Confermati gli assegni familiari e di maternità erogati dal Comune

Di 9 Marzo, 2017 0 0
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Quando si pensa agli assegni familiari e a quelli di maternità si pensa subito agli assegni erogati dall’INPS. Esistono in realtà assegni per il nucleo familiare e di maternità erogati dai Comuni. Si tratta di prestazioni sociali a sostegno del reddito e riguardano le famiglie che hanno determinate caratteristiche ed una particolare situazione economica. Gli assegni in questione sono attivi fin dal 2015 sono assoggettati alle nuove soglie ISEE, in seguito alla riforma dell’indicatore della situazione economica equivalente, sulla base delle disposizioni INPS.

Il dipartimento delle Politiche per la famiglia, con un comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2017, ha reso noto che la variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato con le esclusioni di cui alla legge 81/1992, da applicarsi, per l’anno 2017 è risultata pari a «- 0,1 per cento». Le nuove soglie riguardano le domande presentate a partire dal 1° gennaio 2017 e seguono le regole stabilite all’articolo 1, comma 287 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai fini della rivalutazione da applicare sulle prestazioni assistenziali e previdenziali, ha stabilito che “con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all’anno precedente il mese di decorrenza dell’adeguamento, all’analogo valore medio relativo all’anno precedente non può essere inferiore a zero”.

Restano dunque fermi nel 2017, come successo già nel 2016, la misura e i requisiti economici dell’assegno del nucleo familiare numeroso e dell’assegno di maternità di cui al comunicato del dipartimento per le Politiche della famiglia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2015.

L’assegno al nucleo familiare (ANF) rappresenta un mezzo di sostegno per le famiglie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati da lavoro dipendente i cui nuclei familiari siano composti da più persone e che percepiscano redditi inferiori a quelli determinati ogni anno dalla legge.

Hanno diritto all’assegno al nucleo familiare per tredici mensilità:

  • i nuclei familiari composti da cittadini italiani e dell’Unione europea residenti, da cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché dai familiari non aventi la cittadinanza di uno stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
  • i nuclei familiari composti almeno da un genitore e tre figli minori (appartenenti alla stessa famiglia anagrafica), che siano figli del richiedente medesimo o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento preadottivo. Il requisito della composizione del nucleo non si considera soddisfatto se uno dei tre figli minori, quantunque risultante nella famiglia anagrafica del richiedente, sia in affidamento presso terzi;
  • nuclei familiari con risorse reddituali e patrimoniali non superiori a quelle previste dall’indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) valido per l’assegno. Per l’anno 2017 l’ISEE è pari a 8.555,99 euro (confermata la soglia dell’anno precedente).

La domanda deve essere presentata al Comune di residenza entro il termine perentorio del 31 gennaio dell’anno successivo a quello per il quale è richiesto l’Assegno al nucleo familiare (ANF). Deve essere accompagnata da una dichiarazione sulla composizione e sulla situazione economica del nucleo familiare (I.S.E.E.) in corso di validità. Per gli assegni previsti nel 2016 il termine massimo è purtroppo scaduto al 31 gennaio scorso, mentre per gli assegni previsti per il 2017 c’è tempo fino al 31 gennaio 2018 e devono fare riferimento ai requisiti posseduti alla data del 31 dicembre 2017 ovvero l’Isee deve essere riferito al 2017.

I requisiti devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda; i soggetti che presentano la domanda nel mese di gennaio dell’anno successivo a quello per il quale è richiesto l’assegno,

Il Comune, riscontrata la sussistenza di tutti i requisiti, con proprio provvedimento dispone il mandato di pagamento all’Inps dandone contestuale comunicazione al cittadino richiedente. L’Inps provvede al pagamento con cadenza semestrale posticipata (entro il 15 luglio e il 15 gennaio). I dati riguardanti il mandato di pagamento devono essere ricevuti almeno 45 giorni prima della scadenza del semestre. Il Comune che ha concesso il beneficio è competente per i controlli e per gli eventuali provvedimenti di revoca.

L’assegno spetta in presenza di:

  • nuclei famigliari composti da almeno un genitore e tre figli minori (appartenenti alla stessa famiglia anagrafica), che siano figli del richiedente medesimo o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento preadottivo;

Il diritto all’assegno cessa:

  • dal 1° di gennaio dell’anno in cui viene a mancare il requisito del valore dell’indicatore I.S.E.E.
  • oppure dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito relativo alla composizione del nucleo.

Nel dettaglio:

  • l’assegno per il nucleo familiare per l’anno 2017 ammonta a 141,30 euro, per tredici mensilità; per accedere al beneficio il valore ISEE non deve superare gli 8.555,99 euro;

L’assegno di maternità 2017 Comune è invece un’agevolazione a carico dell’Amministrazione comunale di residenza che viene pagata dall’INPS, previa specifica richiesta da parte dell’interessata e verifica dei requisiti ai fini di riconoscimento del beneficio.

L’assegno non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali, fatto salvo l’eventuale diritto a percepire dal Comune la quota differenziale.

Le madri non lavoratrici che possono chiedere al proprio Comune di residenza un’integrazione al reddito per la nascita, l’adozione o l’affidamento dei propri figli, entro i 6 mesi dell’ingresso dei minori nel nucleo famigliare; le madri lavoratrici possono chiedere l’assegno se non hanno diritto all’indennità di maternità dell’INPS oppure alla retribuzione per il periodo di maternità.

L’assegno a carico del Comune è riservato quindi alle mamme disoccupate e casalinghe che non lavorano o che non possono far valere almeno 3 mesi di contributi negli ultimi 18 mesi, che hanno partorito, adottato o ricevuto in affidamento preadottivo un bambino. Possono fare richiesta quindi le cittadine italiane residenti nel Comune, cittadine comunitarie o extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno al momento della presentazione della domanda o comunque entro 6 mesi dalla data del parto, o dello Status di Rifugiato politico.

  • l’assegno di maternità, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1.1.2017 al 31.12.2017, è pari a 338,89 euro per cinque mensilità e dunque a complessivi 1.694,55 euro.

I requisiti sono:

  • essere residenti nel Comune presso il quale si richiede la prestazione;
  • avere un reddito ISEE complessivo inferiore a 16.954,95 euro.

La domanda deve essere presentata al Comune di residenza (entro 6 mesi dalla nascita del bambino o dall’effettivo ingresso del minore in famiglia nel caso di adozione o affidamento), al quale compete la verifica della sussistenza dei requisiti di legge per la concessione delle prestazioni.

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