Baracche, un nuovo regolamento a dir poco imbarazzante …. (ultima parte)

Di 24 Gennaio, 2020 0 0
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Inoltre spariscono tutte le agevolazioni previste nel regolamento del 1987 e prese in parte sulla falsariga dalla Legge 513 dell’8 agosto 19771 che prevedeva sconti fino a raggiungere una riduzione dell’imposta del 55% rispetto alla tariffa base.

Resta da comprendere quale sia stata la motivazione che ha portato a scegliere questa tariffa riparametrata a metro quadrato quasi trattasi di un’occupazione di suolo pubblico, nonostante che per l’occupazione del suolo pubblico si pagano 20€ anno a mq.

Sostanzialmente per un parcheggio pagheresti 4,5×2,3×20,00=207,00€/anno (240 a parità di superficie) mentre per un vano di baracche 86,4 €/anno. Quasi quasi sarebbe più conveniente convertire tutto in parcheggi in attesa dei soldi dalla Regione (5 milioni di €) per la riqualificazione completa. Poco importa se con grandi sacrifici e qualche “sveltina” il massimo contributo concesso nell’ultimo decennio sia stato di 199 mila euro. Si può facilmente vivere di sogni. Comunque se il primo “aiuto” da parte della Regione è stato il regolamento, allora siamo a cavallo.

Vorrei però rendere edotti tutti che tempo addietro siamo stati esclusi da un bando nonostante il punteggio raggiunto ci avrebbe permesso di prendere un contributo fino a 800.000€ per le baracche. Il motivo di esclusione era che nella descrizione degli interventi era stata inserita la parola “riqualificazione” al posto di “manutenzione straordinaria” (tra l’altro più volte chiarita nella successiva corrispondenza con l’ente regionale). Errore veniale che ha generato invece una esclusione per il sottoscritto “cercata”, esclusione che andava proprio contro le finalità dello stesso contributo. Ma chi doveva decidere, decise di soprassedere invece di tentare un ricorso, sperando che qualcuno in Regione ce ne rendesse merito. Nonostante ciò, il contentino è stato misero, un programma di accordo irrealizzabile (da 5/6 milioni di €, ma solo sulla carta). Quel tipo di accordo dove la montagna genererà probabilmente un topolino.), un contributo una tantum di 20.000€ nell’ultima distribuzione senza criteri, per la scuola siamo rimasti nella stessa posizione (al 5° posto nell’annualità 2019 nella provincia dell’Aquila), così per i dissesti idrogeologici (per i quali erano stati presentati numerosi progetti approvati dal precedente consiglio comunale che consistevano, nonostante la dicitura di progetto definitivo, di in un unico disegno, nonostante la presenza storica in organico di una figura così imponente come quella dell’ex responsabile dell’ufficio LL.PP., tra l’altro ingegnere).

A proposito di contributo “una tantum”. Io da Sindaco di Balsorano avrei chiesto chiarimenti, se non altro, sulla Determina di Giunta Regionale n. 345 del 18.06.2019 tramite la quale due comuni (Trasacco e Chieti) hanno ottenuto rispettivamente 115.315,00 e 150.000,00 entrambi per la manutenzione dell’impianto sportivo con una semplice richiesta scritta, in violazione dei principi di imparzialità e parità di trattamento. Allego stralcio della richiesta del Comune di Trasacco,

Sarebbe interessante scoprire se esistono analoghe richieste da parte del nostro Sindaco, che anche in questo caso si è chiuso a riccio in un silenzio assordante, anche in considerazione delle enormi difficoltà sorte per riattivare l’impianto sportivo e il relativo spogliatoio, non a norma per molti aspetti, incapacità dimostrata anche dall’estremo ritardo nel riattivare una semplice utenza del gas.

Ma torniamo alle tariffe.

Forse sarebbe stato più logico, sempre se si è dotati di logica cognitiva, partire dalla Legge 513 del 1977, l’unica che disciplina questi alloggi.

In effetti la rivalutazione dei 3.500 lire dall’agosto del 1977 porta ad un valore a gennaio del 2019 pari a di 13,59 €. La riduzione per la vetustà è pari al 40% (8,15 €) alla quale si aggiunge quella per i servizi igienici pari al 15% (6,93 €) e quella per la mancanza degli impianti di riscaldamento pari al 5% (6,58 €). A quest’ultima si può detrarre il 25% per il reddito (4,94 €).

Per questo motivo avevo proposto una mozione (ovviamente bocciata) che prevedeva questi prezzi:

  • Residenti 4,94 € a vano contro i 7,20 attuali;
  • Non residenti 6,93 € a vano (compreso i magazzini), sostanzialmente simili a quelli previsti (7,20€);
  • Attività commerciali 13,59 € a vano (escluso vani usati come magazzino),

introducendo di fatto una equità del canone (che non dovrebbe modificare l’entrata prevista, sempre se corretta, essendo un’operazione sostanzialmente neutra) contro l’egualitaria tariffa che prevede un incremento del 300% della tariffa prevista per i residenti.

Con l’emendamento si sarebbe applicata l’unica tariffa legalmente riconosciuta ovvero quella prevista dalla Legge 513/1977 (un risparmio del 32% rispetto a quella approvata), con una contestuale diminuzione del 38% per i non residenti (simile a quella prevista con la formula attualmente proposta) e una riduzione del 60% per tutte le residue attività commerciali ancora esistenti,

E invece ci troveremo sostanzialmente con un canone con il quale le residue attività commerciali pagheranno non una tariffa iniqua come quella del 2009 (33,6€ a vano, eccessivamente onerosa) ma una tariffa risibile, pari a 7,2€ al mese contro chi privatamente è costretto a pagare canoni di molto superiori oppure ha utilizzato un proprio immobile sul quale paga l’IMU e la TASI. 

Sostanzialmente tutto il maggior onere è girato ai residenti che ringraziano calorosamente.

A volte trovare un punto di incontro tra il troppo alto e il troppo basso è la scelta migliore, per chi ovviamente la cerca.

4 – La quarta anomalia riguarda la modalità di pagamento prescelta, individuata all’art. 6 “L’ente provvederà … all’invio ai concessionari dei bollettini prestampati. Il pagamento delle mensilità dovrà avvenire mensilmente entro il giorno 5 di ogni mese”.

Quindi se una persona è concessionaria di un vano, di qualunque natura esso sia, dovrà pagare 12 bollettini postali da 7,2 euro ciascuno con una commissione di 1,50€. Sostanzialmente dovrà pagare 86,40€ di canone e 18,00€ di bollettini postali. Evidentemente non si impara dagli errori visto che per la mensa è stato fatto lo stesso identico errore.

5 – La quinta e ultima anomalia, è la perla in assoluto, l’Art. 8 relativo al subentro nella concessione “… In caso di morte del concessionario, è facoltà dell’Ente disporre l’assegnazione provvisoria in capo agli eredi aventi diritto“.

Cioè se siete simpatici all’amministrazione, a proprio insindacabile giudizio, potete subentrare, altrimenti se siete antipatici, scordatevi il subentro. Praticamente siamo tornati ai tempi del precedente responsabile.

Nel romanzo “Il Gattopardo” la frase più famosa è “Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi”.

Riassumendo. È stato applicato un regolamento ridicolo, creato dopo mesi di riunioni con esperti a livello regionale.

Non oso immaginare con quelli inesperti cosa sarebbe uscito.

Nota 1: La precedente tariffa (quella del 1987 e in parte quella del 2009) era agganciata alla Legge dell’8 agosto 1977, n. 513 dove all’art. 22 stabiliva che “il canone minimo di locazione per vano convenzionale degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ultimati prima dell’entrata in vigore della presente legge è elevato, se inferiore, con decorrenza dal secondo mese successivo a quello dell’entrata in vigore della presente legge: …  a L. 3.500 mensili per le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna”. ….. “Il canone di locazione di cui al primo comma, per gli alloggi la cui data di ultimazione sia anteriore di oltre 10 anni a quella di entrata in vigore della presente legge, è ridotto dell’1% per ciascuno dei precedenti anni fino ad un massimo del 40%. Qualora siano stati eseguiti interventi di ristrutturazione o di risanamento degli alloggi, anno di costruzione è quello di ultimazione di tali interventi. Il canone di locazione determinato ai sensi dei commi precedenti può essere ridotto: a) fino ad un massimo del 15% per gli alloggi sprovvisti di servizi igienici essenziali interni; b) fino ad un massimo del 5% per gli alloggi privi dell’impianto di riscaldamento. Il canone di locazione determinato ai sensi dei commi precedenti è, a richiesta dell’assegnatario, ridotto del 25% qualora: a) il reddito annuo complessivo relativo all’anno precedente …”

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