L’Agenzia delle Entrate invita nuovamente a regolarizzare i fabbricati rurali, prima della comunicazione da parte dell’Agenzia, che risultano ancora censiti nel catasto dei terreni rendendo disponibile sul proprio sito www.agenziaentrate.gov.it l’elenco degli immobili non ancora dichiarati al catasto dei fabbricati.
L’obbligo scadeva il 30 novembre 2012 ed è nato dalla “Manovra Monti” legge 214/2011 (il cosiddetto “Salva Italia”). Ricordiamo che in caso di mancato adempimento o tardivo adempimento il contribuente è soggetto ad una sanzione compresa tra i 1.032 e 8.264 €.
Tuttavia con le modifiche apportate dalla legge di stabilità 2015 è ancora possibile presentare la dichiarazione di aggiornamento avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso, sanando la posizione producendo l’accatastamento spontaneo (prima dell’avvio dell’accertamento) versando una sanzione ridotta a 172 € (pari ad 1/6 del minimo edittale).
In tutto sono alcune centinaia di migliaia le particelle che al catasto dei terreni hanno la destinazione d’uso “fabbricato rurale” e che potrebbero corrispondere a veri e propri fabbricati ovvero a delle anomalie (esempio più comune è la particella sulla quale, se pur stralciata da un mappale contenente un fabbricato rurale, risulta ancora presente il fabbricato).
L’obbligo ancora non sussiste:
- per i manufatti con superficie coperta inferiore a 8 metri quadrati;
- serre adibite alla coltivazione;
- vasche per l’acquacoltura o irrigazione;
- manufatti privi di copertura;
- tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 metri e di volumetria inferiore a 150 metri cubi;
- manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo;
- fabbricati in corso di costruzione o di definizione (Dm n. 28 del 2 gennaio 1998).
È possibile verificare se sul proprio terreno sussiste l’obbligo di procedere alla dichiarazione o se è necessario segnalare l’anomalia di un immobile che non richiede accatastamento perché rientrante in una delle categorie sopra descritte.
L’adempimento, a seconda dei casi, può riguardare una semplice dichiarazione di aggiornamento del Catasto fabbricati (Docfa) o, in caso di ampliamento o mappa non aggiornata, anche di un tipo mappale di aggiornamento cartografico (Pregeo), prodotti da un professionista tecnico abilitato.
Ricordiamo infine che se l’immobile è asservito ad un’impresa agricola o imprenditore agricolo mantiene il requisito di ruralità se asservito all’attività stessa.
Questa è la nota sulla pagina dell’agenzia delle entrate da cui prendere ulteriori informazioni.
I titolari di diritti reali sui fabbricati rurali ancora censiti al Catasto Terreni e su quelli che hanno perso i requisiti di ruralità hanno l’obbligo di dichiararli al Catasto Fabbricati.
In particolare, per quelli già censiti al Catasto Terreni, il termine è scaduto il 30 novembre 2012 ed è stato prorogato al 31 maggio 2013 per i soli fabbricati ubicati nei Comuni interessati dagli eventi sismici del maggio 2012.
Fra gli altri, devono essere dichiarati al Catasto Fabbricati le costruzioni ancora censite al Catasto Terreni con le seguenti destinazioni:
- fabbricato promiscuo;
- fabbricato rurale;
- fabbricato rurale diviso in subalterni;
- porzione da accertare di fabbricato rurale;
- porzione di fabbricato rurale;
- porzione rurale di fabbricato promiscuo.
In caso di omessa dichiarazione, qualora il Comune non abbia già chiesto agli intestatari catastali di presentare la dichiarazione di aggiornamento, gli Uffici provinciali – Territorio avviano l’accertamento e quando verificano che il soggetto obbligato è inadempiente, procedono alla regolarizzazione catastale dell’immobile con oneri a carico del soggetto stesso, applicando le sanzioni previste dalla legge.
Per ricercare le costruzioni rurali non ancora dichiarate al Catasto Fabbricati, è possibile utilizzare il servizio di consultazione online, oppure, recarsi presso gli Uffici provinciali – Territorio.
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