Quando si decide di alzare le tasse per un obiettivo irraggiungibile

Di 16 Maggio, 2020 0 0
Tempo di lettura: 5 Minuti

Lo scorso 2 maggio, in occasione del consiglio comunale sono stati approvati l’incremento dell’Imposta IRPEF Comunale e il regolamento per l’agevolazione delle attività imprenditoriali, tra l’altro già in vigore in quanto approvato lo scorso aprile 2019 e non decaduto a differenza del precedente adeguamento IRPEF (decaduto perché approvato dopo il bilancio di previsione).

Ma quanti soldi sono previsti per questa agevolazione? Lo spiega l’articolo 3 il quale riporta “i contributi … verranno concessi fino ad un importo pari all’incremento di 0,1 punti percentuali applicato all’imposta comunale IRPEF. Per gli anni successivi al primo … si possono individuare in sede di predisposizione del bilancio di previsione apposite risorse”.

Il 2 maggio durante l’approvazione del bilancio di previsione non sono state previste apposite risorse, quindi a copertura di queste minori entrate si provvede solo tramite l’aumento dell’IRPEF.

Ma la stessa “anomalia” del 2019 si è riproposta identica anche nel 2020, ma quest’anno assume una diversa valenza.

L’aliquota IRPEF è “atipica” ovvero produce effetti l’anno successivo alla regolamentazione. In fondo tutti sanno che i redditi del 2020 vanno dichiarati l’anno successivo, quindi 2021.

Questo vuol dire che per il 2020 inevitabilmente l’agevolazione è quantomeno dubbia perché non è stata prodotta alcuna previsione di incasso (che va fatta direttamente sul sito del Ministero) che avrebbe assunto un altro valore viste le conseguenze sui redditi prodotti dalla crisi per il Covid-19, o meglio non si è tenuto conto della perdita di reddito dei cittadini in questo 2020.

Quindi l’azienda potrà farne richiesta oggi, ma solo nel 2021 si potrà sapere con certezza quante saranno le risorse utilizzabili, ed è questa la principale anomalia dovuta al fatto di non aver previsto una diversa copertura che non sia quella ottenuta alzando le tasse e soprattutto evitare l’accavallamento di due agevolazioni quasi identiche.

Cosa succede ad esempio se, nonostante l’incremento della tassa, l’introito fosse lo stesso dell’anno precedente? Cioè se l’entrata nel 2019 è stata di 120 mila euro e quella del 2020, nonostante l’incremento della tassa, l’entrata fosse la stessa, a quanto ammonta l’incremento dello 0,1%? 0,00 €?.

Basta pensare che i lavoratori in Cassa Integrazione hanno inevitabilmente ridotto il loro reddito come ovviamente anche quelli ai quali non è stato prorogato il contratto o hanno chiuso con un licenziamento.

Per questi motivi sarebbe stato opportuno, oltre a non riapprovare lo stesso identico regolamento in quanto già valido, eventualmente accantonare risorse sul bilancio senza alzare l’aliquota seguendo proprio quell’articolo 3 nel quale si prevede che fin da quest’anno si potevano individuare altre forme di finanziamento, coprendo però solo quelle situazioni non coperte dall’agevolazione Statale.

Infatti come ho detto in Consiglio Comunale, un’agevolazione simile già esiste ed è gratuita per l’ente.

Il decreto Crescita (Dl 34/2019 convertito dalla legge 28 giugno 2019 n. 58), all’articolo 30-ter, ha introdotto agevolazioni per la promozione dell’economia locale mediante la riapertura e l’ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi.

Non è quindi una manovra fatta l’ultimo mese ma è un anno che si conosce questa agevolazione, o meglio la conoscono in molti tranne gli amministratori del Comune di Balsorano.

Le agevolazioni riguardano l’ampliamento di esercizi commerciali già esistenti o la riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi, in particolare attività nei settori dell’artigianato, del turismo, della fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero, nonché del commercio al dettaglio, limitatamente agli esercizi di vicinato e alle medie strutture di vendita, situati nei territori di Comuni con meno di 20 mila abitanti chiamati a erogare direttamente i contributi ai privati commisurati all’entità delle tasse locali pagate.

Sono esclusi dalle agevolazioni, oltre alle sale per scommesse, evidentemente per evitare strumentalizzazioni della norma:

  • i subentri, a qualunque titolo, in attività già esistenti precedentemente interrotte;
  • le aperture di nuove attività;
  • le riaperture, conseguenti a cessione di un’attività preesistente da parte del medesimo soggetto che la esercitava in precedenza o, comunque, di un soggetto, anche costituito in forma societaria, che sia a esso direttamente o indirettamente riconducibile.

A quanto ammonta l’agevolazione?

Si prevede l’erogazione di contributi nell’anno in cui avviene l’apertura o l’ampliamento degli esercizi e per i tre successivi, parametrati all’ammontare dei tributi locali dovuti dall’esercente e regolarmente pagati nell’anno precedente a quello nel quale è presentata la richiesta di concessione. Vi rientrano quindi l’Imu, la Tasi, l’occupazione di suolo pubblico, la tassa sui rifiuti, l’imposta comunale sulla pubblicità e anche il canone patrimoniale che debutterà nel 2021 e che assorbirà i tributi minori (sono valide anche le rateizzazioni delle imposte comunali già concesse). Il contributo potrà arrivare sino a coprire il 100% delle tasse locali corrisposte, superiore a quella approvata e finanziata con l’incremento delle tasse che prevede il 100% dell’IMU/Tasi e il 50% della TARI. Le risorse stanziate dal Governo ammontano a 5 milioni di euro per il 2020, 10 milioni di euro per l’anno 2021, 13 milioni di euro per l’anno 2022 e 20 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023.

Entro quanto presentare le domande?

Le richieste redatte su apposito modello e corredate di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, dovranno essere presentate direttamente al Comune di riferimento, a pena di decadenza, dal 1° gennaio al 28 febbraio di ogni anno, con riferimento ai tributi pagati nell’anno di imposta precedente, a partire dal 2020. I contributi sono concessi, nell’ordine di presentazione delle richieste, fino all’esaurimento dei fondi assegnati. L’importo di ciascun contributo è determinato in misura proporzionale al numero dei mesi di apertura dell’esercizio nel quadriennio considerato, che non può comunque essere inferiore a 6 mesi.

L’inerzia del Comune ha fatto perdere la possibilità di richiederla per tempo visto che le domande andavano inoltrate entro il 28 febbraio 2020. Tuttavia, in conseguenza dell’emergenza Covid-19, per il 2020 il limite è stato spostato al 30 settembre 2020, ma il ritardo potrebbe annullare l’agevolazione visto che è fino ad esaurimento delle risorse stanziate.

Cosa doveva fare il Comune (ancora può farlo)?

Iscrivere nel proprio bilancio un’apposita voce di spesa destinata all’erogazione dei contributi alle attività interessate. Tuttavia i contributi saranno erogati nei limiti delle risorse assegnate e, in caso di insufficienza, saranno ripartite in base all’ordine di arrivo delle richieste, in una sorta di «meccanismo a sportello». Fondamentale quindi per gli esercenti sarà la tempestività nella presentazione delle istanze, ma sempre se il Comune almeno pubblicizzi l’iniziativa.

Pur considerando che l’agevolazione è di immediata applicazione, in quanto il Dm previsto dall’articolo 30-ter è funzionale unicamente a ripartire le risorse e non occorre che il Comune adotti uno specifico regolamento in proposito (anche se molti hanno regolamentato le richieste), ciò che invece gli enti sono chiamati a fare è:

  1. fornire adeguata informazione e pubblicizzazione della possibilità di ottenere le agevolazioni;
  2. individuare il procedimento amministrativo da applicare. Se la responsabilità del procedimento, infatti, viene posta dalla norma in capo al responsabile dell’ufficio tributi, a essere coinvolti nel procedimento sono più soggetti: l’ufficio Suap per le verifiche inerenti i requisiti tecnici, la polizia municipale per eventuali controlli in loco, i concessionari esterni nella gestione dei tributi locali che riscuotono le somme eccetera;
  3. stanziare nell’entrata del bilancio il contributo ministeriale e la corrispondente spesa necessaria al trasferimento alle imprese;
  4. istruire la pratica e assegnare le risorse ai beneficiari;
  5. liquidare e pagare i contributi;
  6. presentare apposito rendiconto al ministero.

Cosa ha fatto ad oggi il Comune?

Ha preferito ignorare l’agevolazione finanziata dal Governo e proporre una molto simile ma finanziata da un incremento delle tasse dei propri cittadini, incremento che potrebbe non raggiungere lo scopo in conseguenza della crisi Covid-19 e quindi l’agevolazione potrebbe non essere erogata indipendente dal fatto che l’azienda abbia proceduto a farne richiesta e quindi abbia fatto nuove assunzioni.

Articolo scritto da Giuseppe Pea in data 16.05.2020-14.14, Versione 1.

Nessun Commento Presente.

Rispondi