Grazie alla Legge di Bilancio 2018 sono state introdotte importanti novità sul REI o Reddito di inclusione, che dall’anno 2018 sostituisce il Sia (sostegno all’inclusione attiva) e l’Asdi (assegno di disoccupazione) ovvero l’aiuto economico per contrastare la povertà già attivo dal 1° dicembre 2017.
Infatti il 19 gennaio 2018 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha introdotto un nuovo modulo per richiedere il REI (Reddito di inclusione) apportando le modifiche previste dalla Legge n. 205/2017 della Legge di Bilancio 2018 (già in vigore dal 1 gennaio) rendendolo più pesante e a maglie più larghe.
Sono infatti due le modifiche previste dalla legge,
- la prima stabilisce che, fino al 31 dicembre 2017, sia sufficiente l’eventuale presenza di lavoratore disoccupato di età pari o superiore a 55 anni (sono eliminate, in altre parole, le modalità di disoccupazione: licenziamento, ecc);
- la seconda prevede l’abrogazione completa della condizione a partire dal 1° gennaio 2018.
Oltre a nuovo requisito relativo al nucleo familiare, è stato aumentato l’importo massimo mensile di un 10% che rimane comunque vincolato dalla composizione del nucleo familiare e su base anni è pari al 75% del prodotto di 3.000 per il parametro della scala di equivalenza che nell’impostazione precedente non poteva superare l’imposto dell’assegno sociale (ora aumentato del 10%).
Ricordiamo che il REI o Reddito di inclusione è una misura dal carattere universale introdotta per contrastare la povertà previa analisi della condizione economica del richiedente. Grazie alla Legge di Bilancio 2018, dal 1° luglio 2018, i REI sarà universale, ossia non saranno più necessari i requisiti famigliari ma solo quelli economici. Dal 1° dicembre del 2017 è possibile richiedere questo aiuto economico recandosi al proprio Comune di residenza oppure ad altri enti indicati dal Comune stesso ed è composto da due parti:
- un aiuto economico mensile erogato attraverso la Carta REI (carta di pagamento elettronica);
- un progetto personalizzato predisposto dai servizi sociali del Comune di Residenza del richiedente che intende far superare la condizione di povertà attraverso un piano di inclusione sociale e lavorativa.
I requisiti famigliari e di residenza per poter accedere al REI sono i seguenti:
- essere cittadino dell’Unione Europea (o suo famigliare) in possesso per permesso di soggiorno o del permesso di soggiorno permanente e risiedere continuativamente da almeno due anni in Italia al momento della presentazione della domanda di Reddito di inclusione;
- presenza di una persona disabile e di almeno un suo genitore ovvero di un suo tutore;
- presenza di un componente di età minore di anni 18;
- presenza di una donna in stato di gravidanza accertata;
- presenza all’interno del nucleo famigliare una persona che abbia raggiunto l’età anagrafica pari o superiore ai 55 anni che si trovi in stato di disoccupazione per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale e che abbia cessato, da almeno tre mesi di beneficiare dell’intera prestazione per la disoccupazione ovvero nel caso in cui non abbia diritto di conseguire alcuna prestazione di disoccupazione per mancanza dei necessari requisiti, si trovi in stato di disoccupazione da almeno tre mesi.
I requisiti economici per poter avere accesso al REI sono i seguenti:
- ISEE non superiore ai 6.000 euro valido al momento della presentazione della domanda;
- l’indicatore reddituale dell’ISEE denominato ISRE non superiore a 3.000 euro;
- patrimonio immobiliare non superiore ai 20mila euro (esclusa la casa di abitazione);
- patrimonio mobiliare non superiore a 10mila euro. Se il nucleo famigliare è composto da due persone si riduce a 8mila mentre per una persona sola avrà ulteriore riduzione a 6mila euro. Per patrimonio mobiliare si intendono depositi e conti correnti.
Per poter usufruire del Reddito di inclusione, all’interno del nucleo famigliare, è necessario che nessuno di loro usufruisca né della Naspi né di altri aiuti a sostegno del reddito per coloro che si trovano in stato di disoccupazione involontaria; non abbiamo autoveicoli (o motoveicoli) immatricolati nei due anni precedenti alla richiesta del REI ad esclusione di quelli su cui è prevista un’agevolazione a favore dei disabili; non posseggano imbarcazioni o navi da diporto.
L’aiuto economico erogato grazie al REI varia in base sia alle risorse economiche sia al numero di componenti del nucleo famiglia. Più precisamente si potrà percepire, come valore massimo:
- Euro 206,25 con un componente;
- Euro 323,81 con due componenti;
- Euro 420,75 con tre componenti;
- Euro 507,37 con quattro componenti;
- Euro 553,95 con 5 componenti o più.
Il contributo è erogato tramite carta acquisti che assumerà la nuova denominazione di “carta-Rei” e che consentirà di fare anche prelievi di contanti per metà dell’importo dell’assegno.
Si ricorda che il Rei è erogato mensilmente, in 12 rate per anno fino ad un massimo di 18 mesi (entro il mese successivo all’accettazione della richiesta) ma potrà comunque essere rinnovato per un altro anno. La richiesta di rinnovo del REI non potrà essere presentata prima di sei mesi dalla data di erogazione dell’ultima mensilità. In ogni caso, per poter usufruire del Reddito di inclusione, è obbligatorio (pena decadenza del beneficio fino ad arrivare a delle sanzioni pecuniarie fino a 5 mila euro) che la famiglia che ne fa richiesta sottoscriva il Progetto personalizzato predisposto dai servizi sociali del proprio Comune e partecipi a determinate attività di inclusione sociale e lavorativa.
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