Detrazione del 65% sugli interventi anti-sismici

Di 14 Settembre, 2016 0 0
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terremoto-150 Fino al 31 dicembre 2016 è possibile usufruire del riconoscimento della detrazione fiscale del 65% per gli interventi sostenuti di adozione di misure antisismiche su costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive (ovvero che svolgono attività agricole professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali) che si trovano in zone sismiche ad alta pericolosità, ovvero tutti gli immobile si trova in zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2), se adibite ad abitazione principale o ad attività produttive.

La detrazione è pari al 65% delle spese effettuate dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2016, e l’ammontare massimo delle spese ammesse in detrazione non può superare l’importo di 96 mila euro per unità immobiliare (da ripartire in 10 quote annuali di pari importo) e possono usufruire sia i soggetti passivi Irpef, sia i soggetti Ires, sempre che le spese siano rimaste a loro carico e possiedano o detengano l’immobile in base a un titolo idoneo (e cioè diritto di proprietà o altro diritto reale, contratto di locazione, o altro diritto personale di godimento).

La classificazione sismica dell’Italia ha introdotto quattro zone di pericolosità sismica decrescente:

  • Zona 1: è la zona più pericolosa, dove possono verificarsi forti terremoti (rientra nella detrazione 65% adeguamento sismico edifici esistenti);
  • Zona 2: nei comuni inseriti in questa zona possono verificarsi terremoti abbastanza forti (rientra nella detrazione 65% adeguamento sismico);
  • Zona 3: i comuni inseriti in questa zona possono essere soggetti a scuotimenti modesti;
  • Zona 4: è la zona meno pericolosa.

Nella detrazione del 65% oltre alle spese necessarie per l’esecuzione dei lavori rientrano:

  • le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse;
  • l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori;
  • le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi del dm 37/2008 – ex legge 46/90 (impianti elettrici) e delle norme Unicig per gli impianti a metano (legge 1083/71);
  • gli oneri di urbanizzazione;
  • le spese per prestazioni chieste dal tipo di intervento;
  • le spese per l’acquisto dei materiali;
  • il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti;
  • le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi;
  • gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati.

Per usufruire della detrazione fiscale è sufficiente riportare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile oltre alla comunicazione all’Asl, le fatture e le ricevute comprovanti le spese sostenute, le ricevute dei bonifici di pagamento, eventuale dichiarazione di consenso del possessore dell’immobile all’esecuzione dei lavori, le ricevute di pagamento dell’imposta comunale (Imu) se dovuta, l’eventuale delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori (per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali) e tabella millesimale di ripartizione delle spese e della domanda di accatastamento (se l’immobile non è ancora censito).

Tutta la documentazione deve essere inviata all’azienda sanitaria locale competente per territorio una comunicazione con raccomandata A.R. la quale dovrà contenere:

  • la natura dell’intervento da realizzare;
  • le generalità del committente dei lavori e ubicazione degli stessi;
  • la data di inizio dell’intervento di recupero;
  • i dati identificativi dell’impresa esecutrice dei lavori.

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