Solo il piano regolatore stabilisce se un’area è edificabile

Di 17 Novembre, 2016 0 0
Tempo di lettura: 2 Minuti

edificabile-150 Restando sempre in attesa dell’ufficialità delle dimissioni, pubblichiamo un altro articolo sulle imposte comunali con il quale torniamo a discutere nuovamente di imposte sulle aree edificabili.

In una recente sentenza della Corte di Cassazione (21154/2016) si è stabilito che un’area edificabile è applicabile il criterio del valore venale (ovvero è tassabile) se nel piano regolatore generale adottato dal Comune risulta come area edificabile indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte della Regione e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi.

Infatti la norma sulla definizione di fabbricati e aree, il D. Lgs 30 dicembre 1992 n. 504, all’articolo 2 comma 1 lettera b) dichiara per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell’articolo 9, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento di animali. Non può ritenersi inficiata dalla mancanza di un piano particolareggiato o attuativo orientamento già discusso dalle Sezioni unite che hanno osservato che un’area qualificata come edificabile dal Prg è sufficiente a far lievitare il valore venale dell’immobile.

Inoltre secondo i supremi giudici il valore venale che dovrebbe essere annualmente determinata dalla giunta municipale (anche se la nostra amministrazione non ha mai prodotto un simile documento) e non essendo una norma impositiva ma una determinazione presuntiva di un valore economico di mercato che può essere riferito ad un arco temporale, può avere valore retroattivo.

Nella sentenza viene specificato che in caso di accertato maggior valore dell’area edificabile indicato in un apposito atto questo deve essere obbligatoriamente allegato all’avviso di accertamento in quanto non conosciuti o non altrimenti conoscibili. Inversamente non vi è alcun obbligo qualora l’atto in cui si certifica l’incremento di un valore viene pubblicato nell’albo pretorio del comune.

In relazione alle sanzioni i giudici affermano che sono ammissibili in quanto non si prefigura un’incertezza normativa tributaria se pur passibile di incertezza soggettiva derivante dalla possibile erronea interpretazione della normativa. Quindi se la norma è stata erroneamente valutata la sanzione è comunque ammessa. Viceversa non è soggetto a sanzione qualora vi sia un’acclarata incertezza sulla normativa tributaria.

Le aliquote, con l’entrata in vigore del Dlgs 267/2000, restano di competenza alla giunta comunale.

Nessun Commento Presente.

Rispondi