Al via la stagione delle dichiarazioni sui redditi

Di 2 Maggio, 2017 0 0
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Parte così la ”stagione delle dichiarazioni sui redditi” che vede impegnati milioni di contribuenti. La dichiarazione precompilata è in linea da oggi (2 maggio) fino al 24 luglio, periodo in cui sarà possibile modificarla o inviarla.

Le novità non sono poche e non sono esclusivamente tributarie. Ecco una carrellata delle principali novità:

Assicurazione a tutela delle persone con disabilità grave (legge cosiddetta “dopo di noi”)

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Dal 2016 è stata introdotta una specifica detrazione per premi versati in relazione alle assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave (per la definizione, si consulti l’articolo 3, comma 3, della Legge 104/1992). Per le persone con disabilità grave sono previste agevolazioni per le assicurazioni sulla vita destinate a garantire una rendita alla morte dei genitori.

L’importo massimo che può essere portato in detrazione non deve complessivamente superare euro 750 al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente (indicati con il codice 36) e deve comprendere anche i premi di assicurazione indicati nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 38. Si ricorda che nel modello 730/2017, è stato previsto un nuovo codice 38 da riportare nei righi da E8 a E10 per indicare tale beneficio.

Efficientamento energetico

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Ai contribuenti che nel 2016 hanno acquistato dal costruttore una casa di classe energetica A o B è riconosciuta la detrazione del 50 per cento dell’Iva pagata. La detrazione va divisa in 10 anni e la cessione deve essere effettuata da un’impresa di costruzione o di ristrutturazione. La detrazione dovrà essere indicata nel modello 730 nell’apposito rigo E59 della sezione III C del Quadro E.

Spese veterinarie

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Per il 2017 le spese veterinarie saranno già inserite nella dichiarazione dei redditi precompilata, visto che dallo scorso 1 gennaio 2016 la platea dei soggetti che sono interessati all’obbligo di trasmissione telematica dei dati è stata estesa anche alle strutture autorizzate alla vendita al dettaglio dei medicinali veterinari, come previsto dalla Legge di Stabilità 2016.

In altre parole, i professionisti e le strutture abilitate sono tenuti a comunicare al STS, il Sistema tessera sanitaria, tutte le spese sostenute dai cittadini per la salute dei propri animali. Al contribuente non rimarrà dunque da fare che verificare se l’importo inserito in dichiarazione dei redditi coincida o meno con le spese effettivamente sostenute e, eventualmente, proporre modifiche e integrazioni.

Per detrarre le spese veterinarie non sarà necessario l’obbligo di conservare la ricetta. In particolare, come ha chiarito la risoluzione 24/E, non è necessario conservare la prescrizione medica ai fini della detrazione, essendo sufficiente lo scontrino ‘parlante’, che certifica il tipo e la quantità di farmaci acquistati.

In pratica, ricorda l’Agenzia delle Entrate in una nota, è possibile detrarre dall’Irpef il 19% delle spese veterinarie sostenute nell’anno, fino a un importo massimo di 387,34 euro, per la parte che eccede la franchigia di 129,11 euro. Il limite di detraibilità è unico per tutte le spese veterinarie sostenute, indipendentemente dal numero di animali posseduti.

La possibilità di portare in detrazione tali esborsi è però limitata alle sole spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva, mentre non sono detraibili le spese per la cura di animali destinati all’allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare e di animali di qualunque specie allevati o detenuti nell’esercizio di attività commerciali o agricole, o in relazione ad animali utilizzati per attività illecite.

Anche altre voci di spesa non possono usufruire della detrazione del 19%. In particolare, ne sono escluse le spese per mangimi speciali e per antiparassitari perché tali prodotti non sono classificati come farmaci veterinari da parte del ministero della Salute.

Scuola

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Per le erogazioni liberali di ammontare fino a 100.000 euro effettuate nel corso del 2016 in favore degli istituti scolastici è riconosciuto un credito d’imposta pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate che sarà ripartito in 3 quote annuali di pari importo.

Nel modello 730 del 2017 sarà possibile detrarre i costi sostenuti per la mensa e per le gite scolastiche prevista da una recente circolare che stabiliste una detrazione pari al 19% già prevista per le spese di frequenza scolastica venga estesa anche alle spese per le gite scolastiche e servizi integrativi pre e post scuola o assistenza al pasto. Inoltre, il bonus scatta anche se il servizio è reso tramite il Comune o soggetti terzi rispetto alla scuola.

A questi si aggiungono le detrazioni sulle spese per l‘assicurazione della scuola e ogni altro contributo scolastico finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa, come corsi di lingua, di teatro e così via, deliberati dagli organi di istituto.

La guida chiarisce inoltre che rientrano tra le spese di istruzione universitaria agevolabili, e beneficiano quindi della relativa detrazione, quelle sostenute per la frequenza degli istituti tecnici superiori (poiché assimilabili alle spese per la frequenza di corsi universitari). Per lo stesso motivo, gli studenti degli Its hanno diritto a usufruire anche della detrazione per i canoni di locazione.

Le spese relative alla frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti pubblici o privati, italiani o stranieri, potranno essere portate in detrazione:

  • nel caso di università statali, per l’intero importo sostenuto;
  • nel caso di università non statali, in misura non superiore a quelle stabilite annualmente con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per ciascuna facoltà universitaria.

Il contribuente può portare in detrazione nella misura del 19 per cento per ciascun studente l’importo massimo di euro 546 euro.

Scompare dalla dichiarazione lo spazio dedicato al 2 per mille in favore di enti culturali che non è stato rinnovato nell’ultima legge di Bilancio.

Lavoratori rimpatriati

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Le vigenti disposizioni normative prevedono che i lavoratori tornati a lavorare nel nostro Paese possono far concorrere solo il 70 per cento del reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia. Fermo restando il rispetto di tutti i requisiti previsti dalla normativa, si ricorda che questo beneficio può essere riconosciuto direttamente dal datore di lavoro, ovvero, dal Caf/professionista abilitato nel modello 730/2017.

Premi di risultato sul lavoro

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Tassazione agevolata al 10% per i premi di produttività fino a 2 mila euro (oppure 2 mila 500 nelle imprese che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro). Tetto di reddito, 50 mila euro annui. I premi percepiti sotto forma di welfare aziendale non sono tassati. Ricordiamo che la Legge di Stabilità 2017 incrementa ulteriormente il premio di produttività, ma a valere dall’anno fiscale 2017, quindi la novità riguarderà le dichiarazioni dei redditi 2018. Tuttavia, qualora non sia possibile per il datore di lavoro garantire questo beneficio al lavoratore, quest’ultimo può chiedere nel modello 730/2017 l’applicazione di questa tassazione (generalmente) più favorevole.

Mutui

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In relazione ai mutui sull’abitazione principale, andranno indicati gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione pagati nel 2016 per i mutui ipotecari destinati all’acquisto dell’abitazione principale, per i quali spetta la detrazione del 19% a prescindere dalla scadenza della rata. In caso si usufruisca di sovvenzioni o contributi statali, la detrazione spetta solo sull’importo effettivamente a carico del contribuente.

Per i mutui all’acquisto di altri immobili vanno indicati gli interessi sempre detraibili al 19% (per recupero edilizio contratti nel 1997, per la costruzione dell’abitazione principale, per gli interessi per prestiti o mutui agrari).

Canoni leasing abitazioni principale

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Altre detrazioni previste dal nuovo 730 sono legate alle spese per i canoni di leasing dell’abitazione principale pagati nel 2016, detraibili al 19% nel caso i contraenti avessero, al momento della stipula, un reddito inferiore ai 55 mila euro. L’importo dei canoni non deve superare gli 8 mila euro, o i 4 mila nel caso in cui il contraente avesse più di 35 anni al momento della stipula. Lo stesso vale per le quote di riscatto: detraibile il 19% su un massimo di 20 mila euro, o di 10 mila per gli over 35.

Bonus mobili

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Fino al 31 dicembre 2017 è stato prolungato il bonus mobili per chi chiederà una detrazione del 50% per i lavori di recupero edilizio intrapresi a partire dal 1 gennaio 2016 (l’inizio dei lavori andrà documentato come da modalità prevista dalla tipologia di lavoro). Data questa condizione, vale il bonus mobili per un massimo di 10 mila euro di detrazione da spalmare su dieci anni, a patto che i mobili e i grandi elettrodomestici acquistati (anche tramite finanziamento) siano destinati, appunto, all’immobile ristrutturato. Detrazione del 65% in dieci anni anche per le spese sostenute per l’acquisto di dispositivi di controllo da remoto.

Benché il bonus mobili non sia stato rinnovato specificamente per le giovani coppie nel 2017, in dichiarazione dei redditi i conviventi, anche di fatto, da almeno tre anni (due si legge nel sito Abi), se almeno uno dei componenti la coppia abbia meno di 35 anni, si vedranno riconosciuta una detrazione del 50% delle spese sostenute per arredare l’abitazione principale, entro il limite di 16 mila euro.

Videosorveglianza

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Il modello 730/2017 accoglie, infine, il nuovo credito d’imposta per le spese sostenute nel 2016 per l’installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o di sistemi di allarme. Sono agevolabili, altresì, le spese connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attività criminali.

La condizione prevista dalla normativa è che l’installazione debba riguardare immobili non utilizzati nell’attività di impresa o di lavoro autonomo. Per le spese sostenute per un immobile adibito promiscuamente all’esercizio d’impresa o di lavoro autonomo e all’uso personale o familiare del contribuente, il credito d’imposta è ridotto del 50 per cento.

Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2016 ed è utilizzabile in compensazione a decorrere dal 30 marzo 2017 (data di pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate), purché il modello F24 sia presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Spese per la domotica

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Nel modello 730/2017 è anche previsto il cosiddetto “ecobonus” per le spese destinate all’acquisto, all’installazione di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative. La detrazione del 65 per cento è calcolata sull’intero importo sostenuto dal contribuente e, analogamente alle spese sostenute per il risparmio energetico, viene suddiviso in 10 rate annuali.

Unioni Civili

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Debuttano nel modello 730/2017 anche le unioni civili. A tal fine, infatti, le parole “coniuge”, “coniugi” o i termini equivalenti si intendono riferiti anche a ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso (come previsto dall’articolo 1, comma 20, della legge 76/2016). Ne discende che, sia sul fronte dei carichi familiari che delle ulteriori agevolazioni fiscali, nel modello 730 potranno essere, ad esempio, detratti oneri riferiti sia a persone civilmente unite di sesso diverso che dello stesso sesso.

Modalità di presentazione

Il contribuente in possesso dei requisiti per l’elaborazione del modello 730 può avvalersi di tre distinte modalità per presentare la propria dichiarazione:

  • direttamente, attraverso l’apposita area riservata messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Se il contribuente intende presentare il 730 precompilato direttamente tramite il sito internet dell’Agenzia delle Entrate deve ricordare di indicare i dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio;
  • compilare la scheda per la scelta della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef, anche se non esprime alcuna scelta;
  • verificare con attenzione che i dati presenti nel 730 precompilato siano corretti e completi.

Come precisato dall’Agenzia delle Entrate, i lavoratori dipendenti ovvero i pensionati possono accettare il modello 730 proposto dall’Amministrazione finanziaria ovvero possono modificare o integrare i dati indicati nella dichiarazione prima dell’invio. In ogni caso, va ricordato che non vi è alcun obbligo per il contribuente a utilizzare la dichiarazione precompilata e in questo caso possono utilizzare i servizi del proprio datore di lavoro o ente pensionistico o attraverso i CAF o i professionisti iscritti all’albo dei commercialisti

Scelta dell’8, del 5 e del 2 per mille

Al soggetto che si occuperà dell’elaborazione del modello 730 (CAF, professionista abilitato o sostituto d’imposta), il contribuente deve consegnare, in busta chiusa, anche il modello 730-1 per la scelta (o meno) della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille.

Rimborso del credito o versamento del debito

Ovviamente, se il contribuente si è avvalso di un sostituto o di un CAF/professionista abilitato, non è necessario che consegni il modello 730/2017 anche all’Agenzia delle Entrate poiché questo adempimento sarà svolto dal datore di lavoro, ovvero dall’ente pensionistico o dal CAF.

Il credito risultante dalla dichiarazione o le somme da versare all’Erario saranno rispettivamente versati o trattenuti a luglio direttamente dalla busta paga o dalla pensione. Qualora nel mese di luglio (agosto per i pensionati) il contribuente non possa avvalersi di un datore di lavoro (ente pensionistico) per effettuare il suddetto versamento/trattenuta, può chiedere che, nel caso di credito, il rimborso venga effettuato nel proprio conto corrente dall’Agenzia delle Entrate o, nel caso di debito, che il pagamento sia effettuato utilizzando il modello F24.

Delega per l’acquisizione del precompilato

Il CAF, il professionista abilitato o il sostituto d’imposta devono obbligatoriamente acquisire dal contribuente la delega per l’accesso ai dati relativi alla dichiarazione precompilata. In altri termini, il contribuente deve consegnare al sostituto d’imposta, al CAF o al professionista un’apposita delega che li autorizza (o meno) ad accedere ai dati del proprio modello 730 predisposto dall’Agenzia delle Entrate.

Scadenze

Il contribuente può consegnare al CAF/professionista abilitato/sostituto d’imposta i documenti necessari all’elaborazione del modello 730/2017 e la delega per l’acquisizione del modello precompilato entro il 7 luglio.

Al contrario, se il contribuente intende presentare il modello 730/2017 direttamente, può farlo entro il 24 luglio (il 23 luglio infatti è domenica).

Documentazione

Se il contribuente intende avvalersi di un sostituto, di un CAF o di un professionista abilitato, è indispensabile che consegni, a titolo esemplificativo (si ricorda che l’elenco non è esaustivo), i seguenti documenti:

  • delega per l’accesso ai dati della dichiarazione precompilata;
  • certificazione Unica rilasciata dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico;
  • fatture, ricevute, scontrini per l’acquisto di farmaci da banco, che attestino le spese sostenute nel corso dell’anno per le quali è prevista la detraibilità;
  • fatture e ricevute dei bonifici attraverso i quali sono stati pagati gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio e di risparmio energetico, quietanze di pagamento degli oneri di urbanizzazione, attestati di versamento delle ritenute operate sui compensi dei professionisti, quietanza rilasciata dall’amministratore di condominio;
  • modelli F24 che attestino il versamento degli acconti d’imposta effettuati;
  • ultima dichiarazione presentata, se in questa era stata evidenziata un’eccedenza d’imposta.
Tutte le date da memorizzare

18 aprile – La dichiarazione dei redditi precompilata sarà online dal 18 aprile. Rispetto ai primi due anni di sperimentazione si parte con tre giorni di ritardo dovuti alle festività pasquali (il 15 aprile era di sabato e il 16 e il 17 erano festivi);

2 maggio – Sarà possibile accettare, modificare, integrare e inviare la dichiarazione 730 precompilata all’Agenzia delle Entrate direttamente tramite l’applicazione web. Questo varrà tanto per i 730 quanto per i modelli Redditi;

30 giugno – Ultimo giorno utile per i versamenti del saldo e del primo acconto che riguarda i contribuenti con 730 senza sostituto d’imposta e quelli che presentano il modello Redditi, se sono a debito d’imposta;

7 luglio – È la scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi tramite Caf o professionista abilitato. Anche se possono scattare i tempi supplementari al 24 luglio per il 2017 (il termine slitta di un giorno perché il 23 è domenica), a condizione che entro il 7 luglio dello stesso anno abbiano effettuato la trasmissione di almeno l’80% delle dichiarazioni a loro carico;

24 luglio – Ultimo giorno utile, in considerazione che il 23 luglio è domenica) per presentare il 730 precompilato all’Agenzia delle Entrate direttamente tramite l’applicazione web;

31 luglio – Ultimo giorno utile per il versamento del saldo e del primo acconto per i contribuenti con 730 senza sostituto d’imposta (con maggiorazione dello 0,4 % a titolo di interesse);

2 ottobre – Ultimo giorno utile, il 30 settembre cade di sabato) per inviare il modello Redditi correttivo del 730 nel caso in cui il contribuente si accorga di aver inserito una detrazione o una deduzione non spettante (in tutto o in parte) o abbiano indicato redditi per un valore inferiore;

25 ottobre – Ultimo giorno utile per presentare, tramite Caf o professionista abilitato, un eventuale 730 integrativo, possibile solo se l’integrazione comporta un maggior credito, un minor debito o un’imposta invariata.

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