Il bonus per gli agricoltori sono estesi ai tutti i contitolari dei terreni edificabili

Di 10 Gennaio, 2017 0 0
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La commissione tributaria di Milano con la sentenza 6377 del 1 dicembre 2016 ha stabilito che un terreno edificabile NON è soggetto al pagamento dell’Ici come terreno agricolo anche se posseduto solo in parte da un coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale.

Il beneficio fiscale previsto per gli agricoltori, in base al quale il terreno coltivato non si considera area edificabile anche se questa qualificazione è riconosciuta dal piano regolatore, si estende anche agli altri contitolari dell’immobile che non svolgono l’attività agricola e valgono anche per l’Imu e la Tasi.

Per i giudici d’appello l’articolo 2 della disciplina Ici (dlgs 504/1992), che si applica anche all’Imu e alla Tasi, «mira a salvaguardare l’utilizzo agricolo dei terreni che, seppure considerati edificabili dal Prg/Pgt vengono impiegati per le attività agricole da parte di utilizzatori professionali».

Questa destinazione del terreno è unica per l’intero terreno e non è frazionabile, poiché il «beneficio» ha carattere oggettivo, applicabile al bene contestato, e non soggettivo, applicabile solo a favore dell’imprenditore agricolo».

Già precedentemente la Cassazione aveva sostenuto che le agevolazioni Ici devono essere riconosciute a tutti i contitolari del bene, a prescindere dal fatto che abbiano la qualifica di coltivatori e che esercitino sul bene le attività agricole.

Ancor prima il legislatore all’articolo 58 del dlgs 446/1997 prevedeva che, per quanto concerne le agevolazioni Ici sui terreni agricoli, si considerassero coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall’articolo 11 della legge 9/1963 e successivamente la sezione tributaria della Cassazione (ordinanza 14734/2014) aveva ribadito che il trattamento agevolato previsto dall’articolo 9 del d. lgs 504/1992 si applica «unicamente agli imprenditori agricoli individuali», e non anche alle società, in quanto «non rientrando queste ultime nella definizione di imprenditore agricolo a titolo principale».

Questo limite soggettivo non vale per l’Imu e la Tasi, poiché l’articolo 58 è stato abrogato e l’articolo 13 del dl Monti (201/2011) stabilisce espressamente che le agevolazioni sui terreni edificabili si applichino anche alle società agricole in qualsiasi forma costituite.

Chiunque abbia la contitolarità di un terreno edificabile in parte utilizzato da un’impresa agricola e abbia comunque versato l’imu o la tasi, ha diritto al rimborso di quanto erroneamente versato andando a ritroso fino a 5 anni (sulla somma vanno applicati gli interessi).

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