesse all’operazione anche le Unioni di Comuni.

Inoltre:

  • la rata di giugno, il cui pagamento è posticipato al 31 luglio 2020, sarà corrisposta solo per la quota interessi calcolati in base al piano di ammortamento vigente;
  • la rata di dicembre dovrà invece essere corrisposta, con riferimento alla quota interessi, secondo il piano di ammortamento post rinegoziazione e, per la quota capitale, nella misura ridotta dello 0,25% del debito residuo 2020;
  • tutti i mutui saranno riconvertiti ad un tasso di interesse fisso determinato in funzione della scadenza post rinegoziazione secondo il principio dell’equivalenza finanziaria (questa metodologia consiste nell’individuare quel tasso di interesse post rinegoziazione tale per cui il valore attuale delle rate derivanti dal nuovo piano di ammortamento sia uguale al valore attuale delle rate previste dal piano di ammortamento ante rinegoziazione, vigente al momento della valutazione);
  • tutti i mutui rinegoziati con scadenza anteriore al 2043, verranno automaticamente prolungati al 2043. Le posizioni in scadenza successiva al 2043 rimarranno invece invariate.

I pagamenti riprenderanno a giugno 2021, comprensivi della quota capitale ordinaria post rinegoziazione.

Infine, si deve ricordare che, salvo una specifica riguardante l’utilizzo delle economie da “mutui Mef”, le economie da sospensione/rinegoziazione dei mutui di ogni tipo sono libere da vincoli di destinazione per effetto dell’articolo 7, comma 2, del dl. n. 78 del 2015.

La procedura di adesione

La procedura di adesione si articola nelle seguenti fasi:

  1. prenotazione: 6-27 maggio 2020. È il periodo nel quale sarà consentito scegliere mediante l’applicativo web reso disponibile sul sito CDP le posizioni da rinegoziare;
  2. domanda di adesione: entro il 3 giugno 2020. È il termine ultimo entro il quale deve essere trasmessa a CDP, sempre tramite applicativo web, la documentazione richiesta, firmata digitalmente, tra cui la proposta contrattuale irrevocabile di rinegoziazione dei prestiti, l’elenco dei prestiti, la determina a contrarre nella quale devono essere indicati gli estremi della delibera (ved. par. 1) che approva l’operazione;
  3. perfezionamento: entro il 19 giugno 2020. Termine entro il quale CDP provvede ad accettare le proposte contrattuali irrevocabili di rinegoziazione. La trasmissione all’ente della proposta contrattuale e il relativo elenco prestiti, controfirmati digitalmente da CDP, sancisce il perfezionamento del contratto;
  4. delegazioni di pagamento: entro il 30 luglio 2020. Termine entro il quale le delegazioni di pagamento relative a ciascun prestito rinegoziato, complete delle relate di notifica al tesoriere, e debitamente firmate da soggetto munito di idonei poteri e dal messo notificatore dovranno essere trasmesse in originale cartaceo alla CDP, a mezzo corriere, tramite servizio postale o mediante consegna a mano. Si ritiene opportuno ricordare che farà fede la data di ricezione da parte di CDP.

Va ricordato, in proposito, che si tratta di un’operazione del tutto diversa, nelle finalità e nei contenuti, rispetto alle rinegoziazioni degli anni passati, che mira, in sostanza, a fornire nel più breve tempo liquidità e risorse aggiuntive di competenza per l’esercizio in corso nella fase di emergenza COVID-19.

Sarebbero forse state preferibili scelte differenti, ad esempio una semplice moratoria sulle quote capitale con allungamento di un anno dell’ammortamento, sul modello dei “mutui Mef” e dell’Accordo ABI, che avrebbe peraltro giovato anche in chiave di riduzione degli adempimenti amministrativi e gestionali in questa fase oltremodo complicata.

CDP ha infatti autonomamente deciso l’operazione attraverso l’allungamento obbligato del periodo di ammortamento al 2043 (nei casi di durata inferiore), senza dare – come avvenuto in precedenti occasioni – possibilità di scelta su un ventaglio di durate diverse.  In precedenti rinegoziazioni gli enti hanno infatti potuto scegliere anche fino a 5 possibili soluzioni alternative, da un minimo di 10 anni fino a scadenze molto più lunghe. A questo si aggiunge il passaggio, anch’esso obbligatorio, da un eventuale tasso variabile ad un tasso fisso, generalmente più elevato. Queste rigidità finiscono per produrre asimmetrie, sia tra le varie posizioni debitorie sia tra gli enti, con il rischio di rinunce da parte di non pochi Comuni, che a loro volta comportano il venir meno del beneficio di immediato allentamento di vincoli correnti.

Ciò premesso, appare comunque necessario svolgere alcune considerazioni che auspichiamo possano aiutare gli enti ad inquadrare correttamente l’operazione. La soluzione adottata da CDP non reca, in sé, uno “svantaggio finanziario”, ma un costo complessivo di interessi maggiore, considerando tutte le nuove annualità dovute all’allungamento del periodo di ammortamento.

Pertanto, anche nelle condizioni meno preferibili stabilite da Cassa, va comunque considerato che:

  1. il vantaggio della rinegoziazione proposta consiste nell’immediato alleggerimento di oneri da rimborso del debito, in connessione con l’emergenza in atto. Non si tratta quindi di una rinegoziazione ordinaria, ma di un’operazione strumentale ad ottenere un vantaggio straordinario per l’anno 2020. Peraltro, i risparmi di linea capitale potranno essere utilizzati senza alcun vincolo di destinazione secondo quanto disposto dall’art. 7, co.2, del dl n.78/2015, come modificato dall’art. 57, co. 1-quater, del dl 124/2019;
  2. il confronto tra l’ammontare totale degli interessi ante e post rinegoziazione può portare a conclusioni fuorvianti rispetto alla convenienza dell’operazione. A fronte di una diminuzione del carico complessivo annuale, che pure ingloba la restituzione della quota capitale 2020 sospesa, si riscontra, dall’anno successivo a quello di attuale conclusione dell’ammortamento del mutuo fino al 2043, un incremento delle quote annuali (che in regime precedente non sarebbero dovute) e un lieve irrigidimento dei margini di indebitamento futuri;
  3. nel complesso, l’operazione avviene ad “equivalenza finanziaria” e il livello dei tassi è condizionato ai tassi originari del mutuo, come accaduto in altre occasioni. Quindi, salvo casi di mutui già molto favorevoli perché recenti (per i quali il passaggio da un tasso variabile ad uno fisso può rappresentare un costo maggiore a fronte di una maggiore certezza degli esborsi futuri), il tasso applicato riflette l’effetto di allungamento dei tempi di cui al punto precedente.

Cosa è importante sapere

  1. È possibile aderire in esercizio provvisorio? È necessaria la delibera di Consiglio?

È sufficiente la delibera di Giunta. L’articolo 113 del decreto n. 34/2020, (decreto “Rilancio”) recepisce la proposta formulata da ANCI che consente di aderire alla rinegoziazione anche in esercizio provvisorio e anche mediante delibera di Giunta in luogo di quella consiliare. In ogni caso è necessario che l’ente provveda alla relativa iscrizione nel bilancio di previsione. La variazione di bilancio può non essere contestuale alla delibera di approvazione dell’operazione di rinegoziazione.

La Giunta (o il Consiglio) possono approvare l’operazione di rinegoziazione anche in data successiva al 27 maggio 2020, termine entro il quale la rinegoziazione deve essere solo prenotata, ma non oltre il 3 giugno 2020, termine ultimo entro il quale è necessario trasmettere a CDP la domanda di adesione e la connessa documentazione firmata digitalmente. Si fa presente che CDP richiede esclusivamente gli estremi della delibera di approvazione, e non la delibera medesima.

  1. I risparmi di linea capitale della rinegoziazione dei mutui CDP possono essere utilizzati anche per compensare minori entrate?

Sì. Gli enti locali possono utilizzare fino al 2023, senza alcun vincolo di destinazione, i risparmi di linea capitale derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui ai sensi del vigente articolo 7, comma 2, del dl n. 78/2015, da ultimo modificato dall’articolo 57, comma 1-quater, del dl 124/2019. Possono essere parimenti utilizzati a copertura di agevolazioni tributarie disposte dall’ente, fatte salve le specifiche modalità relative ai singoli tributi (sulle agevolazioni TARI, cfr. nota di approfondimento IFEL del 24 aprile 2020).

In assenza di ulteriore proroga, a decorrere dal 2024 sarà obbligatorio destinare tali somme alla spesa in conto capitale. I risparmi in conto interessi sono invece sempre utilizzabili senza alcun vincolo di destinazione.

  1. Possono beneficiare della sospensione della quota capitale della rate in scadenza nel 2020 gli enti con non aderiscono alla rinegoziazione?

No, solo le posizioni oggetto di rinegoziazione possono vedere sospesa la quota capitale delle rate in scadenza nel 2020.

  1. È previsto il pagamento di una penale?

No, non è previsto il pagamento di alcuna penale.

  1. È necessario rendicontare le modalità di utilizzo dei risparmi?

No, anche se destinate ad interventi COVID-19, in quanto liberamente utilizzabili senza alcun vincolo di destinazione.

  1. È necessario il parere del Collegio dei revisori?

Nel caso di adesione mediante delibera di Giunta non è necessario il parere dell’Organo di revisione. Questo è invece richiesto in fase di variazione del bilancio.

  1. La durata del mutuo può superare i 30 anni dalla data di inizio del piano di ammortamento originario?

Si ritiene di sì. Secondo quanto disposto dall’articolo 62, comma 2 del dl n. 112/2008 e dal comma 537 della legge 190/2014 i 30 anni di durata massima possono decorrere dal perfezionamento delle operazioni di rinegoziazione, anche per i prestiti già oggetto di precedenti rinegoziazioni.

  1. Se non si aderisce alla rinegoziazione CDP vale ugualmente la disposizione del dl “Cura Italia” (art. 112) che sospende le quote capitale dei Mutui Mef?

Si tratta di due operazioni distinte ed autonome. L’art. 112 del dl 18/2020 sospende in via automatica, in assenza di espressa rinuncia da parte dell’ente, le quote capitale delle rate dei soli mutui di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze, a prescindere dall’adesione alla rinegoziazione dei mutui CDP.

Articolo scritto e pubblicato da Giuseppe Pea, 18.06.2020 ore 7:00.

2 Commenti
  • Giorgio Tullio
    Giugno 19, 2020

    La politica si fa in parlamento non a villa Pamphili……

    • Laboratorio politico per Balsorano
      Giugno 20, 2020

      Il problema è che quando arrivi “in parlamento” le cose sono già belle che fatte o già belle che passate. C’è un proverbio che cita “chi è causa del suo mal pianga sé stesso”. Il problema è che qui fanno piangere gli altri.

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