Il RUP (Responsabile Unico del Procedimento) secondo le nuove disposizioni

Di 9 Gennaio, 2017 0 0
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Figura introdotta dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 che prevedeva l’obbligo per le pubbliche amministrazioni italiane di procedere alla nomina di un responsabile del procedimento per ogni opera di loro competenza attraverso un’unità organizzativa della stessa e aggiornata dall’articolo 10 comma 1 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 detto Codice dei contratti pubblici, nella quale si specifica che tale responsabile sia “unico per le fasi della progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione”.

Questi sono i compiti del R.U.P.:

  • nella fase di programmazione, formula proposte e fornisce dati e informazioni utili per la predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti;
  • nella fase dell’affidamento, si occupa della verifica della documentazione amministrativa. Se questa è affidata ad un altro ufficio, esercita una funzione di coordinamento e controllo;
  • nel caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, verifica la congruità delle offerte. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, verifica la congruità delle offerte con il supporto della commissione giudicatrice;
  • nella fase dell’esecuzione, avvalendosi del direttore dei lavori, sovraintende a tutte le attività finalizzate alla realizzazione degli interventi affidati assicurando il rispetto delle normative, in particolare quelle in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, e garantendo il rispetto dei tempi di esecuzione previsti nel contratto e la qualità delle prestazioni.

Il ruolo del R.U.P., di fondamentale importanza negli appalti, è stato rivisto dall’Anac (l’Autorità nazionale anticorruzione) la quale ha emanato le nuove linee guida definitive che sono entrate in vigore il 22 novembre scorso.

Per le procedure bandite prima del 22 novembre 2016, il R.U.P. in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa previgente potrà portare a termine il proprio incarico anche nel caso in cui non possieda i requisiti professionali richiesti dalle Linee guida per lo svolgimento delle relative funzioni.

Alle procedure per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati dopo il 22 novembre 2016, e alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data del 22 novembre 2016, non siano ancora stati spediti gli inviti a presentare le offerte, si applicano le indicazioni fornite con le Linee guida n. 3/2016, comprese quelle riferite ai requisiti di professionalità del R.U.P.. In particolare per esercitare il ruolo di responsabile unico del procedimento (R.U.P.) negli appalti il R.U.P. deve essere in possesso di specifica formazione professionale, soggetta a costante aggiornamento, e deve aver maturato un’adeguata esperienza professionale alle dipendenze di stazioni appaltanti o nell’esercizio di un’attività di lavoro autonomo, subordinato o di consulenza in favore di imprese operanti nell’ambito dei lavori pubblici o privati.

Per gli importi inferiori a un milione di euro, il R.U.P. deve essere almeno in possesso di un diploma rilasciato da un istituto tecnico, ad esempio perito industriale, perito commerciale, perito agrario, agrotecnico, perito edile, geometra/tecnico delle costruzioni. È necessaria inoltre un’esperienza di almeno dieci anni nell’ambito dell’affidamento di appalti e concessioni di lavori. Dal 2007 ad oggi solo un lavoro ha superato questo limite a dimostrazione di come non sia mai stato assolutamente necessario il possesso di un titolo di studio molto elevato per svolgere questo lavoro.

Per importi compresi tra un milione di euro e le soglie comunitarie, il R.U.P. deve essere in possesso di una laurea triennale in architettura, ingegneria, scienze e tecnologie agrarie, scienze e tecnologie forestali e ambientali, scienze e tecnologie geologiche, scienze naturali ed essere abilitato all’esercizio della professione. È anche richiesta un’esperienza di almeno cinque anni nell’ambito dell’affidamento di appalti e concessioni di lavori. Possono svolgere le funzioni di R.U.P. anche i tecnici in possesso di diploma di geometra/tecnico delle costruzioni se in possesso di un’anzianità di servizio ed esperienza di almeno quindici anni.

Oltre la soglia comunitaria, il R.U.P. deve essere in possesso di una laurea magistrale o specialistica e possedere un’anzianità di servizio ed esperienza di almeno cinque anni nell’ambito dell’affidamento di appalti e concessioni di lavori.

La soglia comunitaria varia in base all’importo dei lavori, in particolare:

  • euro 5.225.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
  • euro 135.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell’allegato III; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell’allegato VIII;
  • euro 209.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali;
  • euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all’allegato IX;
  • euro 418.000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione (settori speciali);
  • euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati all’allegato IX.

Per gli appalti di particolare complessità, dopo l’entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle Stazioni Appaltanti, sarà necessario possedere la qualifica di project manager.

Il R.U.P. può svolgere anche le funzioni di progettista, di direttore lavori o di direttore dell’esecuzione, a condizione che sia in possesso del titolo di studio, della formazione e dell’esperienza professionale necessaria e che non ci siano conflitti di interesse.

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