Oggi entra in vigore il FOIA (Freedom of Information Act)

Di 23 Dicembre, 2016 0 0
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Entra in vigore oggi, 23 dicembre, il nuovo FOIA (Freedom of Information Act) con il quale i cittadini hanno ora diritto di conoscere dati e documenti in possesso della pubblica amministrazione, anche senza un interesse diretto garantendo la massima trasparenza della PA e la più ampia partecipazione dei cittadini, che possono esercitare un controllo democratico sulle politiche e le risorse pubbliche.

L’Anci ha messo a disposizione un documento tramite il quale chiarisce le procedure e il metodo organizzativo imposto agli enti locali e un documento nel quale si definiscono i nuovi limiti all’accesso civico introdotti dal Dlgs 97/2016 che ha modificato il decreto trasparenza Dlgs 33/2013. La modifica più rilevante apportata dal decreto n. 97 è l’introduzione della nuova forma di accesso civico, il cosiddetto accesso generalizzato, che va ad aggiungersi all’accesso civico, già contenuto nel decreto n. 33 e al diritto di accesso documentale di cui alla legge 241/1990.

Questa nuova forma di accesso costituisce il passaggio dal «bisogno di conoscere al diritto di conoscere». A differenza dell’accesso documentale, ove non è consentito un accesso per sottoporre l’amministrazione a un controllo generalizzato, il nuovo accesso (generalizzato) si pone, invece, come lo strumento destinato a «favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche».

Tutti i soggetti indicati all’articolo 2-bis del Dlgs 33/2013 sono chiamati, a decorrere dal 23 dicembre 2016, ad assicurare l’effettivo esercizio del diritto di accesso generalizzato, su tale istituto peraltro, ad avviso dell’Anac, non si pongono questioni di compatibilità con la natura e le finalità dei soggetti interessati da questa novità, considerato che l’attività condotta da questi soggetti è «volta alla cura di interessi pubblici».

Per i soggetti coinvolti, in conformità alle disposizioni dell’articolo 2-bis del decreto trasparenza, dovranno dotarsi di un regolamento in materia di accesso, al fine di adottare all’interno degli uffici comportamenti omogenei e coerenza nelle risposte ai richiedenti l’accesso.

In base alle linee guida di Anac, le amministrazioni che siano dotate di regolamenti in attuazione del Dpr 352/1992, recanti esclusioni al diritto di accesso documentale di cui alla legge 241/1990, sono autorizzate ad applicarle anche nel caso di accesso generalizzato. A decorrere dal 23 giugno 2017, però, tali esclusioni non saranno comunque più applicabili in relazione all’accesso generalizzato.

Il diniego da parte degli enti deve essere motivato, vale a dire che deve presentare un nesso di causalità tra l’accesso ed il pregiudizio agli interessi considerati meritevoli di tutela. L’ente dovrà motivare il rifiuto secondo le seguenti linee direttrice:

  • indicare espressamente quale interesse fra quelli di cui all’articolo 5, comma 1 e 2, risulterebbe pregiudicato dalla richiesta;
  • dimostrare che in caso di accoglimento della richiesta si verrebbe a realizzare il pregiudizio;
  • dimostrare che il pregiudizio in cui si incorrerebbe, in caso di accoglimento della richiesta, è altamente probabile, e non solo possibile.

La guida predisposta dall’Anci contiene anche facsimili dei moduli da utilizzare ovvero per la richiesta di accesso civico, la richiesta di accesso generalizzato, la comunicazione ai soggetti controinteressati e il provvedimento di diniego della richiesta di accesso generalizzato.

Sfrutteremo subito questa nuova normativa monitorare ogni attività dell’amministrazione comunale.

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