Si amplia il ventaglio degli interventi edilizi senza nessuna comunicazione al Comune

Di 21 Dicembre, 2016 0 0
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L’11 dicembre scorso è entrato in vigore la normativa Scia2 (Dlgs 222/2016) che semplifica la normativa eliminando il Cil ovvero la comunicazione di inizio attività e la Dia ovvero la dichiarazione di inizio attività. Si modifica di fatto il Testo unico dell’edilizia (Dpr 380/2001) riassume le procedure edilizie in cinque categorie principali: attività di edilizia libera, Comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila), Segnalazione certificata di inizio attività (Scia), permesso di costruire e Scia alternativa al permesso di costruire.

In allegato al decreto, per renderlo più esplicativo e di facile consultazione, troviamo una tabella nella quale è riportata la procedura richiesta per ogni attività ivi compreso il regime abilitativo che potrà essere un’autorizzazione espressa da parte della Pa, il silenzio assenso, la presentazione di una Scia o di una semplice comunicazione.

I titoli abilitativi per la realizzazione degli interventi edilizi diventano tre: la comunicazione di inizio lavori asseverata, la segnalazione certificata di inizio attività e il permesso di costruire (salvo che in presenza di vincoli relativi all’assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali sulla domanda di permesso di costruire può anche formarsi il silenzio assenso).

Alcuni interventi possono essere eseguiti senza alcuna richiesta ovvero in edilizia libera, mentre prima era necessaria la presentazione del Cil. Tra questi si annoverano

  • gli interventi di manutenzione ordinaria;
  • gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw;
  • gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni o di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
  • le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
  • i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari, le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola;
  • le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati, etc;
  • i pannelli solari e fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori dei centri storici;
  • le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

Il Cila ovvero la comunicazione di inizio lavori asseverata va presentata per gli interventi di restauro e risanamento conservativo sempre se non interessa le parti strutturali dell’edificio.

La Scia ovvero segnalazione certificata di inizio attività va usata per gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo riguardanti le parti strutturali dell’edificio e per gli interventi di ristrutturazione edilizia.

La Scia si può utilizzare anche per le varianti a permessi di costruire che non comportano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l’acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico e archeologico e dalle altre normative di settore. Le varianti devono emergere dalla comunicazione di fine lavori.

La Scia può sostituire il permesso di costruire per:

  • gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti o che, limitatamente agli immobili nei centri storici, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli;
  • interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi, o accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive;
  • interventi di nuova costruzione effettuati in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.

In questi casi, data la complessità degli interventi, non è possibile iniziare i lavori nello stesso giorno in cui si presenta la segnalazione, ma si deve attendere il termine di 30 giorni (come accadeva con la Dia).

Il permesso di costruire resta valido per gli interventi di nuova costruzione, per gli interventi di ristrutturazione urbanistica, per gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti o che, limitatamente agli immobili compresi nei centri storici, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili vincolati. Particolare attenzione verrà data al rispetto delle norme sull’efficienza energetica che deve essere certificata dal tecnico progettista.

Per l’agibilità degli immobili, il decreto permette di presentare un’autocertificazione sottoscritta da un professionista abilitato nella quale si dichiari la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità che la conformità dell’opera al progetto presentato.

Novità è la consulenza gratuita relativa all’interpretazione delle norme che i Comuni dovranno rilasciare ancor prima di elaborare un progetto per evitare bocciature o divieti postumi.

Ultima novità rappresenta la pubblicazione entro il 9 febbraio del glossario unico delle principali opere edilizie.

Alle Regioni e agli Comuni è chiesto l’adeguamento alle nuove disposizioni entro il 30 giugno 2017.

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