I beni in comodato tra enti non commerciali non sono esenti Imu

Di 8 Settembre, 2016 0 0
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No-Profit 150 Con una recente sentenza della Corte di cassazione, la n. 14913 del 20 luglio 2016, si discute nuovamente sull’esenzione degli immobili dati in comodato ad altri enti non commerciali.

In una sempre recente sentenza della stessa Corte di Cassazione, la sentenza n. 13542/2016 aveva confermato il nuovo indirizzo tracciato dalla sentenza n. 25508/2015 che aveva riconosciuto l’esenzione per un immobile posseduto da un ente non commerciale e dato in comodato ad altro ente non commerciale appartenente alla stessa struttura dell’ente concedente.

Ben altra cosa rispetto alla quella proposta dal Mef, molto più espansiva, descritta alla risoluzione n. 4/DF del 2013, secondo il quale in tutti i casi di comodato tra enti non commerciali si ha diritto all’esenzione, sempreché, ovviamente, l’immobile sia utilizzato per una delle finalità contemplate in norma.

La motivazione dell’ultimo rigetto tiene conto di quanto già statuito su questo tema dalla Corte costituzionale, nell’ordinanza n. 429/2006che ha verificato la legittimità costituzionale dell’articolo 59 del Dlgs 446/1997, norma questa che dava la possibilità ai Comuni di escludere l’esenzione per i terreni e le aree fabbricabili possedute dagli enti non commerciali, «ferma restando l’esenzione per i fabbricati posseduti dai medesimi enti non commerciali e da essi direttamente utilizzati per lo svolgimento di una delle attività esenti». In altri termini, secondo la Corte costituzionale, la lettera i) dell’articolo 7 dell’Ici, richiede, come peraltro ripetutamente sostenuto dalla stessa Cassazione, l’identità soggettiva tra il possessore soggetto passivo e l’utilizzatore.

Nell’Imu è impedita la possibilità per i Comuni di limitare l’esenzione ai soli fabbricati, perché l’articolo 59 non è stato richiamato, e quindi l’esenzione opera sia per i fabbricati che per le aree fabbricabili e i terreni agricoli.

Un utilizzo indiretto quindi non essendo contemplato espressamente dalla normativa non è applicabile l’esenzione per i soli fabbricati posseduti dai medesimi enti non commerciali e da essi direttamente utilizzati per lo svolgimento di una delle attività esenti a meno che non sia un ente appartenente alla stessa struttura dell’ente proprietario.

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