Il caos sulle valvole termostatiche obbligatorie nei condomini

Di 20 Gennaio, 2017 1 0
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L’obbligo dell’installazione delle valvole termostatiche è stato prorogato con il Decreto Milleproroghe (D. Lgs 30 dicembre 2016, n. 244, art. 6, comma 10 pubblicato nella G.U. 304 del 30/12/2016 ) e slittato di 6 mesi, quindi a giugno 2017, ma bisogna aspettare l’ok delle Regioni e dell’Unione Europea.

L’obbligo deriva dalla Direttiva 2012/27/UE che stabilisce un quadro comune di misure per la promozione della efficienza energetica nell’Unione Europea per garantire il conseguimento dell’obiettivo 20-20-20 entro il 2020 (ridurre del 20% le emissioni di gas serra ed il fabbisogno di energia primaria, soddisfare il 20% dei consumi energetici con fonti rinnovabili).

Questa proroga all’obbligo di installazione delle valvole termostatiche farà evitare a molti le annunciate sanzioni da 500 a 2500 € (a seconda delle disposizioni previste dalle varie Regioni).

Contestualmente viene rinviato anche l’obbligo di aumentare dal 35% al 50% la copertura del fabbisogno energetico legato al riscaldamento, al raffrescamento e alla produzione di acqua calda sanitaria, che sarebbe scattato dal 31 dicembre 2016 e che ora è stato rinviato al 3 dicembre 2017.

Tuttavia secondo la CNA (Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa) con il rinvio al 30 giugno 2017 dell’obbligo di installazione delle valvole termostatiche nascono due problemi:

  • il rinvio è una proroga sub-iudice in quanto i termini erano stati fissati ben 4 anni fa dalla Commissione Europea che potrebbe aver qualcosa da ridire in merito ed emanare una procedura di infrazione nei confronti del nostro paese;
  • la decisione deve essere ratificata dalle Regioni, essendo l’energia una materia di loro competenza.

A conferma di ciò è arrivato infatti l’altolà della Regione Lombardia che non ha prorogato i termini entro i quali installare i contabilizzatori di calore perché erano da tempo noti a tutti, cittadini ed amministratori di condominio, dal momento che la scadenza del 31/12/2016 è prevista sia nell’art.9, comma 1, lettera c) della LR 24/2006 (relativo all’obbligo di installazione), sia nell’art. 9, comma 3, della LR 5/2013 (relativo alla decorrenza delle sanzioni) e l’eventuale proroga può essere disposta solo con una nuova legge regionale.

Negli impianti di riscaldamento condominiali gli inquilini dovranno quindi installare le valvole termostatiche sui radiatori per rispettare la norma nazionale sulla contabilizzazione individuale del calore e la termoregolazione che agiscono sul singolo radiatore di riferimento consentendo una diversa regolazione della temperatura per ciascun locale (l’impianto di riscaldamento essendo un impianto a circuito chiuso, ovvero ogni componente influisce sul comportamento dell’altro, obbliga l’installazione delle termo-valvole su tutti i radiatori).

L’installazione dei dispositivi per la termoregolazione e per la contabilizzazione individuale del calore può essere percepita dall’utente come un fastidioso intervento obbligatorio oppure un investimento che consentirà di ottenere risparmi significativi sulle spese per il riscaldamento.

L’investimento, inteso come l’impiego iniziale di un capitale per raggiungere uno scopo finale in termini di profitto economico e di altri vantaggi personali, nel caso della contabilizzazione ha un tempo di recupero che, seppur variabile caso per caso, di solito è abbastanza breve (entro i 4-5 anni). E i vantaggi individuali in termini di comfort ambientale si hanno fin da subito, grazie alla possibilità di regolare autonomamente la temperatura di ogni singolo locale della propria unità immobiliare.

Oggi gli edifici di tipo condominiale che in Italia si sono già dotati di valvole termostatiche e ripartitori rappresentano il 30% circa del totale. I risultati sul campo di interventi ben progettati e realizzati a regola d’arte evidenziano cifre più che soddisfacenti: i risparmi sulle spese per il riscaldamento sono notevoli e si attestano tra il 15 e il 40%.

Infatti grazie alle valvole termostatiche la caldaia centralizzata non lavora più sempre a pieno regime perché gli utenti diminuiscono il prelievo di calore dall’impianto condominiale sulla base delle proprie necessità. Questo porta a un consumo di energia complessivo inferiore rispetto al passato, pertanto è la spesa totale del condominio che risulta ridotta delle percentuali sopra citate. In seguito alla ripartizione della spesa tra le varie unità immobiliari, poi, i benefici individuali saranno molto differenziati perché, a fronte di utenti che hanno gestito le valvole termostatiche in maniera accorta ottenendo grandi risparmi, ce ne saranno altri che hanno invece mantenuto una temperatura elevata nei propri locali o che hanno dispersioni maggiori, conseguendo quindi risparmi molto più contenuti.

Ma quale temperatura bisogna tenere nelle stanze?

  • Soggiorno: l’unico locale in cui la temperatura può essere mantenuta sempre a 20 °C. Qui in teoria si trascorre la maggior parte del tempo quando si sta in casa, magari su divani o poltrone e in situazioni di riposo. Attenzione: a volte sono proprio questi mobili a impedire una diffusione adeguata del calore, perché posizionati vicino al termosifone. È consigliabile mantenere una distanza di almeno 60 cm tra poltrona o divano e calorifero.
  • Cucina: generalmente questa stanza è più calda rispetto alle altre, vista la presenza di forno e fornelli che contribuiscono ad alzare la temperatura. Per questo motivo 18 gradi, a volte anche 16, è la temperatura ideale da mantenere in questo locale.
  • Camera da letto: 16 °C è la temperatura perfetta, la stanza non va riscaldata in modo eccessivo per prevenire diversi disturbi, anche circolatori. Ricordiamoci che il letto dovrebbe essere sistemato a non meno di 80 cm dalla fonte di calore e che la stanza deve essere sempre arieggiata per qualche minuto prima di coricarsi, mantenendo un’umidità del 45-50%.

Infine la percentuale di umidità consigliata negli ambienti per il benessere del nostro corpo oscilla tra il 30-35%.

1 Commento
  • Laboratorio politico per Balsorano
    Gennaio 26, 2017

    Cosa succede se un condòmino decide di non aderire a tale obbligo distaccandosi dall’impianto termico comune?
    A questo quesito ha risposto la Corte di Cassazione con la sentenza 23756. Secondo i supremi giudici il condòmino è obbligato a pagare le spese di riscaldamento anche quando sia stato autorizzato a rinunziare all’uso del riscaldamento centralizzato e a distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall’impianto comune.
    In maniera simile è tenuto a concorrere alla spesa di adeguamento anche quando abbia offerto la prova che dal distacco non derivino né un aggravio di gestione o un suo squilibrio termico se non risulta espressamente indicato dal regolamento condominiale.
    È quindi lecita la delibera condominiale che ponga a carico anche dei condòmini distaccati dall’impianto di riscaldamento le spese occorrenti per la sostituzione della caldaia in quanto «l’impianto centralizzato costituisce un accessorio di proprietà comune, al quale i predetti potranno comunque allacciare la propria unità immobiliare». La Corte afferma che al fine di consentire il distacco «occorre verificare se, con gli stessi periodi di accensione tutti gli altri restanti appartamenti fruiscano della stessa quantità di calore goduta prima del distacco, e dei medesimi tempi di erogazione del servizio certificando l’inesistenza dello squilibrio termico i restanti appartamenti.
    Pertanto i condòmini autonomi devono provare l’assenza di squilibrio termico conseguente al distacco dei loro impianti, e comunque devono concorrere alle spese per l’adeguamento dell’impianto centrale condominiale, entro il 30 giugno 2017, al sistema di contabilizzazione del calore secondo la direttiva 2012/27/Ue e secondo la norma tecnica Uni 10200.

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