Scende al minimo storico l’interesse legale (0,1%)

Di 3 Gennaio, 2017 0 0
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Sulla gazzetta ufficiale del 14 dicembre il ministero dell’economia, secondo quanto stabilito dall’art. 2, comma 185, legge n. 662/1996, ha pubblicato il nuovo tasso di interesse legale fissato allo 0,1% che entrerà in vigore il 1° gennaio 2017 e che è calcolato in base al rendimento medio annuo lordo dei titoli di stato di durata non superiore ai dodici mesi e al tasso di inflazione registrato durante l’anno.

Questo tasso incide direttamente sulle sanzioni civili in quanto queste sono calcolate nella misura prevista per gli interessi legali (ad esempio gli interessi dovuti al mancato pagamento delle imposte locali che sovente sono incrementati di un ulteriore 3%) che si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2017.

Periodo di validitàSaggio di interesse
fino al 15.12.19905%
dal 16.12.1990 al 31.12.199610%
dal 01.01.1997 al 31.12.19985%
dal 01.01.1999 al 31.12.20002,5%
dal 01.01.2001 al 31.12.20013,5%
dal 01.01.2002 al 31.12.20033%
dal 01.01.2004 al 31.12.20072,5%
dal 01.01.2008 al 31.12.20093%
dal 01.01.2010 al 31.12.20101%
dal 01.01.2011 al 31.12.20111,5%
dal 01.01.2012 al 31.12.20132,5%
dal 01.01.2014 al 31.12.20141%
dal 01.01.2015 al 31.12.20150,5%
dal 01.01.2016 al 31.12.20160,2%
dal 01.01.20170,1%

Il concetto è semplice. Gli interessi legali sono il frutto del godimento di una somma di denaro come stabilito dall’articolo 1284 del codice civile il quale prevede che per il solo fatto che si disponga di danaro altrui questo maturi il proprio frutto in una percentuale relativa alla stessa somma. Questa misura come già detto è fissata annualmente dal Ministero dell’Economia che entro e non oltre il 15 dicembre di ogni anno ne indica la percentuale da applicare all’anno successivo. Qualora non fosse stabilito si utilizza quello dell’anno precedente.

Il tasso di interesse legale si differenza dal tasso di interesse di mora in quanto quest’ultimo allude ad un inadempimento ovvero include l’intento sanzionatorio contro la parte che sta ritardando il pagamento e a favore di chi sta subendo la carenza di danaro. Di conseguenza il tasso di interesse di mora è superiore al tasso di interesse legale, tuttavia il tasso di interesse di mora si applica quando è espressamente scritto altrimenti si applica il tasso legale.

Il tasso di interesse si calcola in regime di capitalizzazione semplice con la formula I=C*i*t ovvero Capitale investito * il tasso di interesse annuo * il tempo in giorni (365 o 366).

È importante considerare che gli interessi, secondo quanto stabilito dall’art. 1283 del codice civile, non maturano a loro volta interessi (anatocismo) quindi se si applicano due tassi di interessi sulla stessa somma (esempio interessi di mora + interessi legali, come sovente avviene nelle imposte locali) la percentuale si calcola sempre sullo stesso capitale e non su quello eventualmente incrementato da uno dei due tassi di interesse.

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