Cittadini e P.A. comunicano via Pec

Di 19 Settembre, 2016 0 0
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pec-150 È in vigore dal 14 settembre il nuovo Codice dell’amministrazione digitale (Cad) come modificato ed integrato dal Dlgs 179/2016 con il quale si dettano le regole in materia di domicilio e identità digitale, documenti informatici, firme e pagamenti elettronici. Gli enti hanno quattro mesi ovvero entro il 14 gennaio 2017 per procedere all’aggiornamento delle regole fin oggi vigenti dilatando al contempo l’adeguamento dei propri sistemi di gestione informatica dei documenti

Concetto fondamentale alla base dei rapporti tra amministrazioni e cittadini è innanzitutto il domicilio digitale definito, dalla nuova lettera n-ter) dell’articolo 1 del Cad, come “l’indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato a norma eIdas che consente la prova del momento di ricezione”. Il nuovo articolo 3-bis riconosce infatti ai cittadini la possibilità di indicare, al Comune di residenza, un domicilio digitale che costituisce il mezzo esclusivo di comunicazione da parte delle Pa se pur, a differenza di quanto previsto per imprese e professionisti, la titolarità di una casella di Pec non costituisce un obbligo per i cittadini.

Il nuovo decreto inoltre prevede finalmente la digitalizzazione dei procedimenti (formazione, gestione e conservazione dei documenti devono avvenire in modalità informatica), così come più volte richiesto all’amministrazione che a questo punto sarà costretta a digitalizzare tutti i documenti prodotti ivi compreso la documentazione consegnata al protocollo comunale.

Tuttavia con le ultime modifiche in particolare in riferimento all’articolo 21 del Cad che precedentemente riteneva soddisfatto il requisito della forma scritta di un documento informatico quando sottoscritto con firma elettronica, a prescindere dalla tipologia avanzata, qualificata o digitale utilizzata, con le nuove disposizioni il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, soddisfa il requisito della forma scritta ma resta liberamente valutabile in giudizio.

Il documento sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale ha la stessa efficacia prevista dall’articolo 2702 del Codice civile (La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso -221 c.p.c.-, della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta -214 c.p.c.e  215 c.p.c.) e quindi forma piena prova sino a querela di falso.

Questa sono le PEC attualmente attive nel comune di Balsorano

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