Il subentro negli alloggi e.r.p. secondo la Cassazione

Di 7 Dicembre, 2016 0 0
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condominio-150 Il familiare può subentrare in un alloggio di edilizia popolare solo se conviveva con il titolare deceduto a partire dal momento dell’assegnazione. Nella sentenza n. 24177 dello scorso 19 ottobre 2016 la Cassazione ribadisce (così come fatto in una precedente sentenza del 2008) che la convivenza al momento del decesso non è condizione sufficiente al subentro del parente se pur in linea retta. Nessuno ha, anche a seguito dell’ampliamento del nucleo familiare autorizzato dal Comune (ad esempio diventando conviventi della nonna), diritto a subentrate nel contratto per l’assegnazione dell’alloggio popolare.

Nella causa un cittadino chiedeva alla morte della nonna materna che fosse affermato il proprio diritto a subentrare nella titolarità del contratto di locazione a seguito di ampliamento permanete del nucleo familiare autorizzato dallo stesso comune, in quanto conviveva con quest’ultima nell’ultimo periodo di vita.

Il ricorrente metteva in discussione la norma regionale della Liguria (che non è espressamente prevista nella nostra normativa regionale ma che dovrebbe però prendere spunto) che prevedeva che anche in caso di ampliamento stabile del nucleo familiare dell’Assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, alla morte dell’assegnatario stesso, il familiare nuovo componente acquisisca il diritto al subentro solo se convivente anche al momento dell’assegnazione dell’alloggio. Contestava altresì la violazione costituzionale del “diritto all’alloggio”.

I supremi giudici respingono entrambe le richieste (così come nei precedenti ordini di giudizio), in quanto è palese l’intento del legislatore di privilegiare coloro che, sin dal momento dell’assegnazione dell’alloggio, vi hanno abitato. La situazione di questi ultimi è diversa da coloro che, residenti altrove, abbiano beneficiato dell’autorizzazione comunale all’ampliamento, spostando nell’alloggio la propria residenza con la consapevolezza di non poter subentrare all’assegnatario originale. Nel primo caso si ha una situazione abitativa originale, nel secondo un mero trasferimento temporaneo. La tutela all’alloggio è perciò assicurata ai membri della comunità familiare.

I giudici proseguono affermando “in tema di assegnazione di alloggi di e.r.p., rientra nella discrezionalità del legislatore bilanciare le esigenze contrapporte della tutela del nucleo familiare assegnatario dell’alloggio, con quelle, altrettanto importanti, di altri nuclei familiari e, di conseguenza, con l’interesse per l’amministrazione di tornare nella disponibilità del bene per poterlo nuovamente inserire in una procedura concorsuale (così come indicato nella sentenza della Corte Costituzionale n.7 del 2008).

Ribadiscono inoltre che “le assegnazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sono finalizzate a garantire il godimento del diritto fondamentale all’abitazione secondo i criteri che «graduano le esigenze dei vari soggetti interessati ad abitare un immobile di e.r.p.», tenendo conto dell’urgenza del bisogno abitativo dei residenti”.

Un principio costituzionale che troppe volte è stato disatteso da amministrazioni e dirigenti compiacenti. Basta rileggere l’ultima frase “GRADUARE LE ESIGENZE DEI VARI SOGGETTI INTERESSATITENERE CONTO DELL’URGENZA DEL BISOGNO ABITATIVO DEI RESIDENTI” per capire quante volte questo principio è stato disatteso.

Adesso alcuni articoli della nostra Legge Regionale che disciplina questi trasferimenti:

Art. 2 – Requisiti per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica.

Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno, altresì, parte del nucleo il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge.

Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche le persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale.

Tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini dell’inclusione economica e formativa del nucleo familiare, essere stata instaurata da almeno due anni dalla data del bando di concorso ed essere comprovata esclusivamente da certificazioni anagrafiche.

Art. 11 Aggiornamento delle graduatorie di assegnazione.

La graduatoria definitiva conserva la sua efficacia fino a quando non venga aggiornata nei modi previsti nei successivi commi.

Le graduatorie conseguenti ai bandi generali vengono aggiornate mediante bandi di concorso integrativi da pubblicarsi di norma con cadenza biennale indetti con le modalità di cui al precedente art. 3, ai quali possono partecipare sia nuovi aspiranti alla assegnazione, sia coloro che, già collocati in graduatoria, abbiano interesse a far valere condizioni più favorevoli.

I concorrenti collocati in graduatoria sono tenuti a confermare, a pena di cancellazione dalla stessa, ogni quattro anni la domanda di assegnazione, dichiarando la permanenza dei requisiti e delle condizioni.

Art. 13 – Assegnazione e standard dell’alloggio.

L’assegnazione in locazione semplice degli alloggi agli aventi diritto in base all’ordine della graduatoria definitiva è effettuata dal comune territorialmente competente.

Ogni ente proprietario o gestore di alloggi cui si applicano le disposizioni della presente legge è tenuto a comunicare al Comune territorialmente competente l’elenco degli alloggi disponibili entro 8 giorni dalla data di disponibilità.

Art. 14 – Scelta e consegna degli alloggi.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria possono rinunciare all’alloggio ad essi proposto soltanto per gravi e documentati motivi, da valutarsi da parte del Comune competente all’assegnazione.

In caso di rinuncia non adeguatamente giustificata il Comune, con motivata deliberazione dell’organo competente, provvede alla dichiarazione di decadenza dall’assegnazione, previa diffida all’interessato ad accettare l’alloggio propostogli.

In caso di rinuncia ritenuta giustificata dal Comune, l’interessato non perde il diritto all’assegnazione ed alla scelta degli alloggi che siano successivamente ultimati o, comunque, si rendano disponibili.

L’alloggio dev’essere stabilmente occupato dall’assegnatario entro 30 giorni.

Nell’elenco delle disponibilità di cui al comma 2 del precedente art. 13, possono essere ricompresi anche gli alloggi che necessitano di interventi in quanto privi delle certificazioni di conformità ovvero di altri requisiti essenziali per la funzione abitativa. In tal caso, fermo restando che la relativa assegnazione è comunque subordinata all’attuazione degli interventi necessari, è consentito che a tali interventi provveda lo stesso assegnatario a proprie cure e spese, fino a un importo massimo corrispondente a dieci anni di canone minimo, nonché secondo i limiti dei costi e dei tempi standard preventivamente fissati dall’Ente proprietario o gestore. Per la spesa sostenuta è ammessa la compensazione sui canoni dovuti per un periodo comunque non eccedente i dieci anni per le assegnazioni definitive ovvero corrispondente alla durata della assegnazione provvisoria.

Art. 16 – Subentro nella domanda e nell’assegnazione.

In caso di decesso dell’aspirante assegnatario, o dell’assegnatario, subentrano rispettivamente nella domanda e nell’assegnazione i componenti del nucleo familiare come definito al precedente art. 2 e secondo l’ordine ivi indicato.

L’ampliamento stabile del nucleo familiare è ammissibile, qualora non comporti la perdita di uno qualsiasi dei requisiti previsti per la permanenza, previa verifica da parte dell’ente gestore, oltre che nei confronti di persone legate all’assegnatario da vincoli di coniugio o di convivenza more uxorio, di parentela ed affinità, anche – secondo la definizione di nucleo familiare indicata al precedente art. 2 – nei confronti di persone prive di vincoli di parentela o di affinità, qualora siano, nell’uno o nell’altro caso, riscontrabili le finalità di costituzione di una stabile e duratura convivenza con il carattere della mutua solidarietà ed assistenza economica ed affettiva.

Salvo quanto previsto dall’ultimo comma del presente articolo, l’ampliamento stabile del nucleo familiare istituisce per il nuovo componente autorizzato il diritto al subentro con relativa applicazione della normativa di gestione solo nel caso in cui la convivenza persiste da almeno due anni al momento del decesso dell’assegnatario.

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