Cosa fare se è saltato il saldo Imu/Tasi?

Di 19 Dicembre, 2016 0 0
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Il 16 dicembre è scaduto il pagamento del saldo Imu-Tasi. Chiunque non abbia pagato può ricorrere al ravvedimento valido, oltre per il mancato saldo, anche se si è pagato un importo più piccolo del dovuto. La sanzione prevista del 30% è comunque rimessa ai vari Comuni.

In base al numero dei giorni di ritardo la sanzione varia:

  • se il pagamento viene fatto entro 14 giorni dalla data dell’omissione o errato versamento (ovvero entro il 30/12/2016) si paga una sanzione dello 0,1% per ogni giorno di ritardo (ridotto dallo 0,2% previsto dalla precedente normativa). La sanzione sarà quindi compresa tra lo 0,1% e 1,4%;
  • se il pagamento avviene tra i 15 e i 30 giorni dalla data dell’omissione o errato versamento (ovvero entro 15/01/2017) si applica una sanzione fissa dell’1,5% (a fronte della sanzione precedentemente prevista del 3%);
  • se il pagamento avviene entro 90 giorni dalla data dell’omissione o errato versamento (ovvero entro il 16/03/2017) la sanzione è ridotta a 1/9 del minimo ovvero la sanzione è pari all’1,67% (invece dell’3,33% precedentemente previsto). In questo periodo l’eventuale sanzione, sempre rimessa ai vari Comuni, è ridotta al 15%;
  • se il pagamento avviene entro il 30 giugno 2017 la sanzione è ridotta di 1/8 del minimo ovvero 3,75% ovvero se la regolarizzazione dell’omissione o dell’errore viene presentata prima della scadenza del termine ultimo per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2016, appunto entro il 30 giugno 2017.

Tutti questi importi vanno incrementati degli interessi che attualmente sono ridotti allo 0,2%. Tutti questi importi vanno pagati sempre con il modello F24.

Se si tratta di piccoli importi l’indicazione è quella di tollerare l’errore senza aprire inutili contenziosi. L’agenzia delle entrate ha in effetti più volte indicato nelle proprie circolari che è tollerabile l’insufficiente versamento se la differenza tra quanto dovuto e quanto pagato sia di lieve entità ovvero affinché sia a tutti gli effetti un accordo amichevole. Sarà comunque obbligo del contribuente procedere all’integrazione della differenza.

Qualora non si proceda al ravvedimento, le sanzioni sono rispettivamente:

  • 1% giornaliero se il ritardo non è superiore ai 14 giorni;
  • 15% fisso se il ritardo va dal 15° al 90° giorni (inclusi);
  • 30% fisso se il ritardo va oltre il 90° giorno.

La prescrizione delle violazioni interviene dopo 5 anni. Se il contribuente non paga, in parte o totalmente, le imposte del 2016, l’ente avrà tempo fino al 31 dicembre 2021 per richiedere il pagamento del tributo incrementato della sanzione e degli interessi.

Se oltre al pagamento il contribuente non presenta neanche la dichiarazione Imu-Tasi tale scadenza viene posticipata di un ulteriore anno, ovvero l’ente avrà tempo fino al 31 dicembre 2022 per richiedere il pagamento di quanto dovuto (sempre incrementato della sanzione e degli interessi). Questo in virtù del fatto che le variazioni 2016 possono essere indicate entro il 30 giugno dell’anno successivo ovvero entro il 30 giugno del 2017, da qui la posticipazione del termine dei 5 anni.

La notifica di pagamento dovrà essere inviata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno da spedire entro il termine sopra indicato. Tale notifica può non contenere la normativa (esempio la delibera di giunta che ne ha stabilito le aliquote) ma deve contenere i recapiti dell’ufficio incaricato e del responsabile del procedimento. Quest’ultimo ha la facoltà (non l’obbligo) di procedere ad un confronto con il contribuente. Qualora si contestassero gli importi attribuiti alle aree fabbricabili, essendo questi basati su indici di valutazione predeterminati in consiglio, è necessario da parte del contribuente riportare i valori di comparazione che reputi adeguati.

N.B. Abbiamo ulteriormente ampliato gli esempi nel precedente articolo nel quale spiegavamo le regole dell’Imu-Tasi secondo le ultime indicazioni legislative. Nell’articolo avevamo erroneamente indicato che i residenti all’estero iscritti all’Aire (Anagrafe degli italiani residenti all’estero), pensionati nei rispettivi paesi di residenza, proprietari di immobili non locati o dati in comodato d’uso, erano esentati (l’esenzione vale per un solo immobile di proprietà) al pagamento dell’Imu mentre continuavano a pagare la Tasi se pur ridotta a 1/3 (ovvero pagavano il 33%). In realtà le ultime indicazioni portano ad affermare che è esente per questo tipo di immobili anche la Tasi.

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