Cosa prevede il Decreto “Cura Italia” per le famiglie

Di 10 Aprile, 2020 0 0
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Il calo dei consumi ha permesso la rimodulazione dei costi e l’Arera ha programmato per il secondo semestre 2020 una riduzione del costo del Gas pari al 13,5% e dell’elettricità pari al 18,3%. Bisogna però tener presente che non corrisponde al vero l’affermazione che le bollette sono sospese infatti la delibera 60/2020/R ha stabilito che dal 10 marzo al 13 aprile 2020 non si applica la disciplina di tutela del credito per l’inadempimento delle obbligazioni di pagamento relative a fatture anche scadute alla data del 10 marzo 2020 (diversamente da quanto previsto dal precedente Dl 9/2020, circoscritto all’elenco dei Comuni della prima zona rossa, che contempla, appunto, una sospensione fino al 30 aprile di acqua, luce, gas e rifiuti). Sostanzialmente sono sospese le procedure di distacco. Lo stesso discorso vale per il servizio idrico verso il quale si prevede anche la riattivazione dell’eventuale fornitura sospesa.

Tutti i pagamenti saltati saranno richiesti successivamente e dipenderà sostanzialmente dalle società di erogatrice del servizio (ad esempio alcune prevedono il pagamento del 50% subito e il restante a rate). Ovviamente per attivare la ratealizzazione e mantenerla è necessario rispettare i tempi di pagamento. Trascorsi 10 giorni si ricorrerà ad un sollecito bonario. Trascorsi 25 giorni dalla scadenza verrà inviata una lettera di costituzione in mora con la proposta di rateizzazione dei pagamenti oggetto di costituzione in mora e reintegro del deposito cauzionale. Il gestore ha l’obbligo di offrire un piano di ratealizzazione avente durata minima di 12 mesi sia ai pagamenti oggetto di costituzione in mora sia il reintegro del deposito cauzionale.

Il Dl 18/2020 dispone sospensioni dei termini di pagamento e delle attività di riscossione. In particolare:

  • sono sospesi i termini di versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento (quindi anche quelle relative a sanzioni non fiscali, come per esempio le multe per infrazioni stradali), avvisi di accertamento esecutivi dell’agenzia delle Entrate, avvisi di addebito dell’Inps, atti di accertamento emessi dall’agenzia delle Dogane e atti di accertamento esecutivi emessi dagli enti locali, in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020;
  • è sospeso anche il pagamento delle rate dei piani di dilazione in corso in scadenza dall’8 marzo al 31 maggio 2020;
  • i pagamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020;
  • sono sospese fino al 31 maggio 2020 le attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione;
  • è prorogato al 31 maggio 2020, che slitta a lunedì primo giugno 2020, il termine per pagare la rata in scadenza ordinaria il 28 febbraio relativa alla “Rottamazione-ter” e la rata in scadenza ordinaria il 31 marzo del “Saldo e stralcio.

Sono inoltre sospesi gli adempimenti fiscali in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. I procedimenti amministrativi di ogni tipo che erano pendenti il 23 febbraio restano congelati fino al 15 aprile (salvo ulteriore proroga). Quindi il periodo che va dal 23 febbraio al 15 aprile non vale ai fini del conteggio dei termini entro cui su può presentare un atto o entro cui si ha diritto ad ottenere una risposta (o un documento) dalla pubblica amministrazione. A decorrere dal 15 aprile i giorni tornano a correre regolarmente. I provvedimenti riguardano tutti i tipi di termini (perentorio, ordinatorio, propedeutico, endoprocedimentale, finale ed esecutivo).

Norma modificata con l’approvazione del disegno di legge di conversione del dl 18/2020, che finisce per stravolgere totalmente il contenuto e i fini dell’articolo 103, finalizzato a sospendere i procedimenti amministrativi. Il testo attualmente vigente del comma 1 dell’articolo 107 si conclude con un ultimo paragrafo, ai sensi del quale «sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento». Il «silenzio significativo» è un fenomeno di produzione tacita di un provvedimento amministrativo, come rimedio all’inerzia della pubblica amministrazione.
In sostanza, laddove una p.a. non concluda un procedimento con un provvedimento espresso (come obbliga l’articolo 2, comma 1, della legge 241/1990), allo scopo di evitare che il cittadino resti privo della decisione o sia costretto ad aspettare a tempo indeterminato, l’ordinamento dà un significato al silenzio, di due tipi. Si parla di silenzio rigetto, quando le norme generali o speciali riconducono al superamento del termine massimo previsto per produrre la decisione finale l’effetto di respingere l’istanza; si parla di silenzio accoglimento nel caso opposto. L’attuale formulazione dell’articolo 103, comma 1, in considerazione della sospensione dei termini dispone, in piena coerenza col fine del legislatore, anche lo slittamento in avanti degli effetti del silenzio significativo. Quindi, per esempio, se un termine procedimentale scadeva il 23 marzo, la sospensione dei procedimenti ne ha fatto slittare la scadenza al 16 aprile e, dunque, solo dal 17 aprile si sarebbe potuto formare il silenzio significativo. L’emendamento cancella l’ultimo periodo del testo vigente e lo sostituisce col seguente: «Sono esclusi dall’applicazione del presente comma i termini relativi alle ipotesi di silenzio significativo previsto dalla legge, nonché quelli relativi ai procedimenti di cui agli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241». L’articolo 20 della legge 241/1990 stabilisce che nei procedimenti a istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell’amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide». Quindi, tutti i procedimenti amministrativi che conseguano a domande dei privati, se non conclusi entro il termine previsto, sfociano nel silenzio assenso. L’emendamento sortisce la conseguenza di non sospendere nessun termine procedurale per i procedimenti ad istanza di parte. Le p.a., per evitare la produzione del silenzio assenso (che rende molto difficile una eventuale successiva autotutela), debbono pronunciarsi necessariamente nei termini. Lo stesso vale, specularmente, per le leggi speciali che al silenzio della p.a. facciano conseguire il rigetto: per evitarlo, non si potrà fidare sulla sospensione, ma occorrerà decidere entro i termini. L’emendamento, dunque, distingue due «mondi»: quello dei procedimenti ad iniziativa d’ufficio, per i quali il silenzio significativo in genere non opera, e quello dei procedimenti ad istanza di parte, cui si aggiungono i procedimenti soggetti a silenzio rigetto, per i quali la sospensione non sarà operante. Un elemento di confusione estrema, che comunque finisce per incidere sull’organizzazione.

I certificati, le abilitazioni e i permessi in genere che sono in scadenza restano validi fino al 15 giugno. Tra gli atti che restano validi fino al 15 giugno ci sono anche autorizzazioni e concessioni. La proroga di validità al 31 agosto riguarda tutti i documenti di riconoscimento, quindi anche i passaporti, ma non è consentito espatriare dopo la scadenza riportata sul documento.

Con una circolare del 24 marzo il ministero dell’Interno ha interpretato le numerose misure del Dl su veicoli e circolazione. L’articolo 108, comma 2 aveva lasciato molti dubbi sul pagamento delle multe. Il Viminale “apre” il più possibile: per le violazioni stradali contestate direttamente al trasgressore o notificate dal 16 febbraio, fino al 31 maggio si ha diritto allo sconto del 30% anche prendendosi 30 giorni per pagare. Inoltre, il conteggio dei 30 giorni è sospeso dal 10 marzo al 4 aprile.

L’articolo 104 del Dl non “copre” chi si era lasciato scadere la patente prima del 31 gennaio, ma consente di guidare fino al 31 agosto se la scadenza è dal 31 gennaio in poi. È quindi confermato che la patente è equiparata alla carta d’identità anche nella sua funzione che abilita alla guida e ciò vale solo per le patenti italiane, ma anche per quelle rilasciate da altri Stati Ue e residenti in Italia. Stesse regole valgono anche per il patentino per ciclomotori (il certificato di idoneità alla guida). Chi è soggetto a visita di rinnovo in Commissione medica locale e per i ritardi di quest’ultima ha già un permesso provvisorio oltre la scadenza fino al 15 aprile può guidare fino al 15 giugno; ma, per un gioco di decreti ministeriali, se la sua patente è scaduta prima del 31 gennaio può guidare fino al 30 giugno. I fogli rosa sono prorogati al 30 giugno. Il 15 giugno è la data relativa alle proroghe per le targhe prova, estratti delle carte di circolazione e permessi provvisori, targhe e carte di circolazione EE.

L’articolo 92 del Dl Cura Italia prevede una moratoria fino al 31 ottobre sulle revisioni che andrebbero effettuate entro il 31 luglio.

L’articolo 135 del Dl comporta che fino al 31 luglio i giorni di tolleranza in cui un veicolo è coperto dalla polizza assicurativa raddoppiano a 30 (anche quando scade la rata periodica delle polizze a pagamento frazionato). La circolare precisa che ciò implica la temporanea abolizione del dimezzamento delle sanzioni previsto normalmente se la polizza viene riattivata entro 30 giorni.

È stato istituito il bonus baby sitter durante il periodo di chiusura delle scuole e degli asili a partire dal 5 marzo, quindi anche per ore di servizio già svolte, se si ha un figlio di età inferiore a 12 anni al 5 marzo (limite che non si applica per i bambini con disabilità grave). Il valore è di 600 euro (anche se ci sono più bambini da accudire) per i dipendenti del settore privato, gli iscritti alla gestione separata Inps, iscritti alle gestioni dei lavoratori autonomi Inps (commercianti, artigiani, agricoltori) e gli iscritti alla Casse di previdenza privatizzate. Il valore è di 1.000 (anche se ci sono più bambini da accudire) per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato inquadrati quali medici, infermieri, tecnici di laboratorio biometrico o di radiologia medica, operatori sociosanitari e per il personale del settore sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per l’emergenza. Le domande vanno inoltrate all’Inps tramite sito internet, call center o patronato. I fondi sono disponibili fino ad esaurimento.

Indennità di sostegno una tantum da 600 euro per i professionisti iscritti alle Casse di previdenza (5 milioni di lavoratori). Sono esclusi coloro che sono titolari di trattamento pensionistico diretto e altre forme previdenziali ne se percepiscono il reddito di cittadinanza. Sono invece inclusi;

  • liberi professionisti con partita iva attiva al 23 febbraio e collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione separata Inps attivi alla stessa data;
  • professionisti iscritti alle casse di previdenza private l’indennità è legata a precisi limiti di reddito, spettando solo ai professionisti che nel periodo di imposto 2018 abbiano percepito un reddito complessivo non superiore ai 35 mila euro e la cui attività sia stata limitata a causa dell’emergenza sanitaria, oppure un reddito complessivo compreso tra i 35 e i 50 mila euro che abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività a causa dell’emergenza e abbiano subito una contrazione di almeno il 33% del reddito nel primo trimestre 2020 rispetto al primo trimestre 2019;
  • lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, nonché imprenditori agricolo professionali iscritti alla gestione autonoma agricola, coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli iscritti alle rispettive gestioni autonome;
  • lavoratori dipendenti con qualifica di stagionali nel settore turistico e degli stabilimenti termali i quali abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e 17 marzo 2020, non siano titolari di trattamento pensionistico diretto e alla data del 17 marzo 2020 non abbiano in essere alcun rapporto di lavoro dipendente (compatibile con la Naspi);
  • lavoratori del settore agricolo;
  • lavoratori iscritti al fondo pensioni dello spettacolo non titolari di trattamento pensionistico diretto, disoccupati, con almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019, da cui derivi, nello stesso anno, un reddito non superiore a 50 mila euro. Inoltre non devono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020

Congelamento dei mutui prima casa tramite il potenziamento del Fondo Gasparrini. Al periodo di sospensione del lavoro corrisponde un periodo di congelamento. Sei mesi di stop per sospensioni o riduzioni tra 30 e 150 giorni. Dodici mesi di stop tra i 151 giorni e 302 giorni. Diciotto mesi di stop quando si superano i 303 giorni. Per provare la sospensione o alla riduzione dell’orario, alla domanda andrà allegato il provvedimento che autorizza l’accesso alla cassa integrazione o ad altri ammortizzatori sociali.

Se autonomi o professionisti per accedere al congelamento bisognerà presentare un’autocertificazione che attesti di aver registrato nel trimestre successivo al 21 febbraio o nel periodo tra il 21 febbraio e la domanda (se minore di un trimestre) un calo del proprio fatturato medio giornaliero superiore al 33% rispetto al fatturato medio giornaliero dell’ultimo trimestre 2019.

Fino al termine dell’emergenza, inoltre, per l’accesso al Fondo non sarà richiesta, in deroga alle regole ordinarie, la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (Isee) e sarà possibile fare la richiesta anche per coloro che in passato hanno già beneficiato della sospensione, purché abbiano regolarmente pagato le rate degli ultimi tre mesi.

Restano, però, diversi paletti tra i quali l’abitazione principale non deve rientrate in una delle categorie catastali considerate di lusso (A/1, A/8, A/9). L’ammortamento dovrà essere avviato da almeno un anno, l’importo del contratto non dovrà superare i 250 mila euro e, soprattutto, non bisognerà fruire di altre agevolazioni pubbliche (tra le quali il fondo fi garanzia per la prima casa).

Quando alla struttura finanziario delle operazioni, il Fondo paga alle banche, al posto dei mutuatari, il 50 % della quota dei mancati interessi maturati sulle rate non versate. Il restante 50% resta a carico del titolare del finanziamento. Inoltre, la quota capitale del mutuo che residua si sposta semplicemente in avanti e resta a carico di chi chiede il congelamento. Andrà quindi valutata la convenienza concreta di questo meccanismo.

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