I termini per la dichiarazione relativa alla tassa rifiuti (20 gennaio)

Di 16 Novembre, 2016 0 0
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immobile-150 Dopo tutto il clamore sollevato daalle indagini che hanno portato alle dimissioni del Sindaco, torniamo a pubblicare articoli cercando un maggior coinvolgimento della cittadinanza in relazione alle normative che regolamentano le pubbliche amministrazioni.

Dal momento in cui le dimissioni diventeranno definitive cominceremo ad avviare una nuova fase, sperando più positiva della precedente, visto che il prossimo periodo si prospetta “neutrale” e forse sarà più agevole interloquire ed essere ascoltati, cosa mai avvenuta prima per l’ostruzionismo di un’amministrazione palesemente imparziale. Ma passiamo all’argomento odierno.

Dopo una recente sentenza della Corte di cassazione (la n. 22224 del 3 novembre 2016) si torna a discutere sui termini legali relativi alla presentare la dichiarazione sulla tassa rifiuti (nuove utenze o modifiche), sentenza che conferma l’impostazione data dalla 12795/16, nelle quali si discutere in merito all’articolo 70 del Dlgs 507/1993 ,quello che obbliga l’utente a presentare “entro il 20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione” la relativa dichiarazione.

Secondo la Corte suprema il termine ivi indicato (20 gennaio) in alcuni casi può non è riferito all’anno successivo in quanto le occupazioni iniziate tra il 1 e il 19 gennaio di un determinato anno vanno comunque dichiarate entro il 20 gennaio dello stesso anno e non vanno presentate il 20 gennaio dell’anno seguente. Chiaro che in questa maniera si assiste ad un doppio iter, il primo da completarsi nel giro di pochi giorni (anche uno solo se l’occupazione venga realizzata il 19 gennaio), il secondo molto più lungo che può arrivare anche a 364 giorni qualora l’occupazione venga realizzata dopo il 21 gennaio. Per parte avversa il Comune sosteneva che l’occupazione iniziata il 10 gennaio dell’anno X andava dichiarata entro il 20 gennaio dell’anno successivo e non dopo 10 giorni, slittando in questa maniera anche il termine di prescrizione che sarebbe stato X+1+5 invece di X+5 così come indicato dalla Corte di cassazione, visto che le omesse dichiarazioni vendono contestate entro e non oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della dichiarazione (articolo 1, comma 161, della legge 296/2006).

Con un esempio si comprende meglio. Se l’occupazione dell’utente inizia il 15 gennaio dell’anno 2016, la dichiarazione va fatta entro il 20 gennaio dello stesso anno 2016. L’accertamento del comune potrà essere notificato entro e non oltre il 31 dicembre dell’anno 2021 (2016+5) e non entro il 31 dicembre 2022 (2017+5).

La sentenza solleva comunque dubbi in quanto una tassa è commisurata per anno solare ed essendo un’obbligazione tributaria autonoma dovrebbe avere una valenza annuale. Cioè un’occupazione che iniziata tra il 1° e il 19 dovrebbe far riferimento all’anno d’imposta 2016 così come quelli iniziati dal 20 gennaio al 31 dicembre 2016. Secondo la sentenza della corte per la stessa annualità avremo quindi due decadenze distinte, senza considerare che per un’eventuale occupazione iniziata il 19 si ha a disposizione un solo giorno per registrare la dichiarazione.

Entrambe le sentenze, se pur riferite alla Tarsu, valgono ovviamente anche per la nuova tariffa rifiuti (Tari) visto che in molti comuni il termine di presentazione della dichiarazione coincide con quello previsto per l’ex imposta Tarsu che prevede appunto la dichiarazione resa dal 20 gennaio successivo a quello di inizio occupazione e/o detenzione.

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