Tre diverse sentenze sugli abusi edilizi

Di 8 Febbraio, 2017 0 0
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In attesa del prossimo interessante articolo, che riguarda in parte una di queste tre sentenze, trascriviamo le ultime sentenze emesse dalla Corte di Cassazione sulle irregolarità in edilizia e sulla responsabilità del dirigente al quale spesso vengono contestati atti che sono in realtà obblighi amministrativi sanzionabili.

Secondo la Cassazione (sentenza n. 5439/2017) il responsabile dell’area tecnica di un Comune non è penalmente sanzionabile se rilascia un permesso di costruire illegittimo – in questo caso in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico – se mancano le prove di «un concorso consapevole, o quantomeno colposo, nella condotta» o, comunque, «una responsabilità omissiva nella realizzazione di opere illegittime».

Secondo la sentenza, che ribalta i due precedenti giuridici che hanno visto inizialmente il responsabile dell’ufficio tecnico colpevole secondo l’articolo 40 C.P. ovvero di «non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo», non si prefigura un’omissione o una condotta commissiva (di aver quindi consentito l’esecuzione di lavori in una zona vincolata, in quanto rientrante in fascia di rispetto), ma sussiste sul responsabile dell’ufficio tecnico l’obbligo di vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia che «gli impone di intervenire ogni qualvolta venga accertato l’inizio o l’esecuzione di opere eseguite senza titolo o in difformità della normativa urbanistica, attraverso la emanazione di provvedimenti interdittivi e cautelari».

La norma, del resto, individua gli autori del reato di abuso edilizio nel committente, nel costruttore e nel direttore dei lavori. Ciò «non esclude il concorso di soggetti diversi», purché si accerti che «abbia apportato, nella realizzazione dell’evento, un contributo causale rilevante e consapevole (sotto il profilo del dolo o della colpa)». Il dirigente o responsabile riveste esclusivamente «una posizione di garanzia limitata alla vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale ed alla demolizione delle opere abusive, non già di carattere generale».

La responsabilità si prefigura quindi solo se c’è un esposto su un permesso di costruire illegittimo sul quale il dirigente omette di intervenire.

In un’altra sentenza della Cassazione (sentenza n. 4911/2017) confermava invece il precedente atto processuale che aveva visto il dirigente di un ente locale colpevole del reato di cui agli articoli 110 del Codice penale e 44, lettera b), del Dpr 380/2001 condannandolo alla pena di mesi otto di arresto e 30 mila euro di ammenda oltre al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, ritenendo illegittima la concessione edilizia rilasciata dal dirigente comunale se pur nella vicenda fosse fin da principio a conoscenza della illegittimità del proprio operato, dirigente al quale veniva contestato non solo la sua responsabilità dal punto di vista materiale, ma anche dal punto di vista soggettivo secondo l’articolo 40 C.P. «non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo».

La causa nasce sui limiti di edificabilità su un lotto sul quale vengono, in fasi temporali diverse, effettuate più opere, dovendo in questo caso tenersi conto della cubatura massima realizzabile in relazione alla presenza in quell’area delle varie costruzioni realizzate nel tempo. Il ricorrente affermava infatti che le aree libere residue rimaste inedificate, dopo che siano state realizzate costruzioni su altra parte di quell’area, debbono considerarsi come facenti parte di un lotto separato o quanto meno, di fatto frazionato.

La normativa prevede invece che «un lotto urbanisticamente unitario sia stato già oggetto di uno o più interventi edilizi, la volumetria residuale o la superficie coperta residua va calcolata decurtando la volumetria precedentemente realizzata, con la conseguenza che nessuna rilevanza possono assumere eventuali successivi frazionamenti catastali o alienazioni parziali, ai fine di evitare che il computo dell’indice di edificabilità venga alterato con la ipersaturazione di alcune superfici, onde creare artificiosamente disponibilità nel residuo».

Secondo i giudici egli, a conoscenza dei fatti, aveva l’obbligo giuridico di impedire l’evento e il non averlo fatto lo rende dunque penalmente responsabile, in quanto il dirigente comunale, per effetto della posizione apicale ricoperta, non solo avrebbe dovuto effettuare i doverosi controlli ma, del tutto illegittimamente, si è anche discostato dal parere, della commissione edilizia che aveva espresso l’avviso contrario al rilascio della concessione edilizia.

Inoltre gli veniva contestato l’articolo 40 del codice penale in quanto il dirigente dell’area tecnica comunale che abbia rilasciato una concessione edilizia illegittima, proprio perché incaricato in ragione del proprio ufficio del rilascio di quello specifico atto, è titolare in via diretta ed immediata della relativa posizione di garanzia che trova il fondamento nel ricordato articolo.

L’ultima sentenza della Cassazione (n. 5454/17) da qualche spiraglio a chi ha commesso modesti abusi edilizi, subendo una condanna penale e rimanendo esposto alla demolizione attuata dallo stesso magistrato penale, procedura non soggetta a prescrizione (Cass. pen. 20.1.2016 n. 9949) e non esige la collaborazione del Comune perché avviene sotto la vigilanza della magistratura, che utilizza ausiliari tecnici e seleziona le imprese.

Il ricorrente chiedeva la sospensione dell’ordine di demolizione sostenendo che appariva probabile l’approvazione di una sua richiesta di rilascio di permesso a costruire, a sua volta connessa a una pianificazione in corso di approvazione tesi respinta nei precedenti ordini di giudizio.

Secondo la cassazione, in caso di condanna per manufatti edilizi privi di concessione, l’ordine giudiziale di demolizione delle opere deve essere sempre mantenuto, salvo che non risulti che la demolizione sia già avvenuta, che l’abuso sia stato sanato sotto il profilo urbanistico o che il consiglio comunale abbia deliberato che le opere devono essere conservate in funzione di interessi pubblici prevalenti sugli interessi urbanistici.

Una futura adozione di una delibera comunale incompatibile con la prescritta demolizione delle opere (ovvero di un atto che ne sana l’abuso sul profilo urbanistico ad esempio relativo alle dimensioni delle aperture) è sufficiente a sospendere l’intervento di demolizione attivabile attivabile comunque solo per “opere minori” quali tramezzature e tamponatura di finestre.

Ricordiamo che in questo caso si parla di conformità urbanistica ovvero di un edificio che potrebbe essere stato modificato o realizzato in maniera difforme al progetto presentato al comune al punto tale da violare i parametri di riferimento del lotto edificabile.

Elenchiamo a titolo d’esempio le difformità più comuni che non permettono il rilascio della conformità urbanistica:

  • edificio abusivo: quando non esiste alcun titolo abilitativo. (l’immobile è stato realizzato senza nessun provvedimento amministrativo). In questo caso un nuovo condono edilizio o un Permesso di Costruire in Sanatoria possono sanare la situazione. L’immobile in alcuni casi si può comunque vendere ed il nuovo proprietario diventerà il responsabile dell’abuso;
  • piccole modifiche interne: in questo caso è possibile sanare la situazione con una CIL per lavori già eseguiti (se i lavori sono stati effettuati dopo il 26 maggio 2010) o con una DIA in Sanatoria. Esempio: spostamento di alcune stanze, demolizione di tramezzi, unione del soggiorno e della cucina;
  • modifiche esterne e aumento di volumetria: è possibile sanare con una DIA o Permesso di Costruire in Sanatoria, nei limiti di legge. Esempio: chiusura del balcone con una veranda, apertura di una finestra o porta, cambio di destinazione d’uso, fusione o frazionamento di unità immobiliari.

E le conseguenze degli abusi:

  • abusi gravi. In caso di abusi edilizi, oltre ad una denuncia penale, sarà necessario provvedere alla demolizione ed al ripristino dei luoghi ed in alcuni casi l’ente potrà acquisire di diritto gratuitamente al patrimonio del comune parte del bene. I casi più frequenti di interventi non autorizzati che comportano un abuso sono un soppalco non autorizzato, l’apertura o lo spostamento di una finestra, la realizzazione di una veranda sul terrazzo, il frazionamento di più unità, la modifica di un balcone. Non sempre è possibile sanare ed a volte è necessario riportare lo stato di fatto come nell’ultimo progetto autorizzato dal comune;
  • irregolarità meno gravi. Altri tipi di irregolarità, meno gravi, comportano solo delle sanzioni amministrative e possono essere risolte con una Dia in Sanatoria o una CILA. Solitamente sono dovute alla modifica della distribuzione interna: spostamento della cucina, demolizione e ricostruzione di tramezzi, fusione di stanze. La regolarizzazione può essere semplice ma bisogna sempre verificare se gli interventi rispondono alle normative comunali (igienico sanitarie ed edilizie). Ad esempio se è stata demolita una parete per allargare il soggiorno bisogna verificare che la superficie del nuovo ambiente sia maggiore di 1/8 della superficie delle finestre. Questo è un tipico caso in cui anche per un piccolo intervento non è possibile regolarizzare e per avere la completa regolarità urbanistica bisogna ricostruire la parete.

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