Oscuri presagi intorno all’Istituito Comprensivo … (prima parte)

Di 8 Novembre, 2016 0 0
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scuola-cancellata-150 Ci siamo lasciati nel precedente articolo il “gioco” delle 3 scuole con questa frase “ci troveremo quindi con una materna che avrà servizi realizzati per la scuola media, una scuola media che non avrà servizi e una scuola elementare che avrà i servizi di una scuola media”, a dimostrazione sia della pessima progettazione del nuovo plesso scolastico sia della ancor più pessima programmazione scolastica che non ha tenuto conto delle esigenze reali né di quelle future.

Ribadiamo la nostra opinione sulla nuova scuola, frutto di scelte imprevidenti, superficiali e dissennate che ci hanno obbligati a dirottare mutui (tra l’altro contratti a tassi altissimi) e contrarne di nuovi su una struttura che continua a presentare nuovi costi che hanno superato di molto il budget iniziale previsto (abbiamo superato di gran lunga 1,6 milioni di costi contro l’originale 1,2 milioni).

Non si può ignorare che era possibile ricorrere al finanziamento di tutte e tre le strutture direttamente inserendole nel piano “scuole sicure”. Soprattutto sapendo che nessuna rispetta la norma sismica e che quindi tutte potevano accedere al finanziamento, una tra l’altro chiusa recentemente. Per quest’ultima (scuola elementare) abbiamo sempre sollevato interrogativi sulla reale sicurezza dell’immobile chiedendo anche di fornirci documenti che ne certificano lo stato che purtroppo, nonostante i solleciti, non ci hanno mai fornito.

Una criticità evidentemente sfuggita al consigliere dimissionario Margani, tra l’altro evidentemente non l’unica cosa che gli è sfuggita…nonostante ciò torna ad  occuparsi del futuro delle scuole di cui è stata una degli artefici non potendo estraniarsi dalle scelte “superficiali” prese con la maggioranza di cui fino a ieri  faceva parte.

Una separazione netta dei compiti

La funzione fondamentale della scuola è la trasmissione intenzionale del sapere. Tale compito formativo è assegnato alla classe docente.

I Comuni invece provvedono a fornire locali adeguati allo svolgimento delle attività per la scuola primaria e secondaria di primo grado, curano la manutenzione degli edifici (a differenza di quanto affermato dal Vice Sindaco che non ha evidentemente compreso il significato dell’autonomia scolastica al quale indichiamo un link per prendere informazioni veritiere), il loro riscaldamento il tutto tramite trasferimenti da parte dello stato e in parte utilizzando una quota dalle tasse locali.

Già da molti anni a causa del forte calo demografico molte scuole non hanno raggiunto il numero di alunni previsti dalla legge anche in relazione alla formazione delle singole classi comportando la formazione di pluriclassi dove si accorpano più classi frequentate da un numero comunque esiguo di allievi.

Ma chi stabilisce la dimensione delle classi?

A questo ci pensa il Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, al quale si fa riferimento annualmente nella circolare ministeriale sulla consistenza della dotazione organica per ogni scuola di diverso ordine e grado.

Secondo tale decreto:

  • le scuole dell’infanzia (articolo 9) sono costituite con un numero di bambini non inferiore a 18 e non superiore a 26, salvi i casi di presenza di alunni disabili;
  • le sezioni della scuola Primaria (articolo 10) sono costituite con un numero di alunni non inferiore a 15 e non superiore a 26, salvi i casi di presenza di alunni disabili. Nelle scuole e nelle sezioni staccate funzionanti nei comuni montani possono essere costituite classi, per ciascun anno di corso, con un numero di alunni inferiore al numero minimo previsto e comunque non inferiore a 10 alunni. Le pluriclassi sono costituite da non meno di 8 e non più di 18 alunni;
  • le classi prime delle scuole secondarie di I grado e delle relative sezioni staccate sono costituite, di norma, con non meno di 18 e non più di 27 alunni. Possono essere costituite classi, per ciascun anno di corso, con un numero di alunni inferiore ai valori minimi stabiliti e comunque non al di sotto di 10, nelle scuole e nelle sezioni staccate funzionanti nei comuni montani. Inoltre, costituite classi anche con alunni iscritti ad anni di corso diversi (pluriclassi), qualora il numero degli alunni obbligati alla frequenza dei tre anni di corso non consenta la formazione di classi distinte. In tale caso gli organi collegiali competenti stabiliscono i criteri di composizione delle classi, che non possono contenere più di 18 alunni e programmano interventi didattici funzionali al particolare modello organizzativo.

Qui entra in gioco il Consiglio d’istituto che raggruppa tutti i vari plessi scolastici sotto un’unica direzione.

Il consiglio di circolo o di istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento della scuola; delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e stabilisce come impiegare i mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico. Spetta al consiglio l’adozione del regolamento interno del circolo o dell’istituto, l’acquisto, il rinnovo e la conservazione di tutti i beni necessari alla vita della scuola, la decisione in merito alla partecipazione del circolo o dell’istituto ad attività culturali, sportive e ricreative, nonché allo svolgimento di iniziative assistenziali. Fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di intersezione, di interclasse, e di classe, ha potere deliberante sull’organizzazione e la programmazione della vita e dell’attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, per quanto riguarda i compiti e le funzioni che l’autonomia scolastica attribuisce alle singole scuole. In particolare adotta il Piano dell’offerta formativa elaborato dal collegio dei docenti. Inoltre il consiglio di circolo o di istituto indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione dei singoli docenti, e al coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe; esprime parere sull’andamento generale, didattico ed amministrativo, del circolo o dell’istituto, stabilisce i criteri per l’espletamento dei servizi amministrativi ed esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici.

Ma da dove nascono gli Istituti Comprensivi?

Gli Istituti comprensivi nascono dalla legge n. 111/2011 recante “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”. All’art. 19, comma 4 ha previsto l’aggregazione delle scuole dell’infanzia, delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo grado in Istituti comprensivi, con la conseguente soppressione delle direzioni didattiche e delle scuole secondarie di primo grado. Tale articolo prevede al comma 5 (come modificato dall’art. 4, comma 69 della L. n. 183/2011 “Legge di stabilità 2012”) che i dirigenti scolastici non possano essere assegnati alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 600 unità, ridotto fino a 400 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche.

Quindi le scuole sotto i 600 alunni (e sotto i 400 per quelle in deroga) non solo dovranno essere affidate a reggenza ma non potranno avere assegnato in via esclusiva un DSGA (Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi), che saranno costrette a dividere “in condominio” con un’altra scuola.

Il numero di 400 studenti può fortunatamente non essere vincolante ma l’esistenza di un istituto così ridotto deve essere motivata da una scarsa densità demografica del bacino territoriale di riferimento o dall’esistenza di condizioni particolari di isolamento (ad esempio presenza di scarsi collegamenti con mezzi di trasporto pubblici).

continua

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